La Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che fissa gli ‘European Sustainability Reporting Standard’ – vale a dire, i modelli da seguire per la rendicontazione non-finanziaria – in attuazione della ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (EU) No 2022/2464 (CSRD).
1) CSRD, Corporate Sustainability Reporting. Introduzione
Corporate Sustainability Reporting Directive (EU) No 2022/2464 integra la Accountability Directive 2013/34/EU obbligando le imprese a dedicare parte della loro rendicontazione alle informazioni non finanziarie sui fattori ESG (environmental, social, governance. V. note 1,2).
Il legislatore europeo vorrebbe così reindirizzare i flussi di capitali verso investimenti ‘sostenibili’, in linea con il proclama del Green Deal che ipotizza un’Europa a impatto zero entro il 2050.
L’esecutivo di Bruxelles ha perciò definito la prima serie di standard (informazioni e contenuti della CSR), a cui seguiranno quelli specifici di settore, tenuto anche conto delle SMEs (Small and Medium Enterprises) e delle società non basate in UE.
2) Imprese obbligate
Le imprese obbligate ad applicare la CSRD in Unione Europea sono circa 49.000:
– grandi imprese europee con >500 dipendenti, loro filiali e società quotate nei mercati regolamentati, a partire dall’1.1.24,
– imprese con >250 dipendenti e fatturato > €40 milioni e/o attivo totale > €20 milioni, dall’1.1.25
– le imprese extra-UE con fatturato > €150 milioni di euro e almeno una filiale in Unione Europea. Dall’1.1.25,
– piccole e medie imprese quotate, escluse le microimprese (< €2 milioni , < 10 dipendenti), dall’1.1.26. (3)
3) European Sustainability Reporting Standard (ESRS)
EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group – ha consultato gli stakeholders per elaborare ESRS (European Sustainability Reporting Standard), in linea con altri standard internazionali in materia. (4) Con l’idea di semplificare lo schema di partenza, mediante:
– riduzione degli oneri informativi (-40%),
– riduzione dei data points (-50%),
– affidamento all’impresa della valutazione sulla rilevanza delle informazioni da fornire (fatte salve le ‘informazioni generali’, i punti dello standard climatico, i requisiti di divulgazione e i punti relativi alla forza lavoro per le imprese con più di 250 dipendenti). (5)
Ulteriori semplificazioni sono state introdotte dalla Commissione poi per ridurre ulteriormente gli oneri per le imprese, in particolare per le più piccole, tra i quali:
– tutti gli standard sono soggetti alla valutazione di materialità dell’impresa, a eccezione delle ‘informazioni generali’,
– gradualità nell’introduzione di alcuni requisiti, per il primo anno di applicazione dei Sustainability Reporting Standard,
– ampliamento dei data point volontari (i.e. piani di transizione per la biodiversità, indicatori sui ‘non dipendenti’ dell’impresa, motivi per considerare ‘non-materiale’ alcuni temi di sostenibilità).
4) ESRS. Tre macro-gruppi di standard per la rendicontazione non finanziaria
Gli standard europei di ‘Corporate Sustainability Reporting’ comprendono tre macro-gruppi di informazioni.
4.1. Standard orizzontali
Norme orizzontali si applicano a tutti gli ambiti di rendicontazione, a prescindere dal settore ove l’impresa opera. Esse comprendono i requisiti generali (ESRS 1) e di contenuto delle informazioni (ESRS 2). Le informative devono incorporare gli elementi della due diligence (7) e seguire una struttura composta da:
– Governance (GOV). I processi, i controlli e le procedure messe in atto per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità che le azioni messe in campo possono generare,
– Strategy (SBM). Come la strategia e il modello di business dell’impresa interagiscono con i suoi impatti, i rischi e le opportunità materiali. Incluso il modo in cui l’impresa affronta tali situazioni,
– Impact, risk and opportunity management (IRO). Il processo mediante cui l’impresa identifica impatti, rischi e opportunità e valuta la rilevanza e modalità di gestione delle questioni materiali di sostenibilità attraverso politiche e azioni,
– Metrics and targets (MT). Criteri di misurazione dell’efficacia delle proprie azioni, tenuto anche conto degli obiettivi prefissati e i progressi raggiunti verso il loro raggiungimento.
4.2. Standard tematici (ESG)
Il cuore della ‘Corporate Sustainability Reporting’, l’esposizione dei fattori ESG, si applica a tutte le imprese, indipendentemente dal settore. Le imprese decidono quali informazioni siano rilevanti, sulla base di un diagramma di flusso (in Appendice E al documento in esame). Gli standard tematici sono articolati in environmental, social, governance (ESG), con i sotto-capitoli di cui a seguire.
E) Environment. Cinque standard ambientali:
– cambiamento climatico (ESRS E1. Adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione del cambiamento climatico, energia),
– inquinamento (ESRS 2. Aria, acqua, suolo, organismi viventi e risorse alimentari, sostanze preoccupanti, sostanze estremamente preoccupanti, microplastiche),
– acqua e risorse marine (ESRS 3),
– biodiversità ed ecosistemi (ESRS 4. Driver d’impatto diretto sulla perdita di biodiversità, lo stato della specie, l’estensione e la condizione degli ecosistemi, impatti e dipendenze dai servizi ecosistemici),
– uso delle risorse ed economia circolare (ESRS 5. Afflussi di risorse e loro utilizzo, deflussi di risorse relativi a prodotti e servizi, perdite e sprechi),
S) Social. Quattro schemi d’informazione su:
– personale proprio (ESRS S1. Condizioni di lavoro, pari trattamento e opportunità, altri diritti legati al lavoro),
– lavoratori nella catena del valore (ESRS S2. Condizioni di lavoro, pari trattamento e opportunità per tutti, altri diritti legati al lavoro),
– comunità (ESRS S3. Diritti economici, sociali e culturali delle comunità colpite, diritti civili e politici delle comunità, diritti politici degli indigeni),
– consumatori e utenti finali (ESRS S4. Impatti relativi alle informazioni ai consumatori e/o gli utenti finali, sicurezza personale dei consumatori e/o utenti finali, inclusione sociale dei consumatori e/o utenti finali).
G) Governance
(ESRS G1. Cultura aziendale, tutela dei whistleblowers, benessere degli animali, impegni in politica e attività di lobbying, corruzione e concussione, gestione dei rapporti con i fornitori comprese le pratiche di pagamento).
4.3) Standard di settore
Altre informazioni sono applicabili a tutte le imprese di un settore per affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità sostanziali che non siano coperti – o non siano coperti a sufficienza – dalle norme vigenti (Appendice A, punto 10). (6)
Se un’impresa valuta che un impatto, un rischio o un’opportunità non è coperto, o non è coperto a sufficienza dagli standard generali e tematici, ma è significativo per la propria impresa, fornisce le ulteriori informazioni utili per comprendere tali impatti, rischi o opportunità. (Appendice A, punto 11).
5) Caratteristiche qualitative delle informazioni
La dichiarazione di sostenibilità deve venire redatta tenendo conto delle caratteristiche qualitative fondamentali – rilevanza delle informazioni, fedele rappresentazione della realtà – e delle caratteristiche qualitative ‘esaltanti’ (es. verificabilità, comprensibilità, comparabilità. V. Appendice B).
L’informativa ESG deve basarsi sul principio della doppia materialità, vale a dire la materialità dell’impatto e quella finanziaria. ‘Il processo di valutazione della materialità dell’impresa può portare all’identificazione di situazioni in cui le azioni per affrontare determinati impatti o rischi, o per beneficiare di determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi sostanziali o causare rischi sostanziali in relazione a una o più altre questioni di sostenibilità’.
Dario Dongo e Alessandra Mei
Note
(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative comunicazioni di taluni tipi di imprese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0034-20230105&qid=1688716003576
(2) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464
(3) Dario Dongo, Elena Bosani. Corporate Sustainability Reporting. Al via l’obbligo di rendicontazione ESG per le imprese. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.11.2022
(4) Commission delegated regulation (E) supplementing Directive 2013/34/UE of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1688066205921&uri=PI_COM%3AAres%282023%294009405
(5) Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista finanziario se provoca o si può ragionevolmente prevedere che provochi effetti finanziari rilevanti sull’impresa. Questo è il caso in cui una questione di sostenibilità genera o può generare rischi o opportunità che hanno un’influenza sostanziale, o si potrebbe ragionevolmente prevedere che abbiano un’influenza sostanziale, sullo sviluppo, sulla posizione finanziaria, sui risultati finanziari, sui flussi di cassa, sull’accesso ai finanziamenti o costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri.La dipendenza da risorse naturali, umane e sociali può essere fonte di rischi o opportunità finanziarie (Allegato I, Obiettivi, punto 49)
(6) Dario Dongo. Corporate Sustainability Reporting, al via la nuova direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.12.22
(7) Dario Dongo, Elena Bosani. Bilanci di sostenibilità e investimenti responsabili, due diligence ESG e CSR. Reg. UE 2022/1288. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.7.22