Il Consiglio di Stato di Parigi ha sospeso il divieto di commercializzare in Francia foglie e fiori di Cannabis sativa L. allo stato grezzo – es. ‘taglio tisana’ per infusi – con tenore di THC inferiore allo 0,3%.
Fiori e foglie di canapa, le restrizioni impugnate
L’Union des professionnels du CBD, il Syndicat professionnel du chanvre e 13 imprese di settore hanno presentato vari ricorsi d’urgenza, al Consiglio di Stato. Per chiedere l’annullamento dell’ordinanza governativa 30.12.21 che, in presunta attuazione del code de la santé publique (R. 5132-86), aveva delimitato le possibilità d’impiego di fiori e foglie di canapa alla sola produzione industriale di estratti.
Tali restrizioni avrebbero trovato applicazione anche al ricorrere di entrambe le condizioni invece definite a presidio della piena legittimità dei prodotti:
– provenienza da varietà di Cannabis Sativa L. incluse nel Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species, ovvero nel catalogo ufficiale delle specie e varietà di piante coltivate in Francia,
– livelli di THC, in foglie e fiori, pari o inferiori a 0,3%. Vale a dire al di sotto della soglia già definita, in Francia, per escludere a priori ogni possibile azione stupefacente di canapa e derivati.
Consiglio di Stato, vietato vietare
I giudici di Parigi, con ordinanza 24.1.22, hanno accolto le istanze di sospensiva del provvedimento impugnato. Riconoscendo sia il rischio che un ingiustificato capriccio ministeriale possa arrecare grave danno alle imprese di settore, dato atto che foglie e fiori di Cannabis sativa L. esprimono fino al 50-70% del valore economico della pianta – sia il fondato dubbio sulla sua legittimità.
Il divieto di detenere e/o vendere e/o ‘consumare’ foglie e fiori di Cannabis sativa L. – oltre a risultare in palese contrasto con il diritto europeo (v. successivo paragrafo) – è ingiustificato e sproporzionato, secondo l’alta corte, rispetto a qualsivoglia ipotetico obiettivo. Trattandosi di erbe prive di profili di tossicità, oltreché già sottoposte a un regime di controlli per quanto attiene ai limiti di THC.
Cannabis sativa L. e diritto UE
La Cannabis sativa L., nelle varietà previste dal catalogo delle piante coltivabili in UE, è una ‘pianta industriale’ che produce un ‘prodotto agricolo’. (1) Si caratterizza per il rapido sviluppo, senza bisogno di prodotti agrochimici, e la grande capacità di sequestrare il carbonio in atmosfera. La sua coltivazione è soggetta agli aiuti previsti nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC). Ogni parte della pianta può venire utilizzata per varie finalità. Ingredienti cosmetici e/o alimentari e/o farmaceutici, florovivaismo, agricoltura, bioedilizia e bioplastiche, etc. (2)
La Corte di Giustizia UE, European Court of Justice (ECJ), si era già espressa proprio su un caso originato in Francia. Affermando l’incompatibilità con il diritto europeo del divieto nazionale di commercializzare prodotti a base di CBD. I giudici di Lussemburgo hanno ricordato come le restrizioni alla libera circolazione delle merci possano venire giustificate solo se lo Stato membro sia in grado di motivare le proprie misure con esigenze concrete di tutela della salute pubblica ed esse risultino effettivamente proporzionate agli obiettivi, quanto a intensità e durata. (3)
Conclusioni provvisorie
Lo Stato francese è stato condannato al pagamento delle spese, nella cifra simbolica di 1.000€ a favore di ciascun ricorrente. E il Consiglio di Stato ha ordinato l’invio di copia dell’ordinanza al primo ministro nonché a quelli della solidarietà e la salute, l’economia, le finanze e il rilancio, l’agricoltura e l’alimentazione, l’interno. In attesa di pronunciarsi in via definitiva con una sentenza che probabilmente dichiarerà illegittima ogni restrizione alla vendita di foglie e fiori di Cannabis sativa L. da piante autorizzate. Altrettanto potrà accadere in Italia e negli altri Stati membri ove gli operatori della filiera della canapa vengono ingiustificatamente discriminati rispetto ai rappresentanti di altre filiere agricole, sulla scorta della citata decisione della ECJ.
Le decisioni della European Court of Justice, si ricorda, hanno valore di interpretazione ufficiale (v. art 267 TFUE). Al pari dell’interpretazione autentica che può venire offerta dal legislatore. Esse perciò hanno il valore di fonte del diritto e vincolano tutti i giudici nazionali ai quali venga sottoposta una questione simile. (4) La Corte costituzionale italiana, nell’applicare il diritto dell’Unione come interpretato dalla ECJ, ha infatti dichiarato la ‘efficacia diretta’ ovvero la ‘immediata operatività’ delle sentenze della Corte di Giustizia. E la Corte di Cassazione ha a sua volta riconosciuto il loro ‘valore normativo’. (5) L’eventuale rifiuto di applicare una sentenza della Corte di Giustizia, da parte di una giurisdizione nazionale, può implicare l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro. (6)
Responsabilità amministrative e civili
Il principio della responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell’Unione, altresì affermato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, comporta che le sue violazioni da parte di qualsivoglia istituzione possono dare luogo a obblighi di indennizzo.
Gli operatori della filiera della canapa hanno perciò titolo per chiedere il risarcimento dei danni a loro causati da norme, circolari ministeriali, provvedimenti sanzionatori e sentenze (anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) in contrasto con il diritto UE.
Responsabilità penali
Le responsabilità penali per abuso di ufficio si aggiungono nei confronti di tutti i funzionari pubblici che – pur avendo conoscenza del diritto UE, come integrato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (o dovendo comunque conoscerlo, poiché ignorantia legis non excusat) – lo hanno deliberatamente violato, causando ingiusto danno agli amministrati.
Il diritto, in Europa, è come la matematica. Uno più uno uguale due, l’incertezza non è ammessa poiché incompatibile con i pilastri del Trattato che si fonda anzitutto proprio sulla libera circolazione delle merci. I diritti umani fondamentali, a loro volta, non possono venire esposti alle bufere di politici, magistrati e funzionari come fossero banderuole al vento. (7)
Ad majora
Dario Dongo
Note
(1) Dario Dongo. Canapa industriale ed economia circolare. GIFT (Great Italian Food Trade). 16.8.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/canapa-industriale-ed-economia-circolare
(2) Dario Dongo. Decreto piante officinali, possibili equivoci sulla canapa. (Great Italian Food Trade). 14.1.22, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/decreto-piante-officinali-possibili-equivoci-sulla-canapa
(3) Dario Dongo. CBD naturale, la Corte di Giustizia UE dichiara illegittimi i divieti ingiustificati. Nuovi orizzonti. GIFT (Great Italian Food Trade) 21.11.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/cbd-naturale-la-corte-di-giustizia-ue-dichiara-illegittimi-i-divieti-ingiustificati-nuovi-orizzonti
(4) V. Corte Costituzionale italiana, sentenza 23.4.85 n. 113. Corte di Giustizia UE, sentenze Elchinov, 5.10.10 (causa C-173/09) e Križan, 15.1.13 (causa C-416/10)
(5) Corte Costituzionale italiana, sentenze 284/07 e 227/10. V. anche Corte di Cassazione, sentenza 30.12.03 n.19842
(6) La Commissione europea in tali casi può altresì presentare un ricorso per inadempimento (art. 258 TFUE)
(7) Si riafferma in tal senso l’opportunità di opporre alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’incertezza generata in Italia dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione italiana. V. articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/canapa-industriale-stupefacente-cassazione-a-sezioni-unite
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.