La ‘correzione’ legislativa allo EU Deforestation Regulation (EUDR) è ora ufficiale e va ben oltre un semplice rinvio. Il regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato il 23 dicembre 2025, libera gli ‘operatori a valle’ e i ‘commercianti’ dall’incubo di ripetere la ‘due diligence’ già imposta agli importatori dei prodotti regolamentati. I piccoli e micro produttori primari in Paesi a basso rischio a loro volta beneficiano di una semplificazione della dichiarazione di dovuta diligenza, senza bisogno di geolocalizzare le aziende.
Lo European Union Deforestation Regulation (EUDR) – relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale – rappresenta un intervento legislativo di portata storica nel quadro delle politiche ambientali europee.
I prodotti regolamentati possono venire immessi nel mercato dell’Unione Europea solo se:
- ‘a deforestazione zero’ (vale a dire che le materie prime agricole e zootecniche sono state realizzate su terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020);
- prodotti legalmente nel rispetto della legislazione del Paese di produzione;
- corredati da una dichiarazione di due diligence. (EUDR, articolo 3).
Ambito di applicazione
EUDR si applica a sette materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione: bovini (animali vivi, carcasse e prodotti derivati inclusi cuoi e pelli), cacao (grani interi e franti, pasta, polvere e burro), caffè, gomma, soia (fave, farine, oli, panelli), palma da olio (compresi olio di palma e di palmisto e le loro frazioni anche raffinate, panelli, residui, glicerolo puro, alcoli e acidi) e legno. Oltre alle materie prime, la normativa copre una vasta gamma di prodotti derivati, tra cui cioccolato, preparazioni e conserve di carni, ma anche carta stampata, mobili, pneumatici, etc. (EUDR, Allegato I). Sono altresì soggetti alla normativa gli imballaggi di legno, carta o cellulosa, qualora venduti come merce a sé stante e non utilizzati per contenere la merce trasportata.
I soggetti obbligati
Il regolamento EUDR coinvolge tutti gli operatori che importino o commercino in UE i prodotti interessati dalla normativa e i loro derivati, anche se stabiliti esclusivamente sul territorio europeo. In particolare:
- gli ‘operatori’, intesi come le persone fisiche o giuridiche che nel corso di un’attività commerciale immettono per la prima volta sul mercato UE o esportano i prodotti regolamentati, anche a titolo gratuito;
- i ‘commercianti’ (o traders), vale a dire tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che mettono a disposizione i prodotti regolamentati sul mercato europeo, in una fase della supply-chain perciò successiva e distinta da quella dell’operatore.
Responsabilità degli operatori a valle, dall’incubo alla ragione
La principale novità introdotta dalla riforma dell’EUDR è la liberazione degli ‘operatori a valle’ e dei ‘commercianti’ dall’incubo di dover applicare gli stessi criteri di due diligence già imposti agli importatori (‘operatori’). Tale onere risultava obiettivamente ingiustificato e irragionevole, proprio in quanto la dovuta diligenza era già prescritta nella fase di importazione in UE dei prodotti regolamentati a carico degli operatori, gli importatori appunto, in grado di raccogliere le documentazioni e disporre le verifiche necessarie.
Responsabilità degli operatori (importatori)
Il testo originario dell’EUDR equiparava i commercianti non PMI agli importatori (operatori non PMI), sottoponendoli agli stessi obblighi descritti nell’articolo 4 del regolamento. Vale a dire:
- presentazione della dichiarazione di due diligence di cui all’articolo 8 attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33 dell’EUDR;
- analisi di veridicità della documentazione fornita;
- verifica che il rischio di non conformità dei prodotti ai requisiti di cui all’articolo 3 sia nullo o trascurabile; (1)
- esercizio della due diligence in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 8;
- conservazione di una copia della dichiarazione di due diligence per un periodo di cinque anni;
- informazione immediata alle autorità competenti dello Stato membro ove è avvenuta l’immissione sul mercato, nonché ai commercianti a cui è stato fornito il prodotto interessato, in caso di nuove informazioni che indichino il rischio di mancata conformità;
- assistenza delle autorità di controllo, con garanzia di accesso ai locali e messa a disposizione di documentazione e registri;
- comunicazione agli operatori e ai commercianti a valle della supply-chain delle informazioni necessarie per dimostrare:
i) che è stata esercitata la dovuta diligenza
ii) che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile
iii) i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti;
- riesame del sistema di dovuta diligenza almeno una volta l’anno, conservando traccia di eventuali aggiornamenti per i cinque anni successivi;
- elaborazione di una relazione annuale sul proprio sistema di dovuta diligenza, offrendone la più ampia diffusione possibile, anche sul web.
Paradossalmente, un’impresa basata in UE che produce cioccolato avrebbe dovuto assumere tutti gli oneri e costi di cui sopra, sebbene il cacao utilizzato come ingrediente fosse già stato immesso sul mercato dell’UE e i requisiti di dovuta diligenza fossero già stati assolti dall’importatore.
Responsabilità degli operatori a valle
La riforma dell’EUDR introduce anzitutto la definizione di ‘operatore a valle’, inteso come ‘la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata’. Il ‘commerciante’ viene a sua volta definito come ‘la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore o dall’operatore a valle, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato’.
L’operatore a valle e il commerciante, a esito della riforma:
- immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni relative a:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e di posta elettronica, se disponibile anche l’indirizzo web, degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti interessati, nonché – solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore – i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence o gli identificativi delle dichiarazioni associate a tali prodotti;
b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti interessati;
- conservano le predette informazioni per almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato o di esportazione e le forniscono su richiesta alle autorità competenti;
- si registrano nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 dell’EUDR prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati, con esclusione delle PMI;
- qualora ‘ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l’immissione o messa a disposizione sul mercato, nonché gli operatori a valle e i commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l’operatore a valle informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione’;
- laddove ‘ottengano o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento prima dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell’esportazione di prodotti interessati, ne informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato o da cui intendono esportare tali prodotti interessati. In caso di indicazioni comprovate, essi verificano che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essi non immettono né mettono a disposizione sul mercato né esportano prodotti interessati a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile’;
- offrono alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli ai sensi dell’articolo 19, compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
Piccoli e micro-operatori primari
La riforma introduce altresì un regime semplificato di due diligence a favore dei micro e piccoli operatori primari, vale a dire persone fisiche o piccole e micro imprese (ai sensi della direttiva 2013/34/UE), indipendentemente dalla loro ragione sociale, che siano stabilite in un Paese classificato a basso rischio (ai sensi dell’articolo 29 dell’EUDR) e che, nel corso di un’attività commerciale, immettano sul mercato o esportino prodotti interessati che l’operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto Paese.
Possono accedere a tale semplificazione anche gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE (totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR; numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10), ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati.
I micro o piccoli operatori primari così qualificati:
- presentano una dichiarazione semplificata una tantum, nel sistema di informazione di cui all’articolo 33, fornendo le informazioni di cui in Allegato III al regolamento (UE) 2025/2650, prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli; ricevono così un identificativo della dichiarazione;
- possono sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti o l’indirizzo postale dello stabilimento ove sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo.
Tempi di applicazione
L’applicazione di EUDR è di fatto posticipata al 30 dicembre 2026, con ulteriore rinvio al 30 giugno 2027 per le persone fisiche o microimprese o piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024. La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano ottimizzare l’applicazione dei requisiti imposti da EUDR.
Dario Dongo
Note
(1) Qualora il rischio riscontrato sia nullo, è sufficiente che l’operatore metta a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la documentazione pertinente attestante un rischio trascurabile di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in Paesi o aree di Paesi ad alto rischio o a rischio standard (Dichiarazione di diligenza semplificata, EUDR, Articolo 13, comma 1).
Riferimenti
- Regulation (EU) 2025/2650 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2025 amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj
- Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010. Consolidated text: 26/12/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/2024-12-26
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








