Il reg. UE 2022/2104 integra il regolamento UE 1308/2013 (OCM unica) con riguardo alle norme di commercializzazione, o marketing standard, degli oli di oliva.
La nuova disciplina si applica agli oli venduti al consumatore finale, presentati come tali o in un prodotto alimentare. In abrogazione del reg. CEE 2568/91 e del reg. UE 29/2012.
1) Classificazione degli oli di oliva
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 già definisce e distingue gli oli di oliva e di sansa di oliva, nei termini che seguono.
1.1) Oli di oliva
- Oli di oliva vergini sono quelli ‘ottenuti dal frutto dell’olivo solo attraverso processi meccanici o altri processi fisici […]’. Si distinguono in extra vergine (acidità libera <0,8%) e vergine (acidità <2%). Lampante, se l’acidità supera il 2%.
- Olio di oliva raffinato. Ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, ha un’acidità <0,3%,
- Olio di oliva. Composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, ha acidità <1% (reg. UE 2022/2104, art. 2).
1.2) Oli di sansa di oliva
- Olio di sansa di oliva greggio. Estratto dalle sanse con processi fisici e/o solventi, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, escluse le ipotesi di riesterificazione e miscele con oli di altra natura.
- Olio di sansa di oliva raffinato. Ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, ha un tenore di acidità libera <0,3%.
- Olio di sansa di oliva. Miscela di olio di sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dal lampante, con acidità <1% (reg. UE 2022/2104, art. 2).
1.3) Purezza, qualità, caratteristiche organolettiche
Le Tabelle A e B, in Allegato I al reg. UE 2022/2104, stabiliscono per ogni categoria di olio i requisiti di:
– purezza (profili degli acidi grassi, steroli),
– qualità (acidità, indice di perossidi, assorbimento nell’UV),
– caratteristiche organolettiche (mediana del difetto, mediana del fruttato ed esteri etilici degli acidi grassi).
2) Miscele con altri oli vegetali, ingredienti alimentari
Solo gli oli di oliva vergini (vergine ed extra vergine), gli oli di oliva (composti da oli raffinati e vergini) e gli oli di sansa di oliva possono venire utilizzati nelle miscele con altri oli vegetali e in altri prodotti alimentari.
Gli Stati membri:
– possono vietare la produzione, sul loro territorio e ai soli fini del consumo interno, delle miscele di oli di oliva con altri oli vegetali,
– non possono vietare la commercializzazione né la produzione sul loro territorio di miscele di oli di altri Paesi, ai fini della vendita all’estero (reg. UE 2022/2104, art. 3).
3) Condizionamento
Gli oli di oliva vergini (vergine ed extra vergine), gli oli di oliva (composti da oli raffinati e vergini) e gli oli di sansa di oliva devono venire presentati al consumatore finale preimballati, in imballaggi con:
- capacità massima di cinque litri,
- sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione,
- etichettate conformi alle disposizioni del reg. UE 2022/2104.
Ogni Stato membro può stabilire una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, per queste categorie di oli, ove essi siano destinati alle collettività (food service, mense, catering, etc. V. reg. UE 2022/2104, art. 4).
4) Informazioni obbligatorie in etichetta
L’etichetta degli oli vergine ed extra vergine, gli oli di oliva (composti da oli raffinati e vergini) e gli oli di sansa di oliva deve riportare una serie di informazioni obbligatorie supplementari rispetto a quelle previste per la generalità dei prodotti alimentari (ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 10).
Tali informazioni – assieme a quella di origine, ove prescritta (v. par. 4.3) – devono venire esposte con le apposite diciture di seguito indicate, nel campo visivo principale o comunque nello stesso campo visivo. In entrambe le ipotesi di un’unica etichetta o di diverse etichette apposte sullo stesso recipiente (reg. UE 2022/2104, art. 5).
4.1) Denominazioni legali di vendita
Le denominazioni legali di vendita delle seguenti categorie oli oliva comprendono le informazioni a seguire:
- extra vergine di oliva, «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»,
- vergine, «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»,
- olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, «olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive».
- olio di sansa di oliva, «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive». Oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» (reg. UE 2022/2104. Art. 5,6).
4.2) Condizioni particolari di magazzinaggio
‘Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate’ (reg. UE 1169/11, art. 25.1).
Il riparo da fonti di luce e di calore è essenziale per preservare la qualità dell’olio di oliva. Tali ‘condizioni specifiche di magazzinaggio’ devono venire perciò indicate in etichetta degli oli di oliva vergini, gli oli di oliva composti da oli raffinati e vergini, gli oli di sansa di oliva (reg. UE 2022/2104, art. 7).
4.3) Origine
Il luogo di origine degli oli – in deroga alla nozione generale di Paese d’origine degli alimenti prevista dal reg. UE 1169/11 (art. 2.2.g, che richiama il Codice Doganale unico, ora reg. UE 952/2013) – corrisponde al territorio ove le olive sono state raccolte e frante.
L’indicazione di origine in etichetta è:
- obbligatoria per gli oli vergini,
- proibita per gli oli di oliva composti da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, nonché per gli oli di sansa di oliva (reg. UE 2022/2104, art. 8).
Qualora le olive siano state raccolte in uno Paese diverso da quello ove è situato il frantoio, l’etichetta deve invece riportare la dicitura «olio di oliva (extra) vergine ottenuto in (UE o Stato membro) da olive raccolte in (UE o Stato membro)».
4.4) Origine, modalità d’indicazione
Si configurano diverse ipotesi:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o un Paese terzo, si indica lo Stato membro, all’Unione o al paese terzo, a seconda dei casi,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Paesi, a seconda dei casi si può riportare
– «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea», ovvero un riferimento all’origine UE,
– «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea», o un riferimento all’origine esterna all’UE,
– «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione», o un riferimento all’origine UE e non-UE.
4.5) Riferimenti regionali, marchi, prodotti d’importazione extra-UE
I riferimenti regionali vengono riservati in esclusiva ai prodotti registrati come DOP o IGP, ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012. (2)
I nomi di marchi o imprese la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31.12.98 non sono considerati ‘luogo di origine’ (e sono perciò sottratti ai divieti di riferimenti regionali).
I prodotti importati da Paesi terzi riferiscono al Paese d’origine – inteso come luogo di ultima lavorazione sostanziale, ai sensi del reg. UE 952/2013 (articoli 59-63) – e non al ‘luogo di origine’ di cui al regolamento in esame.
4.5) Codice identificativo impianto di condizionamento
Il codice alfanumerico che identifica l’impianto di condizionamento (reg. 2022/2105, art. 6) deve venire riportato in etichetta – ‘se del caso’ – degli oli extra vergine e vergine di oliva, gli oli di oliva composti da oli raffinati e vergini, gli oli di sansa di oliva
È viceversa facoltativa, anche per tali oli (e anzi non è neppure considerata, nel regolamento in esame) l’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento (reg. UE 2022/2104, art. 9). (3)
5) Informazioni facoltative in etichetta
Le sole etichette degli oli di oliva vergini (vergine ed extra vergine) possono riportare le informazioni volontarie integrate come a seguire (reg. UE 2022/2104, articolo 10).
5.1) Menzioni riservate
La dicitura «prima spremitura a freddo» è ‘riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta di olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche’.
La menzione «estratto a freddo» è ‘riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive’.
5.2) Caratteristiche organolettiche
Le caratteristiche organolettiche relative al gusto o all’odore di cui in Allegato IX al reg. UE 1308/13 (OCM unica) possono figurare in etichetta ‘solo se basate su una valutazione eseguita seguendo il metodo di cui all’allegato I, punto 5, del reg. UE 2022/2105 della Commissione.
Le definizioni e gli intervalli di risultati, che consentono l’indicazione di tali caratteristiche organolettiche, sono definiti in Allegato II del presente regolamento’.
5.3) Acidità massima
L’acidità massima riferita in etichetta – per gli oli vergini ma anche gli oli di oliva e di sansa di oliva – deve poter venire riscontrata ‘alla data del termine minimo di conservazione’. Essa ‘può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo’, di:
- valori massimi dell’indice di perossidi,
- tenore in cere e
- assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del reg. UE 2022/2105, ‘previsti alla stessa data’.
5.4) Campagna di raccolta
Qualora il 100% del contenuto del recipiente degli oli vergine ed extra vergine di oliva provenga da un’unica campagna di raccolta, è possibile indicarla in etichetta (reg. UE 2022/2104, articolo 11). (4)
La data di raccolta figura in etichetta ‘sotto forma della relativa campagna di commercializzazione’ (reg. UE 1308/2013, articolo 6.f), ‘oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive’.
L’obbligo di indicare in etichetta la data di raccolta può venire stabilito dagli Stati membri solo a livello nazionale. Vale a dire sui soli oli di oliva vergini, da olive raccolte e molite sul territorio nazionale, destinati esclusivamente al mercato nazionale.
6) Richiamo all’olio d’oliva nelle miscele di oli vegetali
Il richiamo agli oli di oliva in etichetta delle miscele di oli vegetali – allorché al di fuori della lista degli ingredienti, anche con immagini o simboli – è ammesso solo se:
– gli oli d’oliva ammessi (v. supra, par. 2) superino il 50% della miscela,
– il prodotto riporti la denominazione commerciale «miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio di oliva»,
– tale denominazione venga seguita dall’indicazione della percentuale di tali oli nella miscela.
7) Richiamo all’olio d’oliva in altri alimenti
L’evidenza dell’olio d’oliva in etichetta di altri alimenti – al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici – comporta l’obbligo di indicare il suo QUID (Quantitative Ingredient Declaration) nella denominazione del prodotto alimentare. Fatti salvi i prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente in olio di oliva (es. conserve ittiche e vegetali).
È possibile distinguere la percentuale di oli di oliva aggiunti rispetto al peso totale delle materie grasse (anziché rispetto al peso del prodotto), precisando che si tratta di «percentuale di materie grasse». (5). La denominazione dei singoli oli, in questi casi, non comprende le descrizioni di cui al paragrafo 4.1 (reg. UE 2022/2104, articolo 12).
8) Entrata in vigore
L’entrata in vigore è teoricamente prevista il 24.11.22, sebbene si possa dubitare la legittimità di un provvedimento in materia di informazione al consumatore, di impatto significativo sulla filiera, privo di periodo transitorio.
Il Food Information Regulation ha infatti stabilito alcuni principi generali sul periodo transitorio da applicare a questo tipo di norme, (6) proprio a seguito di iniziativa dello scrivente (Dongo) presso la Commissione europea, avviata nel 2004. (7)
Dario Dongo e Giulia Pietrollini
Note
(1) Regolamento (UE) n. 2022/2104, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1669053671060&uri=CELEX%3A32022R2104
(2) Sede del frantoio in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 8.8.20
(3) Olio extravergine d’oliva 100% siciliano? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 6.1.18
(4) Dario Dongo, Giulia Torre. Olio d’oliva, l’UE segue l’Italia sulle indicazioni facoltative. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.9.2018
(5) Traduzione infelice della versione italiana del regolamento rispetto al testo originale inglese. Laddove si riferisce correttamente a ‘percentage by fats’, cioè alla percentuale degli oli di oliva rispetto al totale dei grassi nel prodotto
(6) Reg. UE 1169/11, articolo 47
(7) Si aggiunge la possibile violazione del principio di legittimo affidamento, ampiamente trattato nella giurisprudenza di ECJ (European Court of Justice)