Decreto sull’origine del latte in etichetta. Buone nuove, tempi e punti deboli

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Entra in vigore in questi giorni il c.d. decreto sull’origine del latte in etichetta. Le buone nuove, i tempi e i punti deboli, a seguire.

Decreto sull’origine del latte in etichetta, le buone nuove

Il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 (1) prescrive di citare il Paese di mungitura e quello di trasformazione del latte ‘sulle etichette dei seguenti prodotti alimentari’ realizzati in Italia:

– formaggi, (2) latticini e cagliate,
– burro, panna e materie grasse derivate dal latte,
– creme lattiere spalmabili,
– latte e creme di latte (anche concentrate, con aggiunta di zucchero o edulcoranti),
– latticello, latte e creme coagulate, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate (se pure concentrate, con l’aggiunta di zucchero o edulcoranti, frutta o cacao, aromi),
– siero di latte (anche concentrato o addizionato di zucchero o edulcoranti),
– prodotti costituiti da componenti naturali del latte (quand’anche addizionati di zucchero o edulcoranti).

Non si applica agli alimenti realizzati in UE, nello Spazio Economico Europeo e in Turchia. Né ai prodotti registrati come DOP, IGP e a quelli certificati come biologici.

Le diciture ‘miscela di latte di Paesi UE’ (e/o ‘non UE’ ) o ‘latte condizionato o trasformato in Paesi UE’ (e/o ‘non UE’) possono venire impiegate, nei rispettivi casi. (3)

L’indicazione di sintesi ‘origine del latte (….)’ é altresì ammessa, in alternativa alle precedenti, qualora esso sia stato munto e lavorato nello stesso territorio nazionale.

Decreto sull’origine del latte in etichetta, i tempi

Le nuove etichette, con precisazione dell’origine del latte, devono venire utilizzate a partire dal 19 aprile 2017.

Tuttavia, i prodotti lattiero-caseari ‘portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati’ prima di tale data possono venire commercializzati fino a esaurimento scorte, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi.

Il decreto si applica comunque ‘in via sperimentale fino al 31 marzo 2019‘ e cesserà quindi di avere effetto a partire dal giorno successivo. (4)

Decreto sull’origine del latte in etichetta, i punti deboli

L’utilizzo di cagliate nella produzione dei formaggi rimane deliberatamente occultato ai consumatori.

Il ministro Maurizio Martina proclama ‘politiche di massima informazione e trasparenza‘. (5) Eppure, nella circolare ministeriale rivolta ‘alle organizzazioni imprenditoriali‘ e ‘agli organismi di controllo‘, si è premurato di precisare che:

– ‘il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati (…) del quale va indicata l’origine in termini di «paese di mungitura», «paese di condizionamento o paese di trasformazione» è il latte.’ Escludendo così dalla ‘massima informazione e trasparenza’ tutti gli altri ingredienti, definiti come
– ‘qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata‘. (6)

Ha avuto altresì premura di chiarire, il ministro, che ‘Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.‘ (7) E dunque, il ‘Paese di trasformazione’ del latte va a confondersi con quello ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale. (8)

Il provvedimento si applica in ogni caso ai soli alimenti preimballati. Con esclusione perciò ‘di prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta‘. (9)

Sono poi esclusi ‘i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati‘. (6)

La spada di Damocle rimane l’esito del contenzioso avviato in sede WTO da Stati Uniti e Canada nei confronti del decreto origine latte e di quello sul grano. Col CETA in arrivo, si rischia di dover abrogare entrambi i decreti o subire ritorsioni in termini di nuovi dazi alle importazioni.

Note

(1) In Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2017, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg
(2) Sono tuttavia esclusi ‘i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1.
La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM)’. Cfr. circolare ministeriale 24 febbraio 2017, in G.U. 3 aprile 2017, Serie Generale n. 78, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/03/17A02419/sg
(3) Tali indicazioni possono venire fornite anche nelle ipotesi di ‘latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE’. (Cfr. circolare di cui in nota 2)
(4) Decreto origine latte, articolo 7
(5) Vedasi comunicato stampa https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11204
(6) V. circolare di cui in nota 2, al punto 2
(7) Ibidem, punto 1, ultimo capoverso
(8) Il reg. UE 952/13 riferisce a ‘l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione’ (art. 60.2)
(9) Come precisato in circolare 24.2.17, punto 1
(10) Idem c.s.

Alfonso Piscopo
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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.