Ingredienti DOP, passo falso della Corte di Giustizia sul sorbetto allo champagne
In prossimità delle feste natalizie i giudici dì Lussemburgo hanno tirato un brutto scherzo allo Champagne. E alle DOP, più in generale Affermando la legittimità del richiamo alle bollicine francesi in un sorbetto del gruppo tedesco di discount Aldi. Un precedente pericoloso.
Protezione di DOP e IGP, le regole in UE
II regolamento europeo UE 1151/12 ‘sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari’ aggiorna una disciplina che risale al 1992, per la tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari caratteristiche dei territori.
I nomi registrati in Europa come DOP (Denominazioni di Origine Protetta) e IGP (Indicazioni Geografiche protette) ‘sono protetti contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora (…) l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; (…)
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’ (1).
Ingredienti DOP, le regole da seguire
La Commissione europea, nelle proprie Linee guida sulla etichettatura di prodotti alimentari che contengano ingredienti DOP e IGP, (2) ha indicato i seguenti criteri:
– nella sola lista ingredienti di altro alimento che la contenga la DOP o IGP può venire indicata, con citazione espressa del suo nome registrato, senza ulteriori oneri,
– nella denominazione del prodotto composto – o in altre parti della sua etichetta, o in pubblicità – la DOP o IGP può venire citata al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) esclusiva. ‘il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP’. In altre parole, La DOP o IGP dev’essere il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza, (3)
2) quantità significativa. ‘L’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi’, (4)
3) indicazione della quantità. La quantità dell’ingrediente a cui sia data evidenza deve venire altresì venire specificata, in rapporto al totale, (5)
4) In Italia è prescritta inoltre l’autorizzazione del ‘Consorzio di tutela della denominazione protetta’, al quale spetta inserire ‘in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso’ gli utilizzatori della DOP o IGP nel prodotto composto. (6)
L’approccio europeo tende a garantire che – ogni qualvolta ne sia fatto vanto – la presenza di un ingrediente DOP o IGP sia significativa (con esclusiva sulla categoria merceologica degli ingredienti utilizzati) e comunicata al consumatore (mediante indicazione della sua quantità).
Il legislatore italiano è andato oltre, attribuendo ai consorzi il ruolo di vigilare sia la rintracciabilità degli ingredienti protetti (in ottica di prevenzione delle frodi), sia le operazioni di marketing che potrebbero arrecare pregiudizio alla reputazione del nome tutelato. (7)
Ingredienti DOP, il passo falso della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla legittimità del richiamo allo champagne – registrato in Europa come DOP – nella denominazione di un sorbetto che lo contiene in pur modesta quota (12%). (8)
La controversia all’origine del giudizio europeo è stata avviata in Germania dal Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) nei confronti di Aldi, il colosso tedesco dei supermercati discount.
La questione interpretativa oltretutto verte su una norma che offre ai vini a designazione d’origine protetta un livello teorico di tutela ancor superiore rispetto a quello previsto per la generalità degli alimenti DOP e IGP.
Le [DOP] e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: (…) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica. (9)
La Corte di Giustizia ha riconosciuto l’applicabilità della suddetta norma al caso dello Champagner Sorbet, ‘non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.’ (10)
Tuttavia secondo la Corte, ‘la denominazione «Champagner Sorbet» utilizzata per designare un sorbetto contenente champagne è idonea a ripercuotere su tale prodotto la notorietà della DOP «Champagne», la quale trasmette immagini di qualità e di prestigio, e quindi a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà.’ (11)
I giudici UE hanno perciò concluso che ‘lo sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta’ si configura soltanto ‘qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione’. (12)
Una decisione politica, si direbbe, improntata al neoliberismo anziché alla protezione del sistema delle indicazioni geografiche stabilito in Europa. Niente di nuovo salvo il rammarico, dopo che le Istituzioni europee hanno inserito nel CETA le basi per smantellare il sistema stesso.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. UE 1151/12, articolo 13.1
(2) ‘Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)’, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010XC1216(01)&qid=1514884013332&from=EN
(3) Ad esempio, il Prosciutto di Parma DOP dev’essere l’unica tra le carni lavorate presenti nel ripieno dei ‘tortellini al Prosciutto di Parma’. Viceversa, non può venire citato il Parmigiano nella denominazione di un mix di formaggi grattugiati che ne contenga altri
(4) ‘La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell’eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabili’
(5) V. reg. UE 1169/11, articolo 22. Si veda anche l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/cheese-scam-la-frode-a-fettine
(6) Cfr. d.lgs. 297/04, ‘Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari’, art. 1.1.c
(7) Se non fosse prescritta ex lege l’autorizzazione del Consorzio di tutela della relativa DOP, d’altra parte, basterebbe una quota minima di Parmigiano – se pure, quale unico formaggio – nella ricetta delle Pringles, per rivendicare la presenza della celebre DOP italiana in un prodotto emblema del ‘junk food’, con evidente danno alla reputazione del formaggio reggiano
(8) Causa C-393/16, sentenza 20.12.17, disponibile su http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198044&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=863443
(9) Cfr. reg. UE 1308/13, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), art. 103, paragrafo 2.a.ii
(10) V. sentenza di cui in Nota 8, paragrafo 36 e punto 1 del dispositivo
(11) Idem c.s., paragrafo 41
(12) Ibidem, dispositivo, punto 2. Salvo poi rimettere ‘ai giudici nazionali valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP’ (paragrafo 46)
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.