Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma dell’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM), con gli obiettivi di sostenere la produzione agroalimentare e la ‘food security’ in UE, nonché garantire la certezza del diritto in alcune filiere, come quella della canapa. (1)
La proposta di riforma comprende l’introduzione di denominazioni legali per alcune carni e prodotti da esse derivati, per mitigare il fenomeno del meat sounding. A seguire una breve analisi dei punti essenziali, che nei prossimi mesi verranno discussi al Parlamento europeo e al Consiglio.
Organizzazione comune dei mercati
L’organizzazione comune dei mercati (OCM) è lo strumento creato dall’Unione europea per conseguire gli obiettivi prefissati dalla politica agricola comune (PAC), come previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tra i principali aspetti di cui si può occupare, escludendo qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori dell’UE, vi sono: (2)
- regolamentazione dei prezzi;
- sovvenzioni alla produzione e distribuzione di diversi prodotti;
- sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto;
- meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o esportazione.
La riforma in oggetto riguarda l’OCM dei mercati agricoli, la quale necessita di una sostanziale revisione per garantire la corretta applicazione uniforme di talune disposizioni per via di interpretazioni disomogenee da parte degli Stati membri, e migliorare altre previsioni vigenti o carenti.
L’OCM dei mercati agricoli è attualmente disciplinata, oltre dal TFUE che contiene l’elenco dei prodotti agricoli di interesse nell’allegato I, dal reg. (UE) n. 1308/2013. Esso si distingue invece dall’OCM dei mercati della pesca, diversamente gestiti dal reg. (UE) n. 1379/2013. L’intervento legislativo si inserisce in un contesto di revisione e razionalizzazione della Politica Agricola Comune (PAC), guardando al periodo 2028-2034 con l’obiettivo ambizioso, di rendere l’agricoltura più forte, indipendente, resiliente e sostenibile, stabilizzare i redditi degli agricoltori, tra cui quelli giovani, che devono essere incentivati a svolgere questo tipo di attività.
Piano per le emergenze alimentari
Nel contesto di crisi economiche, climatiche o geopolitiche, nell’ambito di questa proposta viene introdotta una base giuridica per costituire riserve strategiche di prodotti agricoli. Le riserve devono essere detenute da operatori pubblici o privati designati per uso militare o di protezione civile in situazioni di emergenza o crisi, compresi gli interventi umanitari o le scorte tenute disponibili per garantire la sicurezza alimentare durante gravi interruzioni dell’approvvigionamento, per cui la Commissione può attivare misure straordinarie di concerto con gli Stati membri.
Con le nuove disposizioni gli Stati membri, tenendo conto dei loro specifici profili di rischio e delle disposizioni istituzionali, dovranno obbligatoriamente stabilire (e riesaminare regolarmente) dei piani nazionali di preparazione e risposta a crisi alimentari per prevenire o mitigare le interruzioni della catena di approvvigionamento alimentare.
Inoltre, per sostenere un approccio coordinato, la Commissione istituirà un meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza alimentare (EFSCM), che riunirà e coordinerà le autorità e le organizzazioni competenti degli Stati membri e, se del caso, i rappresentanti di paesi terzi selezionati.
Soglie di riferimento
Un’altra modifica riguarda la formale eliminazione dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alle soglie di riferimento per determinati prodotti agricoli, ovvero i livelli di prezzo (detti anche ‘prezzi soglia’) utilizzati come base per attivare misure di salvaguardia, come dazi supplementari all’importazione, in caso di eccessi sul mercato.
Tali soglie avevano lo scopo di proteggere il mercato interno da perturbazioni causate da importazioni a prezzi anormalmente bassi. Tuttavia, con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) della causa C-113/14, è stato stabilito che queste soglie, incidendo sul bilancio e sull’organizzazione del mercato, avrebbero dovuto essere adottate esclusivamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. (3)
La procedura seguita per la loro introduzione non rispettava questa prescrizione, rendendo l’articolo giuridicamente invalido. La recente proposta quindi ne sancisce l’eliminazione, adeguando il regolamento al diritto primario dell’Unione.
Controlli e conformità
Le disposizioni della proposta di regolamento mirano a rafforzare e chiarire le regole relative agli interventi pubblici e all’aiuto per l’ammasso privato nel settore agricolo, integrando nuove condizioni e poteri per la Commissione. In particolare tramite atti delegati della Commissione per gli interventi pubblici, la Commissione integrerà il Regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme specifiche per stabilire:
- il tipo di misure ammissibili al finanziamento dell’Unione e le relative condizioni di rimborso;
- le condizioni di ammissibilità e i metodi di calcolo basati sulle informazioni osservate dalle agenzie di pagamento, su importi forfettari determinati dalla Commissione, o su importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;
- i criteri di valutazione delle operazioni connesse all’intervento pubblico, (ad esempio le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in intervento pubblico e la determinazione degli importi da finanziare)
Oltre a stabilire i requisiti per cui gli operatori possono ricevere o vedere ridotti/annullati i pagamenti in caso di non conformità alle condizioni per l’aiuto pubblico o l’ammasso privato. I prodotti interessati sono stati inclusi nel nuovo allegato I bis, che comprende diversi animali, prodotti a base di carne, uova, taluni semi, piante e radici, cotone e bevande fermentate diverse dal vino (es. sidro, idromele).
Regioni ultraperiferiche
Tra le varie novità viene introdotta anche una sezione relativa alle ‘regioni ultraperiferiche’ (outermost regions) per le quali verranno predisposte nuove condizioni per la commercializzazione di prodotti agricoli da esse provenienti, inclusa la possibilità di adottare un logo specifico su proposta dalle organizzazioni professionali interessate agli Stati membri e, di riflesso, alla Commissione.
L’introduzione del logo permetterebbe di migliorare la consapevolezza e aumentare il consumo di prodotti agricoli di qualità, trasformati o meno, specifici delle regioni ultraperiferiche, ossia i dipartimenti francesi d’oltremare – Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Martinica – e le isole Azzorre, Madera e Canarie). Inoltre, alcune disposizioni specifiche riguarderanno poi il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi (POSEI) per il quale saranno messi a disposizione fondi per campagne di commercializzazione.
In questo modo, è garantita l’integrazione nel regolamento base delle disposizioni stabilite dal reg. (UE) n. 228/2013 che contiene le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, che riguarda il programma POSEI e altre norme su importazioni ed esportazioni, prodotti specifici come ad esempio lo zucchero, il latte scremato in polvere ed il riso, misure di sostegno alla produzione ed il logo dei prodotti di qualità delle regioni ultraperiferiche.
Il programma scolastico dell’UE
La proposta di modifica del regolamento prevede l’aggiornamento del programma scolastico europeo (EU school scheme) all’interno dei Piani di partenariato nazionale e regionale (PNR) elaborati dagli Stati membri, sostenendo la distribuzione di prodotti agricoli selezionati negli istituti scolastici al fine di migliorare le abitudini alimentari dei bambini.
Il programma sosterrà finanziariamente gli interventi che soddisfano i requisiti di ammissibilità, in merito a fornitura e distribuzione di prodotti agricoli freschi e poco processati nelle scuole (contenti meno del 10% in zuccheri liberi e meno del 30% di grassi) e campagne di sensibilizzazione per la riduzione del consumo di cibi contenenti zucchero, sale e grassi aggiunti oltre a dolcificanti ed esaltatori di sapidità artificiali (tra i quali quelli indicati dalle sigle dalla E620 alla E650), che non saranno ammessi nei prodotti distribuiti sotto lo schema.
Verrà inoltre data priorità alla distribuzione di prodotti a basso impatto climatico, Km0, provenienti da piccole imprese, certificati secondo gli standard di produzione biologica, o conformi agli standard di produzione del commercio equo e solidale. I prodotti ammissibili sono:
- frutta e verdura elencate nella parte IX dell’allegato I;
- prodotti ortofrutticoli trasformati elencati nella Parte X;
- banane fresche, escluse le banane da tavola, di cui al codice NC 0803 90;
- latte alimentare, formaggio, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromi, frutta, noci o cacao elencati nella parte XVI dell’allegato I.
Colture proteiche
Una delle modifiche più significative introdotte con questa proposta riguarda l’eliminazione della voce ‘foraggi essiccati’ tra i settori contemplati dall’OCM unica, la quale verrebbe sostituita introducendo un ‘settore delle colture proteiche’ nel quale rientrerebbero leguminose e altre piante ad alto tenore proteico coltivate a fini alimentari o zootecnici, tra cui gli stessi foraggi essiccati.
La modifica si inserisce in una strategia di rafforzamento dell’autonomia strategica del comparto proteico e ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di proteine di alta qualità, in linea con il Green Deal e la strategia ‘Dal produttore al consumatore’. Per questo, delle norme di commercializzazione dedicate sono state introdotte, per meglio informare i consumatori sull’origine dei prodotti a base di colture proteiche.
Questa modifica, non solo garantirebbe una maggiore tracciabilità e sicurezza dei mangimi somministrati negli allevamenti europei, ma rappresenterebbe anche un importante incentivo alla produzione locale delle colture proteiche, attualmente poco attraenti per i nostri agricoltori a causa delle difficoltà tecniche e delle caratteristiche del mercato locale quali la volatilità dell’offerta e della domanda alle sfide agronomiche della loro coltivazione, che le rendono un’opzione più rischiosa per gli agricoltori. A tal scopo, sarà possibile costituire organizzazioni di produttori o interprofessionali riconosciute nel settore delle colture proteiche (salvo che siano già riconosciuti prima per settori affini).
Canapa
La nuova proposta intende rafforzare la filiera della canapa (Cannabis sativa L.), molto importante per la bioeconomia e la sostenibilità ambientale, siccome non richiede pesticidi, fertilizzanti, e migliora la struttura del suolo. Essa rientra pienamente nel TFUE e nell’ambito di applicazione dell’OCM, per la quale l’intera pianta viene considerata un prodotto agricolo, anche oltre la produzione di fibra, sempre nel rispetto della salute pubblica. Quest’ultima è stata considerata come strategia da parte di diversi Stati membri per adottare misure restrittive divergenti che stanno compromettendo il corretto funzionamento dell’OCM, con un’incertezza giuridica che danneggia il mercato interno e porta a concorrenza sleale tra agricoltori nell’UE.
Viene ricordato che, a seguito della sentenza della causa C-663/18 della CGUE, è stato comprovato che i prodotti non psicoattivi come il cannabidiolo derivato da varietà di canapa con un basso contenuto di Δ9- tetraidrocannabinolo (THC) inferiore al 0,3% non devono essere considerati stupefacenti ai sensi delle convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.
Ne deriva che gli agricoltori potranno ricevere i sussidi in base alla superficie coltivata a canapa purché questa, oltre a soddisfare i requisiti della PAC, rientri fra le varietà autorizzate (in attesa della riforma sulle sementi e varietà) ai sensi della direttiva 2002/57/CE e della direttiva 2008/62/CE per le varietà da conservazione. I seguenti prodotti possono essere coltivati e commercializzati nell’UE, nel rispetto di suddette condizioni: (4)
Produzione
- canapa grezza vera di cui al codice NC 5302;
- semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20;
- semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91;
- tutte le altre parti della pianta di canapa rientranti nel codice NC 1211 90 86.
Coltivazione
- canapa grezza vera di cui al codice NC 5302, prodotta da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole contenente un contenuto massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 %;
- semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20 di una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, contenente un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 %;
- tutte le altre parti della pianta di canapa rientranti nel codice NC 1211 90 86, di una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole contenente un contenuto massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 %.
Definizione legale di prodotti a base di carne
La proposta di regolamento si prefigge di introdurre specifiche disposizioni giuridiche per proteggere i termini relative alla carne e i prodotti derivati. In particolare viene modificato l’Allegato VII per introdurre una definizione di ‘carne’ e di ‘prodotti a base di carne’, in linea con il reg. (CE) n. 853/2004, stabilendo requisiti minimi e denominazioni legali per l’etichettatura e la commercializzazione, contrastando usi impropri delle denominazioni ritenute tradizionali.
La modifica ha lo scopo di evitare il fenomeno del ‘meat sounding’ ovvero l’impiego di terminologie che richiamino prodotti di origine animale in relazione ad analoghi di origine vegetale, al fine di migliorare la trasparenza del mercato interno e permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli riguardo la composizione degli alimenti acquistati e il loro contenuto nutrizionale.
Le denominazioni riguardano nomi di animali (es. manzo, maiale, pollo), tagli di animali (es. filetto, spalla, ala, coscia, petto) e prodotti trasformati (es. bacon). Il termine ‘carne’ e le denominazioni elencate possono essere utilizzati anche in associazione con una o più parole per designare prodotti composti di cui nessuna parte sostituisce o è destinata a sostituire alcun costituente della carne e di cui la carne è una parte essenziale sia in termini di quantità sia per la caratterizzazione del prodotto.
Conclusioni
La proposta di regolamento di modifica dell’OCM dei mercati agricoli rappresenta una riforma strategica che ne amplia il raggio d’azione, ne rafforza la coerenza normativa e introduce strumenti più agili per far fronte alle nuove sfide dell’agricoltura europea.
Un approccio integrato che migliora i finanziamenti per una nutrizione scolastica sana alla sicurezza alimentare (food security), dalla valorizzazione delle produzioni locali al potenziamento delle filiere proteiche, il testo mira a modernizzare la PAC e renderla più resiliente, sostenibile e autonoma.
Il completamento dell’iter legislativo sarà cruciale per valutarne l’efficacia, ma sin da ora è chiaro che si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di rinnovamento del quadro normativo agricolo dell’Unione. Anche se una sfida interessante sarà quella di riuscire a raggiungere questi obiettivi con un bilancio compromesso al ribasso.
Desirée Muscas e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1308/2013 as regards the school fruit, vegetables and milk scheme (‘EU school scheme’), sectoral interventions, the creation of a protein sector, requirements for hemp, the possibility for marketing standards for cheese, protein crops and meat, application of additional import duties, rules on the availability of supplies in time of emergencies and severe crisis and securities (COM/2025/553 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0553
(2) V. artt. da 38 a 44 del TFUE, in particolare l’art. 40.
(3) Causa C-113/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Scelta della base giuridica — Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Articolo 7 — Regolamento (UE) n. 1370/2013 — Articolo 2 — Misure per la fissazione dei prezzi — Soglie di riferimento — Prezzi di intervento). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CA0113
(4) I prodotti coltivati che non rispettano i requisiti previsti possono essere prodotti sul territorio degli Stati membri che lo consentono per il loro territorio e alle condizioni da essi stabilite. Invece, la commercializzazione può essere derogata per tali prodotti non conformi per l’uso a fini medici e scientifici. In entrambi i casi, deve essere garantita la conformità al diritto dell’Unione, internazionale e nazionale.







