La farsa del divieto di agricoltura cellulare e ‘meat sounding’ in Italia prosegue, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 1 dicembre 2023 n. 172. Il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida – in questi giorni balzato alle cronache per avere fatto fermare un treno ad alta velocità fuori stazione (1) – rivendica che l’Italia è il primo Paese a vietare la ‘carne coltivata’. (2)
1) Agricoltura cellulare e ‘meat sounding’, la legge italiana
Il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge su ‘agricoltura cellulare’ e ‘meat sounding’, come si è visto, il 15 novembre 2023. (3) La manifesta incostituzionalità del provvedimento, già accennata sul sito GIFT (Great Italian Food Trade) – avrebbe dovuto indurre il capo dello Stato ad astenersi dalla sua firma. (4)
Coldiretti – l’organizzazione tentacolare che comanda le politiche agroalimentari in Italia, senza badare alla compatibilità dei propri desiderata con il diritto (5,6) – ha però raggiunto anche il Quirinale, ove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge oggi in Gazzetta Ufficiale. (7)
Il disegno di legge è stato frattanto notificato alla Commissione europea l’1 dicembre 2023, ai sensi della TRIS (Technical Regulations Information System) Directive EU 2015/1535. (8) Dopo che il governo italiano aveva ritirato la notifica dello stesso disegno di legge, a seguito della collezione di commenti negativi in Europa, da parte dei vari ‘stakeholders’. (9)
1.1) ‘Cell cultures’, divieto assoluto
Invocato come un Moloch il principio di precauzione, si afferma che ‘è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati’ (articolo 2).
1.2) ‘Meat sounding’ e ‘fish sounding’ vietati sui‘plant-based foods’
Il fine di ‘tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale’ motiva invece il divieto, sui ‘prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali’, di utilizzare:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne [es. ‘burger vegano’], a una produzione a base di carne [es. ‘scaloppine veg’] o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne [es. ‘polpette vegetali’],
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale [es. ‘filetto vegan’],
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria [es. ‘bresaola veg’] o della pescheria [es. ‘salsa al tonno vegan’],
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali [es. veg würstel].
Il ministro dell’Agricoltura, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrebbe pubblicare un decreto recante ‘un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell’alimento’ (articolo 3).
1.3) Sanzioni anche per gli investitori
Le sanzioni per i divieti di cui ai precedenti paragrafi sono le più gravi mai viste nel diritto alimentare in Italia:
– pene principali. ‘Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 percento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000’,
– sanzioni accessorie. ‘Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo’ (articolo 5),
– indicizzazione. ‘L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto’ dei ministri dell’Economia, la Salute e l’Agricoltura, (articolo 6). Non è viceversa ammesso il pagamento in misura ridotta, come per ogni altra sanzione amministrativa in ambito alimentare (articolo 4).
Gli investitori – ‘Chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3’ (agricoltura cellulare e ‘meat sounding’) – sono soggetti alle medesime sanzioni (articolo 5).
2) False dichiarazioni italiane a Bruxelles
Il ministero dell’Industria (ora rinominato ‘delle imprese e del Made in Italy’) – nell’accompagnare la notifica della legge a Bruxelles – ripete, come già in passato, una falsa dichiarazione in atto pubblico:
– ‘stante l’assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. In particolare, il progetto normativo intende tutelare la salute umana stabilendo il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici in attuazione e rispetto del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002’.
Il Novel Food Regulation (EU) No 2015/2283, al contrario di quanto dichiarato dai dirigenti ministeriali:
– si applica ‘all’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione’ (articolo 2. Ambito di applicazione),
– prevede espressamente, nella nozione di novel food ‘gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe’ (articolo 3.2.a.vi).
3) Fact-checking
Il primo alimento da ‘cell culture’ è già stato approvato dal EFSA (European Food Safety Authority), proprio ai sensi del Novel Food Regulation. E non si tratta di ‘carne sintetica’ o ‘carne coltivata’, bensì di sostanze bioattive con funzioni cosmaceutiche riprodotte a partire da una varietà autoctona di mele svizzere, come si è visto. (10)
Il richiamo ai nomi di carni, preparazioni e prodotti a base di carne non può venire vietato dai legislatori nazionali. Il precedente tentativo in questa direzione, portato avanti dalla Francia, è stato sottoposto alla Court of Justice of the European Union, come pure si è visto. (11) Le etichette dei prodotti ‘veg’ fanno peraltro vanto della loro natura, senza alcun rischio di confusione.
4) Game over
Il brutto pasticcio italiano deve venire interrotto subito dalla Commissione europea che, si ricorda, ha la primaria responsabilità di garantire il rispetto del ‘Treaty on the Functioning of the European Union’ (TFEU) il cui primo pilastro è radicato sulla libera circolazione delle merci. La Direzione Generale ‘Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs’ ha dovere di intimare all’Italia la disapplicazione e il ritiro della legge in esame.
Carta straccia è in ogni caso il destino di tutte le norme adottate in violazione della TRIS Directive, come in questo caso a seguito di ‘tira e molla’ con notifica di un testo già approvato dal Parlamento europeo. La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea chiarisce il dovere di tutte le autorità amministrative – e non solo di quelle giudiziarie – di disapplicare d’ufficio tali norme. (11)
Le responsabilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte devono in ogni caso di venire accertare e perseguite, tenuto conto sia dell’inutile dispersione di risorse pubbliche, sia dei danni ingiusti che vengono procurati agli operatori del settore alimentare mediante applicazione di norme illegittime. La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano affermare i propri diritti.
Dario Dongo
Immagine di copertina da Mauro Fornasero, ‘L’opera dei pupi’ https://tinyurl.com/ms6czmzd
Note
(1) Ferrovie: Il Frecciarossa di Lollobrigida arriva in Procura e la Lega lo scarica. Ferrovie Info. 24.11.23 https://tinyurl.com/4ybrzr9e
(2) MASAF (ministero dell’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste). Comunicato stampa. 1.12.23 https://foodtimes.eu/4bmnz9sb
(3) Dario Dongo. Agricoltura cellulare, il Parlamento in Italia approva il divieto. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.11.23
(4) Dario Dongo. Italia, agricoltura cellulare vietata per legge? Disegno di legge incostituzionale. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.4.23
(5) Dario Dongo. Coldiretti, l’Osservatorio Agromafie e la Porsche dell’Agenzia delle Dogane. Il documento. GIFT (Great Italian Food Trade). 25.6.23
(6) Dario Dongo. AGEA e MASAF ‘Coldiretti’. La soppressione dei liberi professionisti in agricoltura. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.9.23
(7) Legge 1 dicembre 2023, n. 172. Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonche’ di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. (23G00188) https://foodtimes.eu/2p8hbd3m
(8) European Commission. TRIS Database. Notification 2023/0675/IT (Italy). End of the standstill period 4.3.24 https://foodtimes.eu/47r3tp2w
(9) Dario Dongo. Agricoltura cellulare e ‘meat sounding’, l’Italia sotto la lente UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.10.23
(10) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Via libera di EFSA al primo novel food da agricoltura cellulare. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.10.23
(11) Marta Strinati, Dario Dongo. Meat sounding, la parola alla Corte di giustizia UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.8.23
(12) Altro caso esemplare è quello trattato nel precedente articolo ‘Sede dello stabilimento sulle etichette alimentari? Risponde l’avvocato Dario Dongo’. FARE (Food and Agriculture Requirements). 29.11.23
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.