Il 25.5.21 avrà piena applicazione il reg. UE 2019/787 sulle bevande spiritose. Definizioni, descrizioni, presentazione ed etichettatura, indicazioni da inserire in etichetta in caso di impiego di bevande spiritose in altri alimenti, disciplina e protezione dell’indicazione geografica protetta (1,2).
Il nuovo provvedimento abroga il previgente reg. CE 110/08, con alcune novità. Immutate le deroghe dagli obblighi di indicare in etichetta lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale, via libera all’impiego sregolato e l’allusione ai prodotti tradizionali in altre bevande. Un approfondimento con richiamo anche alle IGP italiane.
Definizioni
‘Bevande spiritose’ (spirit drink) sono quelle con alcol >15% in volume (14% per liquori all’uovo), prodotte mediante:
– ‘distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente’,
– ‘macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del regolamento’,
– aggiunta di ‘aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose’,
– miscelazione di una bevanda spiritosa con una o più tra ‘altre bevande spiritose, e/o alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o altre bevande alcoliche, e/o
bevande’ (articolo 2)
‘Crema’ è la designazione ammessa per i liquori:
– a base di frutta, con un tenore minimo di edulcoranti (zucchero, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, mosto d’uva, zucchero bruciato, miele, sciroppo di carruba) e qualsiasi altra sostanza glucidica naturale,
– preparati con latte o prodotti lattiero-caseari, ingredienti che il reg. UE 2019/797 ammette anche nelle bevande alcoliche a base di tuorlo d’uovo, come non già in precedenza.
‘Miscela’ è la bevanda spiritosa derivata da miscelazione delle bevande di cui in Allegato I o a IGP con altre bevande spiritose che figurino in una diversa categoria (in Allegato I), ovvero con alcol etilico o distillati di origine agricola.
‘Bevanda assemblata’, ‘assemblaggio’ o ‘assemblato’ è invece quella che deriva da più bevande spiritose della stessa categoria, che si distinguano soltanto per uno o più fattori tra metodo di produzione, apparecchiature di distillazione impiegate, periodo di maturazione o di invecchiamento, zona geografica di produzione (reg. UE 2019/787, articolo 2).
Denominazioni legali
‘La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.
La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose.
Tale denominazione legale è riportata sull’etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.’ (reg. UE 2019/787, articolo 10.1).
Lo spirit drink che non soddisfi i requisiti stabiliti in Allegato I per le categorie di bevande spiritose ivi definite è invece soggetto alla denominazione legale ‘bevanda spiritosa’. In ogni caso le denominazioni possono venire integrate o sostituite da riferimenti geografici, sostituite termini composti che includano i termini ‘liquore’ o ‘crema’, completate da termini che riferiscano agli usi ovvero alle allusioni di cui a seguire.
Termini composti
I termini composti sono ammessi a condizione che l’alcol utilizzato nella preparazione della bevanda spiritosa (liquore o crema) provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa a cui si faccia riferimento, ‘ad eccezione dell’alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica’. Devono venire riportati in etichetta con pari visibilità rispetto alla denominazione della bevanda richiamata (reg. UE 2019/787, articolo 11).
Allusioni
Le allusioni sono intese come riferimenti diretti e indiretti – in etichetta e pubblicità di altre bevande (es. alco-pops) o diversi alimenti- a una o più bevande spiritose e/o IGP (reg. UE 2019/787, art. 3.1.3). E vengono ammesse alle seguenti condizioni:
– bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose (es. alcopops) possono alludere a queste ultime a condizione che l’alcol ivi presente derivi esclusivamente da esse, con obbligo di fare riferimento alle loro percentuali, almeno una volta, nello stesso campo visivo dell’allusione,
– liquori, creme, sambuca, sloe gin, maraschino, nocino, liquori all’uovo e a base di uova possono a loro volta alludere ad altre bevande spiritose, precisandone le quantità,
– alimenti solidi e semi-solidi possono pure ‘alludere’ alle bevande spiritose codificate o alle indicazioni geografiche purché tutto l’alcole presente nell’alimento, provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa, o dalle bevande, richiamata in etichetta (reg. UE 2019/787, articolo 12), (4)
– gli aromi sono infine ammessi alle allusioni alle bevande spiritose, non anche alle IGP, purché preceduti dalla dicitura ‘aroma’ o simili (art. 10.7, ultimo capoverso).
Requisiti grafici appositi sono previsti per le allusioni che accompagnino le bevande alcoliche, onde evitare di trarre in inganno il consumatore sulla natura del prodotto. L’allusione deve venire esposta in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e non deve figurare sulla stessa riga (reg. UE 2019/787, art. 12.4).
Origine e provenienza
L’indicazione di origine dell’ingrediente primario è stata espressamente esclusa per le bevande spiritose registrate come IGP (reg. UE 2018/775, art. 1.2). Il reg. UE 2019/787 va oltre – all’articolo 14, in applicazione dall’8.6.19 – precisando che:
– l’indicazione di origine o provenienza dell’ingrediente primario di cui al reg. UE 1169/2011 ‘non è obbligatoria per le bevande spiritose’,
– il luogo di provenienza, per le bevande spiritose, coincide con il Paese di origine.
‘Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un’indicazione geografica o un marchio d’impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali’ (reg. UE 2019/787, art. 14.1).
Geographical Indications (GIs)
Il legame tra una zona geografica delimitata e una determinata qualità della bevanda, la sua reputazione o un’altra caratteristica sono sufficienti a motivare una Indicazione Geografica Protetta (IGP), per la generalità degli alimenti, ovvero una Indicazione Geografica (IG, o GI, Geographical Indication) per le bevande spiritose. (5) Il disciplinare individua le caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche, ivi comprese le caratteristiche specifiche del prodotto, ove del caso anche in relazione alle materie prime.
La descrizione del metodo di produzione – ed eventualmente quella di metodi locali, autentici e costanti – può comprendere i requisiti di confezionamento in una zona geografica delimitata. A condizione di motivarne le ragioni, che possono attenere alla garanzia dell’origine, la salvaguardia della qualità, l’assicurazione dei controlli (reg. UE 1151/12, articolo 7).
Bevande spiritose, le IG italiane
Le IG italiane nella categoria delle bevande spiritose sono oggi 34, pari al 13,7% del totale tra le 248 Indicazioni Geografiche Protette Made in Italy registrate in UE. (6) Tra esse figurano il brandy italiano, la grappa e la sambuca, varie acquaviti di frutta del Nord Italia, genziana e genepy e numerosi altri liquori, dal limoncello di Sorrento al mirto di Sardegna, il vermouth di Torino, il nocino di Modena etc.
Il registro unico elettronico delle IGP (o PGI, Protected Geographical Indications) e IG (o GIs, Geographical Indications) europee, eAmbrosia, dal 2019 comprende anche le designazioni protette delle bevande spiritose. (7) In aggiunta a quelle dei vini e dei prodotti alimentari.
Zucchero a volontà, senza indicare calorie né ingredienti
Rum, whisky, brandy e acquaviti possono venire edulcorati solo per arrotondarne il sapore, entro i limiti stabiliti ed espressi in grammi/litro di zucchero invertito (reg. UE 2019/787, articolo 7.2.e). Per i liquori e le altre bevande codificate è invece stabilito un limite minimo di edulcorazione. In modo da preservare i metodi tradizionali di produzione, garantendo al consumatore denominazioni legali univoche nel mercato interno.
Valore energetico (kcal) e dichiarazione nutrizionale, come pure la lista degli ingredienti, rimangono tuttavia esclusi dall’elenco delle informazioni obbligatorie in etichetta. Fatto salvo il solo dovere, inderogabile, di indicare l’eventuale presenza anche solo in tracce delle sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze alimentari nei consumatori a esse vulnerabili. (8) Sulla base di una deroga ingiustificata, che si protrae con la complicità della Commissione europea agli ordini di Big Alcohol (3,9).
Misure transitorie
Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 2019/787 – purché soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e siano state prodotte prima del 25.5.21 – possono venire commercializzate fino a esaurimento delle scorte (reg. UE 2019/787, articolo 50.1).
Dario Dongo
Note
(1) Reg. UE 2019/787, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0787&qid=1609779152655&from=EN
(2) Reg. UE 2018/775 e origine ingredienti dei liquori. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 30.12.20, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/reg-ue-2018-775-e-origine-ingredienti-dei-liquori-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(3) Dario Dongo. Etichette delle bevande alcoliche, la Commissione conferma le deroghe su elenco ingredienti e tabella nutrizionale. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.3.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichette-delle-bevande-alcoliche-la-commissione-conferma-le-deroghe-su-elenco-ingredienti-e-tabella-nutrizionale
(4) Fatto salvo l’impiego di alcol da diverse fonti che può essere contenuto in altri ingredienti (es. canditi sotto spirito, alcol etilico in impasto di prodotti da forno)
(5) Reg. UE 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Testo consolidato al 14.12.19 su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1610806959885&uri=CELEX%3A32012R1151
(6) V. sito MiPAAF, bevande spiritose IG. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10160
(7) European Commission. eAmbrosia, spirit drinks, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
(8) L’elenco tassativo delle sostanze soggette a indicazione obbligatoria in etichetta – e di quelle da esse derivate bensì escluse da tale obbligo (es. ‘cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola’, sciroppi di glucosio a base di grano e di orzo) – è stabilito in Allegato II al reg. UE 1169/11
(9) Dario Dongo. Big Alcohol e un secolo di scienza a suo servizio. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/big-alcohol-e-un-secolo-di-scienza-a-suo-servizio
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.