Il ‘decreto crescita’, decreto legge 30.4.19 n. 34, ha introdotto le basi per un sistema di tutela e sostegno dei marchi storici di interesse nazionale. Con buona memoria del recente caso Pernigotti e di tanti altri drammi di delocalizzazione del ‘Made in Italy’ agroalimentare. (1)
Marchi notori e marchi storici, l’esempio francese
I c.d. ‘marchi notori’ già ricevono in Italia una protezione estesa, nel Codice della Proprietà Industriale (CPI). Laddove si garantisce ai loro titolari il diritto di vietare a terzi l’impiego di segni identici o simili anche su prodotti o servizi diversi rispetto a quelli ove insiste la registrazione del marchio. (2) Così ad esempio, Campari può esercitare la privativa nei confronti di chi provi a copiare il suo marchio su articoli di abbigliamento, pur essendo la tutela radicata sulle bevande alcoliche. (3)
Il ‘marchio storico di interesse nazionale’ è un istituto nuovo, una riforma di rilievo nel Codice di tutela della proprietà industriale. Senza dubbio ispirata al legislatore francese che – con la ‘loi Florange’ del 2014 – dichiaratamente mira a ‘reconquérir l’économie réelle’, a riconquistare cioè l’economia reale. (4) L’ex impero del Re Sole offre invero ottimi esempi su come stimolare l’economia nazionale mediante apposite normative. Ci è molto cara, tra le tante, l’indicazione obbligatoria dell’origine delle carni al ristorante.
Le misure adottate per la tutela dei segni distintivi di interesse nazionale, in Francia come in Italia, ambiscono a proteggere interessi collettivi attuali e concreti. La tutela di un patrimonio immateriale – i nomi e i segni storici dell’imprenditoria italiana – vale a disincentivare la delocalizzazione delle produzioni che vi si associano. Un fenomeno purtroppo diffuso nella ‘nobiltà decaduta’ della classe industriale italiana. Ed è altresì fondamentale proteggere i nomi caratteristici dal rischio di ‘volgarizzazione’, che pregiudica ogni possibilità di loro tutela.
Il marchio storico nel ‘decreto crescita’
‘Tutela del Made in Italy’, Capo III del c.d. ‘decreto crescita’, articoli 31 e 32. (5) I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni – o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni – usati per commercializzare prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel ‘registro dei marchi storici di interesse nazionale’.
Il ‘registro dei marchi storici di interesse nazionale’ è istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). L’iscrizione, su istanza del titolare o licenziatario del marchio, consentirà anche di utilizzare un apposito logo identificativo della storicità. (6) Tale logo dovrà venire predisposto mediante apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, ove verranno illustrati i criteri per l’utilizzo e la valorizzazione dei marchi storici d’interesse nazionale.
Marchi storici, misure di salvaguardia e valorizzazione
Un ‘fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale’ viene istituito nello stesso ‘decreto crescita’. (7) Con il duplice obiettivo di favorire la prosecuzione in Italia delle attività produttive e di salvaguardare i livelli occupazionali. Il fondo interverrà nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatarie di marchio iscritto nel registro speciale che versino in situazioni di crisi.
Gli interventi dovranno venire eseguiti nel rispetto delle regole europee in tema di aiuti di Stato, sulla base di un decreto interministeriale che stabilirà i criteri di gestione del fondo. A favore delle sole imprese titolari o licenziatarie dei ‘brand’ iscritti nel registro speciale che intendano chiudere il sito produttivo originario (o comunque quello principale), per cessazione dell’attività o sua delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale, con conseguenti rischi di licenziamento collettivo.
Le imprese che intendano accedere agli aiuti devono trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico una serie di informazioni. In particolare:
a) motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione,
b) azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo,
c) azioni che si intende intraprendere per trovare nuovi acquirenti,
d) opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto e ogni altra possibilità di recupero degli ‘asset’ da parte loro.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – dopo avere ricevuto le informazioni – avvia il procedimento per valutare gli interventi da effettuare, al fine di salvaguardare la produzione nazionale. Le imprese beneficiarie che omettano di inviare le comunicazioni richieste sono soggette a una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
Marchi d’interesse nazionale, altre proposte di legge
I marchi d’interesse nazionale costituiscono oggetto di altre tre nuove proposte di legge, ora al vaglio delle competenti Commissioni alla Camera dei deputati. Si segnalano in particolare due disegni di legge (ddl):
– il ddl 1518 propone di inserire nel Codice di Proprietà Industriale una nuova ipotesi di decadenza dei marchi registrati prima dell’1.1.1969, qualora il titolare cessi la fabbricazione del prodotto nel Comune ove esso risultava iscritto alla data di registrazione del marchio, (8)
– il ddl 1631 introduce la nozione di ‘marchi storici nazionali di alto valore territoriale’, riproponendo gli stessi criteri frattanto adottati nel ‘decreto crescita’. (9) Con l’aggiunta di una previsione di decadenza dai diritti, nei casi di trasferimento del sito produttivo da quello originario.
Origine e ‘Made in’, la via maestra da seguire
Si dubita la compatibilità delle misure sopra citate rispetto alle regole europee e internazionali sulla protezione dei marchi. E se ne dubita l’efficacia rispetto ai dichiarati scopi. Tenuto conto, in particolare, dei non pochi casi in cui esigenze di sviluppo industriale e logistica abbiano indotto i titolari dei marchi storici a trasferire i siti produttivi in Comuni diversi da quelli originari. L’iscrizione al registro speciale, del resto, non è obbligatoria né comunque vincola i titolari dei marchi a mantenere la produzione in Italia.
È indispensabile piuttosto introdurre l’obbligo, a livello europeo, di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione e altre notizie relative all’origine dei prodotti e delle loro materie prime, come da anni su questo sito si afferma. La trasparenza in etichetta è infatti la via maestra per consentire ai consumatori globali di distinguere il vero ‘Made in Italy’ rispetto al c.d. ‘Italian sounding’ ed eseguire scelte responsabili di acquisto.
Dario Dongo e Marina De Nobili
Note
(1) Per una breve rassegna dei più celebri esempi di delocalizzazione del ‘Made in Italy’ agroalimentare, si veda l’articolo https://ilfattoalimentare.it/sede-dello-stabilimento-etichetta.html
(2) Cfr. Codice di tutela della proprietà industriale, d.lgs. 30/05, art. 20.1.c
(3) Questo livello di tutela è in effetti superfluo per i colossi industriali del calibro di Campari o Barilla, i quali investono ingenti risorse per tutelare i propri marchi registrandoli su ogni classe di merci e servizi e in ogni contesto geografico. È invece utile per quelle migliaia di imprese, anche PMI, non altrettanto organizzate sul fronte della proprietà intellettuale
(4) Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014
(5) Cfr. DL. 30.4.19 n. 34, ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=jzAPPJw1mwZ8ehh5X58O0Q__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false
(6) L’istanza di iscrizione al nuovo registro dovrà venire presentata ai sensi del d.lgs. 30/05, articolo 185 bis
(7) Cfr. Codice della Proprietà Industriale, nuovo articolo 185 ter. Introdotto mediante DL 30/19, art. 1.1.b (‘Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa’)
(8) Camera dei deputati, proposta di legge n. 1518 (Fornaro, Bersani, Epifani), ‘Modifica all’articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10.2.05, n. 30, in materia di salvaguardia dei marchi storici’, http://www.camera.it/leg18/995sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1518.18PDL0044180&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1518-e-sede=-e-tipo=
(9) Camera dei deputati, proposta di legge n. 1631 (Molinari et al.), ‘Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale’, http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1631.18PDL0049560.pdf