Etichettatura ambientale degli imballaggi, nuove regole al via l’1.1.23

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Etichettatura ambientale degli imballaggi

Le nuove regole sull’etichettatura ambientale degli imballaggi – che vedono l’Italia all’avanguardia in UE, sul fronte dell’economia circolare – trovano finalmente applicazione, a decorrere dall’1.1.23.

Si conclude così il lungo periodo di transizione, concesso ai produttori e gli utilizzatori professionali, per indicare ai consumatori la natura degli imballaggi e le modalità da seguire per la loro raccolta differenziata.

In vista dell’effettiva applicazione delle norme in esame, appare utile chiarire alcuni passaggi in merito all’utilizzo di ‘strumenti digitali’ d’informazione, nonché agli imballi e parti d’imballo ove apporre le notizie prescritte.

1) Etichettatura ambientale degli imballaggi. Premessa

I codici di identificazione dei materiali di imballaggio, sviluppati nel corso degli anni mediante norme tecniche, sono stati armonizzati a livello europeo con la decisione 1997/129/CE.

Un quarto di secolo non è tuttavia bastato, alla Commissione europea, per introdurre regole uniformi di etichettatura ambientale degli imballaggi.

La grande varietà dei sistemi di raccolta differenziata e degli impianti di riciclo e trattamento, del resto, complica la comunicazione anche all’interno degli Stati membri.

2) Le etichette ambientali in Italia

Il legislatore italiano ha anticipato, sotto questo aspetto, i prevedibili sviluppi del c.d. Pacchetto Economia Circolare. Introducendo l’obbligo, tramite d.lgs. 116/2020, di etichettare gli imballaggi con notizie utili all’identificazione e classificazione dei loro materiali. (1)

Tali notizie sono utili allo smaltimento corretto nei contenitori della raccolta differenziata ma anche, per i consumAttori più attenti, a scegliere gli imballi più ‘sostenibili’. (2) E il ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con la circolare 15.3.22, ne ha chiarito l’applicazione. (3)

3) Informazioni in etichetta o QR-code?

Si ripropone il quesito se l’etichetta ambientale possa venire sostituita da ‘strumenti elettronici’ come QR-code, codici a barre o link che rinviano a siti web, ovvero se sia necessario riferire ogni informazione in etichetta. O ancora, laddove anche queste vie non siano percorribili, se le notizie possano venire fornite esclusivamente attraverso i siti web.

Il testo normativo a ben vedere riferisce che ‘tutti gli imballaggi devono essere etichettati (…)’. (4) Il MiTE d’altra parte, nella propria circolare 52445/2021, indica l’informazione digitale come ‘essenziale’ a garantire una comunicazione corretta e completa su imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2), di importazione o multilingue.

3.1) Etichetta digitale, deroga informale

In termini generali, secondo il MITE, ‘è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e di semplificazione’. In pratica, una circolare ministeriale ha suggerito agli operatori di disapplicare una disposizione di legge.

La Commissione europea d’altra parte, nel commentare le linee guida ministeriali notificate a Bruxelles con DM 13.10.22 n. 114, ha chiesto espressamente che la possibilità di utilizzo dei canali digitali venga esplicitata nel testo legislativo. La deroga si può dunque considerare approvata, se pure in attesa di formalizzazione. (5)

3.2) QR-code e ‘strumenti di digitalizzazione’, come?

La ‘semplificazione ammessa a Roma e Bruxelles non semplificherà certo la vita dei consumatori che, in caso di dubbi su come smaltire correttamente le singole confezioni e/o imballaggi, dovranno usare uno smartphone per decifrare un codice QR o consultare un sito web.

In ogni caso, qualora gli operatori intendano utilizzare codici QR o altri sistemi digitali per comunicare le informazioni obbligatorie, dovranno fornire in etichetta notizie chiare su come accedere a tali notizie. In conformità ai requisiti generali di trasparenza dell’informazione. (6)

La sola apposizione di un QR o di un codice a barre, senza spiegazioni sulla loro funzione specifica di fornire notizie utili all’identificazione e alla gestione dei materiali d’imballaggio dopo il loro utilizzo, non risulta quindi idonea ad assolvere i requisiti di etichettatura ambientale.

4) Imballi primari e secondari, ove apporre l’etichettatura ambientale?

La collocazione dell’etichettatura ambientale merita altresì una riflessione, a fronte del dubbio diffuso in merito all’obbligatorietà di:

  • fornire le notizie sul solo imballaggio esterno (es. cartone utilizzato come imballo secondario) ovvero
  • apporle sui singoli componenti della confezione (ivi incluso l’imballo primario, es. pellicola che avvolge l’alimento).

4.1) Criterio della ‘separazione manuale’

Le Linee Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi adottate dal MiTE il 16.3.22 (3) indicano che, nei casi di imballaggi costituiti da più componenti, bisogna distinguere due ipotesi. Si applica perciò il criterio della separazione manuale, nei termini che seguono.

4.1.1) Imballi con parti separabili manualmente

Gli imballaggi costituiti da parti che possono venire separate manualmente (es. imballo primario in plastica, imballo secondario in cartone) devono riportare indicazioni apposite per ciascuna di esse, affinché il consumatore finale possa separarle e destinarle agli appositi contenitori.

Bisogna perciò riportare, in relazione a ogni parte separabile manualmente:

a) tipo di imballaggio (descrizione scritta o rappresentazione grafica) dei diversi componenti che possono venire separati manualmente, con riferimento per ciascuno di essi a

b) codice alfanumerico identificativo dei materiale di imballaggio, (7)

c) famiglia di materiale/i, e

d) indicazioni sulla raccolta.

Quando non è possibile indicare il codice di identificazione su ogni singolo componente, ad esempio per motivi di spazio o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale o sull’imballaggio di presentazione’.

4.1.2) Imballaggi con componenti non separabili

Qualora gli imballaggi siano costituiti da parti non separabili manualmente (es. pellicola in materiale plastico incollata su una vaschetta in cartone), si suggerisce invece di riferire:

  • la dicitura ‘Raccolta (famiglia di materiali prevalenti in peso)’, o comunque indicare
  • la famiglia di materiali prevalente in peso, preceduta dalla dicitura ‘Raccolta differenziata’. E in ogni caso
  • invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

5) Data di applicazione e periodo transitorio

Il DL 30.12.21 n. 228 (convertito con legge 25.2.22 n. 15) ha sospeso l’applicazione delle prescrizioni sull’etichettatura ambientale in esame fino al 31.12.22.

Gli imballaggi non conformi alle citate regole commercializzati o etichettati prima dell’1.1.23 possono venire comunque distribuiti fino all’esaurimento delle scorte.

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Dario Dongo. D.lgs. 116/20, etichettatura degli imballaggi alimentari. Norme inapplicabili. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.10.20

(2)L’imballaggio più sostenibile in assoluto è quello che non c’è’ (Stanislao Fabbrino). La politica e le pubbliche amministrazioni dovrebbero perciò promuovere, con efficaci incentivi, la distribuzione di prodotti sfusi e contenitori riutilizzabili

(3) Dario Dongo, Giulia Torre. Etichettatura ambientale imballaggi, l’ABC ministeriale. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.5.22

(4) D.lgs. 116/2020, art. 3.3, in modifica del d.lgs. 152/2006, art. 219.5

(5) Il d.lgs. 116/2020, del resto, non è stato neppure notificato a Bruxelles come invece doveroso (v. nota 1). È quindi lecito dubitare la legittimità della stessa norma precettiva, per violazione della dir. 2015/1535/UE

(6) Cfr. Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005 e successive modifiche, di recepimento della direttiva 2005/29/CE. Tale direttiva è stata frattanto abrogata dalla recente dir. UE 2019/2161, c.d. direttiva Omnibus, che il Parlamento italiano ha delegato il governo a recepire con legge di delegazione europea 2021 (con grave ritardo rispetto al termine stabilito il 29.11.21, in vista dell’applicazione delle nuove regole in tutti gli Stati membri entro il 28.5.22). La dir. UE 2019/2161 può peraltro qualificarsi come ‘self-executing’ e venire già applicata, a prescindere dal suo effettivo recepimento, sulla base di consolidata giurisprudenza della European Court of Justice (ECJ. V. sentenza 5.2.1963 nella causa 26-62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Amministrazione olandese delle imposte)

(7) La codifica dei materiali segue i criteri di cui alla decisione 129/1997/CE o le norme tecniche ISO EN UNI applicabili. V. nota 3

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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.

Graduated in law, master in European Food Law, she deals with agro-food, veterinary and agricultural legislation. She is a PhD in agrisystem.