Le allusioni e i riferimenti geografici alle bevande spiritose, nonché i termini composti che le richiamino – introdotti dal reg. UE 2019/787, in etichetta e pubblicità di altre bevande e alimenti (1,2) – vengono assoggettati a nuove regole UE, per mitigare i rischi di possibili inganni.
La Commissione europea è intervenuta all’ultima ora per correggere il tiro, attraverso due regolamenti delegati. I reg. UE 2021/1334 e 2021/1335, in G.U.U.E. 12.8.21, la cui efficacia viene retrodatata al 25.5.21, data di applicazione del regolamento di base.
Pratiche leali d’informazione al consumatore
Il Food Information Regulation (reg. UE 1169/2011) dispone con cristallina chiarezza il divieto di indurre in errore i consumatori, in etichetta e pubblicità, sulle caratteristiche essenziali degli alimenti. (3)
‘Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (reg. UE 1169/11, art. 7.1.a).
La posizione in etichetta delle informazioni obbligatorie è tuttavia rimessa a un criterio generico, scarsamente applicato e vigilato. Esse ‘sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire’ (reg. UE 1169/11, art. 7.1.a).
Bevande spiritose. Allusioni, riferimenti geografici e termini composti
Il reg. UE 2019/787 – nell’abrogare il previgente reg. CE 110/08, sulle bevande spiritose – ha introdotto la possibilità di inserire allusioni, indicazioni geografiche e termini composti a esse riferite – in etichette e pubblicità di altri alimenti e bevande che le contengano. Senza avere però prescritto la collocazione dei vari richiami alle bevande spiritose nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.
Allusioni, riferimenti geografici e termini composti estrapolati dal contesto avrebbero (anche) perciò potuto indurre in errore il consumatore circa la natura e identità del prodotto che li richiami. O comunque creare confusione nei consumatori con attività prossime all’usurpazione dei diritti di proprietà industriale, come si è osservato nei casi storici delle sambuche colorate.
Allusioni e riferimenti geografici alle bevande spiritose, condizioni di base
‘L’allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose’ è ammessa alle condizioni che seguono:
A) per la generalità di alimenti e bevande, bevande alcoliche (>1,2% vol.) escluse ‘l’alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l’alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare’ (art. 12.1), (4)
B) nelle bevande alcoliche diverse da quelle spiritose (es. cocktail, alcopops) inoltre ‘la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell’allusione, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati’ in rapporto al volume (art. 12.2),
C) nelle bevande spiritose di cui in Allegato I, voci 33-40 (liquori, creme, sambuca, sloe gin, maraschino, nocino, liquori all’uovo e a base di uova), si aggiunge la condizione che il termine «crema» non compaia nella denominazione legale (art. 12.3).
Allusioni e riferimenti geografici, modalità di espressione
I riferimenti allusivi e geografici alle bevande spiritose, allorché eseguiti su bevande alcoliche e quelle spiritose di cui in All. I, voci 33-30:
– non devono figurare sulla stessa riga della denominazione del prodotto (art. 12.4.a),
– devono figurare in caratteri di altezza non superiore alla metà di quella utilizzata per la denominazione del prodotto (art. 12.4.b).
Il reg. UE 2021/1334 integra le condizioni di cui sopra prescrivendo che le allusioni in etichetta e pubblicità di altre bevande spiritose vengano sempre accompagnate dalla denominazione legale della bevanda spiritosa ‘nello stesso campo visivo dell’allusione’ (art. 12.4.c).
Termini composti. Condizioni di base
I termini composti che comprendano una denominazione legale di bevande spiritose o un’indicazione geografica relativa alle bevande spiritose – storicamente vietati, prima del reg. UE 2019/787 – sono stati legittimati alle due condizioni che:
a) l’alcol utilizzato nella bevanda alcolica provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa riferita nel termine composto (fatto salvo l’alcol contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti), e
b) la bevanda spiritosa non sia stata diluita con sola acqua, per ridurre il suo titolo alcolometrico al di sotto del valore minimo previsto (reg. UE 2019/787, art. 11).
Termini composti, modalità di espressione
‘I termini composti che designano una bevanda alcolica:
a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi;
c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica’ (reg. UE 2019/787, art. 11.1).
Le parole «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non possono venire inserite in un termine composto che designi una bevanda alcolica (es. alcopops. Al di fuori delle denominazioni legali di cui all’articolo 10. V. art. 11.2).
Termini composti, aggiornamenti
A esito dell’integrazione provvista dal reg. UE 2021/1335, ogni parola che componga i termini composti (compound terms) deve figurare nello stesso campo visivo. Al di fuori della sola ipotesi in cui la denominazione legale della bevanda spiritosa venga sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», se il prodotto finale soddisfa i requisiti del liquore (categoria 33 in Allegato I al reg. UE 2019/787).
Qualora il termine composto venga utilizzato su una bevanda spiritosa, inoltre, esso deve venire accompagnato dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, nello stesso campo visivo. A meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema» (ex art. 10.5.b).
Norme transitorie
L’entrata in vigore dei due regolamenti di ‘aggiornamento’ del regolamento UE 2019/787 è prevista per il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 15.8.21, con applicazione retrodatata al 25.5.21.
Le etichette apposte prima del 31.12.22 nel rispetto del reg. CE 110/2008 (abrogato dal reg. UE 2019/787, a decorrere dal 25.5.21) possono comunque continuare a venire immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Dario Dongo e Susanna Cavallina
Note
(1) Dario Dongo. Bevande spiritose, il 25.5.21 in applicazione il reg. UE 2019/787. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.1.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/bevande-spiritose-il-25-5-21-in-applicazione-il-reg-ue-2019-787
(2) Cfr. reg. UE 2019/787:
– art. 2, Definizione e requisiti delle bevande spiritose,
– art. 3, Definizioni. Termine composto (art. 3.1.2), Allusione (art. 3.1.3), Indicazione geografica (art. 3.1.4).
(3) Per approfondimenti si richiama il nostro ebook ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su
https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
(4) La definizione di bevanda alcolica, si ricorda, è prevista dal reg. UE 1169/11. Laddove, all’articolo 9.1.k, è prescritta l’informazione obbligatoria del titolo alcolometrico volumico per le bevande con tenore di alcol superiore all’1,2% in volume. Informazione da inserire nello stesso campo visivo di denominazione della bevanda e sua quantità (reg. UE 1169/11, articolo 13.5).