Oli d’oliva, i controlli di conformità. Reg. UE 2022/2105

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conformità oli d'oliva

Il reg. UE 2022/2105, in vigore dal 25.11.22, introduce nuove regole sui controlli di conformità degli oli d’oliva. (1) In una logica continuità con il reg. UE 2022/2104 che, come si è visto, ha aggiornato i marketing standard da applicare alla commercializzazione delle diverse categorie di olio d’oliva. (2)

I requisiti minimi imposti agli Stati membri per i controlli ufficiali, soprattutto, vengono allineati agli standard internazionali del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) di cui l’Unione Europea è membro.

Programmazione dei controlli, cooperazione tra gli Stati membri, obblighi degli operatori, metodi di campionamento e analisi, panel test per gli oli vergine ed extra vergine di oliva, sanzioni. L’ABC a seguire.

1) Controlli di conformità degli oli d’oliva. Campo di applicazione

Il regolamento (UE) n. 2022/2105 stabilisce le norme da applicare a:

a) controlli di conformità ai marketing standard degli oli di oliva di cui al reg. UE 2022/2104,

b) cooperazione e assistenza tra le autorità competenti sui controlli ufficiali di cui sopra,

c) registri di rintracciabilità degli operatori che producano e/o detengano olio di oliva, approvazione degli impianti di condizionamento,

d) metodi di analisi per determinare le caratteristiche dell’olio di oliva (reg. UE 2022/2105, articolo 1).

2) Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono eseguire controlli di conformità per verificare se gli oli di oliva delle categorie indicate dal reg. UE 1308/2013 sono conformi alle norme stabilite nel reg. UE 2022/2104, ‘in particolare per quanto riguarda la conformità dell’etichetta al contenuto del recipiente’ (reg. UE 2022/2105, considerando 3).

2.1) Frequenza minima dei controlli

La frequenza minima dei controlli ufficiali è stabilita in almeno un controllo di conformità all’anno ogni mille tonnellate di olio di oliva commercializzato da uno Stato membro (esportazioni incluse. Reg. UE 2022/2105, art. 3.2).

I controlli di conformità devono venire eseguiti ‘selettivamente, in base a un’analisi di rischio e con adeguata frequenza, onde verificare che l’olio di oliva commercializzato corrisponda alla categoria dichiarata’ (art. 3.3).

2.2) Analisi del rischio di non-conformità

I criteri di valutazione del rischio da considerare ai fini dei controlli di conformità selettivi sono:

a) categoria dell’olio di oliva, periodo di produzione, prezzo (rispetto a quello di altri oli vegetali), operazioni di miscelazione e condizionamento, impianti e condizioni di magazzinaggio, Paesi di origine e destinazione, mezzo di trasporto e/o volumi della partita,

b) posizione degli operatori nella supply-chain, volume e valore nonché gamma di categorie di oli da essi commercializzati, tipo di attività economica svolta (es. molitura, magazzinaggio, raffinazione, miscelazione, condizionamento, vendita al dettaglio),

c) esiti dei controlli precedenti, con particolare riguardo a numero e tipo delle carenze accertate, qualità abituale dell’olio di oliva commercializzato, livello di prestazione degli impianti,

d) ‘affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori e/o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione’,

e) luogo ove viene eseguito il controllo di conformità (es. primo punto di ingresso o ultimo punto di uscita dall’UE, impianto di produzione e/o confezionamento, magazzino, punto vendita),

f) ogni altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità (reg. UE 2022/2105, art. 3.4).

2.3) Programmazione dei controlli

La programmazione preventiva dei controlli di conformità da parte degli Stati membri considera:

a) i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite (v. supra, par. 1.2),

b) sulla base delle analisi su ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o partite e di quantità minime da assoggettare ai controlli di conformità.

I programmi vengono aggiornati, nei casi di accertamento di irregolarità sostanziali, con estensione della frequenza dei controlli in relazione a singoli elementi che caratterizzino le non-conformità (es. fase della filiera, categoria e/o origine degli oli d’oliva, etc. Art. 3, comma 5,6).

3) Cooperazione tra gli Stati membri

Lo Stato membro che accerta irregolarità su confezioni di olio d’oliva il cui operatore responsabile sia stabilito in altro Stato membro deve presentare una richiesta di verifica all’autorità dello Stato membro interessato, ai sensi del regolamento IMSOC. (5) Tale richiesta deve comprendere le informazioni necessarie per la verifica, incluse:

– data e luogo (nome o ragione sociale e indirizzo) ove è stato eseguito il campionamento,

– numero di partite, copia etichette e riferimenti operatore responsabile,

– risultati delle analisi e/o controperizie, nome e indirizzo del laboratorio e metodi utilizzati.

L’autorità dello Stato membro destinatario della richiesta:

– entro la fine del mese successivo dalla ricezione preleva i campioni ed esegue i controlli di conformità,

– entro i tre mesi dalla ricezione risponde alla richiesta (reg. UE 2022/2105, art. 4.3).

4) Obblighi degli operatori

Gli operatori devono mantenere registri aggiornati di entrata e uscita per tutti i movimenti, dal frantoio fino alla fase di imbottigliamento, di ogni categoria di olio di oliva. Con dovere di fornire, su richiesta dello Stato membro ove ha sede l’operatore responsabile, i documenti che attestano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 6 (denominazione legale ed etichettatura delle diverse categorie di olio d’oliva), 8 (luogo di origine) e 10 (menzioni riservate facoltative) del reg. UE 2022/2104. Sulla base di uno o più degli elementi che seguono:

a) dati di fatto o dati scientificamente provati,
 
b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi,

c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali’ (reg. UE 2022/2105, art. 5).

5) Riconoscimento degli impianti di condizionamento

È facoltà degli Stati membri introdurre norme nazionali – soggette a notifica preventiva obbligatoria, ai sensi della dir. UE 2015/1535 – per riconoscere e attribuire un identificativo alfanumerico agli impianti di condizionamento situati nei loro territori, su richiesta degli operatori.

A tal uopo, gli impianti di condizionamento devono disporre di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare la provenienza degli oli di oliva soggetti a indicazione obbligatoria del luogo di origine in etichetta (oli vergine ed extra vergine di oliva. Reg. UE 2022/2105, articolo 6).

6) Metodi di campionamento

I metodi di campionamento devono seguire le norme internazionali EN ISO 661 (preparation of test samples) e EN ISO 5555 (sampling). relativa campionamento. Tuttavia:

– il campionamento delle partite di olio di oliva condizionato va eseguito in conformità all’Allegato II del reg. UE 2022/2105,

– nel caso di oli sfusi ove non sia possibile eseguire il campionamento a norma di EN ISO 5555, ‘i campioni sono prelevati secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente dello Stato membro’ (reg. UE 2022/2105, art. 8.1).

7) Conservazione dei campioni e analisi

Fatte salve le disposizioni delle citate norme ISO 5555 e ISO 661 (cap. 6) i campioni – messi quanto prima al riparo da luce e fonti di calore – ‘sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio’ (reg. UE 2022/2105, art. 8.2. V. note 4,5).

Le analisi devono seguire i metodi definiti in Allegato I al reg. UE 2022/2105 (art. 7).

8) Verifica delle caratteristiche degli oli di oliva

La verifica di conformità degli oli di oliva alle caratteristiche definite in Allegato I al reg. UE 2022/2104 può seguire un ordine ‘a discrezione’ dell’autorità (sic!) ovvero quello previsto nel diagramma di flusso in Allegato III al reg. UE 2022/2105, ‘fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma’.

Il termine minimo di conservazione indicato in etichetta deve venire sempre rispettato – nelle analisi e controanalisi dell’olio di oliva condizionato – per la determinazione di livello di acidità, indice di perossidi, K232, K268 o K270, ΔΚ, esteri etilici degli acidi grassi, cere e caratteristiche organolettiche previste dalla legislazione nazionale.

In caso di campionamento di oli sfusi, le analisi sono effettuate entro i sei mesi successivi a quello del prelievo del campione’ (art. 9).

9) Panel di assaggiatori

panel di assaggiatori devono venire riconosciuti dagli Stati membri, nel rispetto dei criteri indicati dal COI (Consiglio Oleico Internazionale), al fine di uniformare il metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui in Allegato I al reg. UE 2022/2105.

Si deve perciògarantire che la formazione del capo panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo Stato membro’. E ‘subordinare la validità del riconoscimento ai risultati ottenuti nell’ambito di un riesame annuale del panel di assaggiatori costituito dallo Stato membro’ (reg. UE 2022/2105, art. 10).

9.1) Panel test

La conformità delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini – alla categoria (vergine o extra vergine) e agli attributi dichiarati ai sensi dell’Allegato I al reg. UE 2022/2104 – deve venire confermata da un panel di assaggiatori riconosciuto da uno Stato membro.

In ipotesi di esito negativo al panel test, l’operatore soggetto al controllo ha diritto di chiedere all’autorità competente l’affidamento di due controanalisi, ‘quanto prima’, ad altri panel di assaggiatori riconosciuti, dei quali:

– almeno un panel riconosciuto dallo Stato membro ove è stato prodotto l’olio, (6)

– entrambi i panel devono essere riconosciuti in Stati membri diversi da quello del primo test, quando gli oli siano prodotti al di fuori dell’UE (art. 11).

10) Tenore in olio delle sanse e di altri residui

Il tenore in olio delle sanse e degli altri residui dell’estrazione dell’olio deve venire misurato con i metodi riportati in Allegato IV, per garantire il corretto funzionamento del sistema dei prelievi applicabili all’importazione di sanse di oliva e altri residui (art. 12).

11) Sanzioni e relazioni annuali

Le sanzioni adottate gli Stati membri devono essere ‘effettive, proporzionate e dissuasive in base alla gravità dell’irregolarità accertata’ (reg. UE 2022/2105, art. 13).

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

– le misure sanzionatorie adottate, con immediata notifica di loro variazioni,

– una relazione sull’applicazione del reg. UE 2022/2105 nell’anno civile precedente, con i risultati dei controlli di conformità (articoli 13.2, 14, All. 5).

Dario Dongo e Giulia Pietrollini

Note

(1) Regolamento (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1670932975028&uri=CELEX%3A32022R2105

(2) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.11.22

(3) Reg. UE) 2019/1715, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e i suoi elementi di sistema (c.d. regolamento IMSOC, Information Management System for Official Controls and its system components)

(4) La conservazione dei campioni dopo il prelievo è un aspetto delicatissimo. Ci si stupisce di come il regolamento stesso acconsenta a una deroga rispetto al termine di 5 giorni per la spedizione al laboratorio. Si ricordano in ogni caso i diritti del produttore e dell’operatore presso il quale vengono eseguiti i controlli a disporre di un campione ciascuno, ai fini delle controanalisi. V. nota 5

(5) Fabrizio De Stefani, Dario Dongo. Controlli ufficiali, modalità di campionamento e analisi. Vademecum delle Regioni. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.4.21

(6) Le caratteristiche sono considerate conformi se le due controanalisi confermano la categoria dichiarata. In caso contrario, riscontrata la non conformità, il costo delle controanalisi è a carico dell’operatore

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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.

Graduated in industrial biotechnology and passionate about sustainable development.