La Corte di Giustizia dell’Unione europea – con la sentenza del 13 novembre 2025 nella causa C-563/24 – ha definitivamente chiarito l’illegittimità del ‘gin sounding’. Vale a dire, l’utilizzo della denominazione ‘gin’ per la commercializzazione di bevande analcoliche che pure siano ispirate a tale bevanda.
La pronuncia trae origine da un’azione inibitoria promossa dal Verband Sozialer Wettbewerb eV – un’associazione tedesca che ha l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale – nei confronti della società PB Vi Goods GmbH, la quale commercializzava una bevanda analcolica denominata ‘Virgin Gin Alkoholfrei’.
Il giudice del rinvio, il Landgericht Potsdam, aveva sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali: una di carattere interpretativo, relativa all’articolo 10, paragrafo 7, e all’articolo 12, paragrafo 1, dello Spirits Regulation (EU) 2019/787, e una sulla compatibilità di tale norma con il principio della libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.
Il quadro normativo di riferimento
Il regolamento (UE) 2019/787, c.d. Spirits Regulation, disciplina in modo uniforme la definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose nell’Unione Europea. La ratio della normativa, come emerge dai considerando 2, 3 e 10, persegue molteplici obiettivi di interesse generale: garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, eliminare l’asimmetria informativa, prevenire pratiche commerciali ingannevoli, assicurare la trasparenza del mercato e le condizioni di concorrenza leale, salvaguardando al contempo la reputazione delle bevande spiritose europee.
L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento stabilisce il divieto di utilizzare le denominazioni legali delle bevande spiritose per qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I. Il divieto opera anche quando le denominazioni legali sono accompagnate da espressioni quali ‘genere’, ‘tipo’, ‘stile’, ‘gusto’ o termini simili.
Per quanto concerne specificamente il gin, l’allegato I, punto 20, del regolamento prevede requisiti tassativi: la bevanda deve essere ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola e deve presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5%.
‘Gin sounding’, il divieto assoluto
Nella soluzione della questione interpretativa, la Corte di Giustizia UE ha adottato un approccio rigorosamente letterale. Dall’analisi del tenore testuale dell’articolo 10, paragrafo 7, emerge inequivocabilmente che è vietato presentare ed etichettare come ‘gin non alcolico’ una bevanda analcolica, per il solo fatto che tale prodotto non contiene alcol.
La ratio decidendi si fonda su due elementi fondamentali:
- in primo luogo, la bevanda analcolica non è prodotta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola, requisito essenziale previsto dall’allegato I, punto 20, per l’utilizzo della denominazione legale di ‘gin’;
- in secondo luogo, il fatto che la denominazione sia accompagnata dall’indicazione ‘non alcolico’ risulta irrilevante ai fini dell’applicazione del divieto.
La Corte ha esplicitamente statuito che il divieto vale anche in presenza di termini utilizzati allo scopo di indicare che una data bevanda non deve venire confusa con la bevanda spiritosa che beneficia di tale denominazione. L’aggiunta di specificazioni descrittive non consente quindi di aggirare il divieto normativo.
Quanto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, concernente le allusioni alle denominazioni legali, la Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie, atteso che tale disposizione si applica esclusivamente ai prodotti alimentari che utilizzano alcole nella loro preparazione.
La questione della libertà d’impresa
Per quanto attiene alla questione della compatibilità della citata norma dello Spirits Regulation con il principio della libertà d’impresa, stabilito nell’articolo 16 della Carta, la Corte ha applicato il consolidato test di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta medesima.
In via preliminare, la Corte ha confermato che il divieto rispetta il contenuto essenziale della libertà d’impresa, in quanto riguarda unicamente l’uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose, senza ostacolare la produzione o la distribuzione di bevande che non soddisfino i requisiti regolamentari. I produttori rimangono liberi di commercializzare i loro prodotti, purché non utilizzino denominazioni riservate.
Quanto alla legittimità degli obiettivi perseguiti, la Corte ha riconosciuto la natura di interesse generale di molteplici finalità: garantire un elevato livello di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta), prevenire pratiche ingannevoli, salvaguardare la trasparenza informativa, assicurare una concorrenza leale e tutelare la reputazione delle bevande spiritose, le quali rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell’Unione.
Il vaglio di proporzionalità in senso stretto
Sotto il profilo dell’idoneità, la Corte ha ritenuto che il rispetto rigoroso delle denominazioni legali garantisca ai consumatori che i prodotti rispondano a norme di qualità omogenee e li protegga da rischi di confusione sulla composizione dei prodotti. Il divieto assicura inoltre che solo le bevande prodotte secondo modalità specifiche e aventi determinate proprietà possano venire commercializzate con le denominazioni legali riservate, impedendo appropriazioni indebite della loro reputazione.
Quanto alla necessità della misura, la Corte ha evidenziato che l’ammissibilità di denominazioni integrate da indicazioni descrittive quali ‘non alcolico’ genererebbe un concreto rischio di confusione per i consumatori. Anche laddove sia chiaro che il prodotto non contiene alcol, il consumatore potrebbe cadere in errore sulle altre qualità del prodotto, poiché i requisiti per la denominazione legale di ‘gin’ attengono anche a elementi diversi dalla mera presenza di alcol, in particolare alla produzione mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola.
La Corte ha inoltre rilevato che la tolleranza di tali denominazioni comprometterebbe la protezione della reputazione acquisita dai produttori che rispettano i requisiti regolamentari, determinando un rischio di concorrenza sleale e di ‘free riding’ commerciale.
Il principio della discrezionalità del legislatore in materia agricola
Nel valutare la proporzionalità del divieto contenuto nello Spirits Regulation, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, in materia di politica agricola comune, che implica valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di un provvedimento a perseguire gli scopi dichiarati può inficiarne la legittimità.
Nel caso di specie, il divieto è stato ritenuto pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto costituisce lo strumento necessario per conseguire gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal regolamento, senza pregiudicare la sostanza della libertà d’impresa.
Conclusioni e implicazioni sistematiche
La sentenza in esame conferma l’approccio rigoroso della Corte nella tutela delle denominazioni legali delle bevande spiritose, in linea con precedenti pronunce in materia di denominazioni alimentari riservate (es. ‘milk sounding’ e ‘cheese sounding nella causa TofuTown.com, C-422/16). La ratio della protezione non si limita alla prevenzione dell’inganno del consumatore in senso stretto, ma si estende alla salvaguardia della reputazione settoriale e alla prevenzione di forme di appropriazione indebita del valore commerciale associato a specifiche denominazioni.
L’illegittimità del cosiddetto ‘gin-sounding’ per prodotti analcolici si inquadra perciò in un sistema di tutela qualificata delle denominazioni legali, nel quale l’integrazione con specificazioni descrittive o limitanti non è sufficiente a legittimare l’uso di denominazioni riservate per designare prodotti che non ne soddisfino i requisiti sostanziali.
La pronuncia delimita quindi chiaramente il perimetro della liceità commerciale, confermando che i produttori di bevande analcoliche non possono avvalersi delle denominazioni di bevande spiritose neppure quando sia evidente l’assenza di contenuto alcolico, dovendo invece individuare denominazioni alternative che non evochino le categorie legalmente protette.
Prospettive di riforma
Il rigore interpretativo della Corte di Giustizia nella pronuncia in esamr evidenzia l’opportunità di una riforma che consenta ai produttori di bevande spiritose di sviluppare linee innovative destinate al crescente segmento di mercato delle bevande ‘zero alcohol’ o ‘low-alcohol’, come è già stato realizzato nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 2021/2117, nella riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM unica), ha infatti introdotto la disciplina dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati.
L’intervento normativo, motivato dal considerando 40 che riconosce ‘la crescente domanda dei consumatori di prodotti vitivinicoli dotati di un titolo alcolometrico effettivo inferiore’, ha integrato l’allegato VII, parte II, del regolamento OCM proprio per consentire i trattamenti di dealcolizzazione totale o parziale di vini, vini spumanti e vini frizzanti.
La riforma ha previsto specifiche categorie merceologiche: i vini dealcolati, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol., e i vini parzialmente dealcolati, con titolo alcolometrico superiore a 0,5% vol. ma inferiore al minimo previsto per la categoria di origine. Particolarmente significativa è la modifica dell’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di etichettatura, che ha reso obbligatoria l’indicazione dei termini ‘dealcolato’ o ‘parzialmente dealcolato’ accanto alla designazione della categoria del prodotto vitivinicolo, garantendo così la trasparenza informativa verso i consumatori pur consentendo il mantenimento della denominazione legale di ‘vino’.
Una riforma analoga del regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose consentirebbe di conciliare la tutela delle denominazioni legali riservate con le esigenze di innovazione commerciale degli operatori del settore. L’introduzione di categorie quali ‘gin dealcolato’ o ‘gin parzialmente dealcolato’, disciplinate secondo requisiti tecnici specifici e accompagnate da indicazioni obbligatorie in etichettatura, permetterebbe ai produttori di bevande spiritose di accedere legittimamente a un segmento di mercato in significativa espansione a livello europeo e globale, incontrando le preferenze di consumatori sempre più orientati verso prodotti a ridotto contenuto alcolico per diverse ragioni, senza compromettere la protezione della reputazione e della qualità associate alle denominazioni legali tradizionali.
Dario Dongo
Photo by Toni Cuenca: https://www.pexels.com/photo/lemonade-on-brown-surface-616836/
Riferimenti
- Court of Justice of the European Union. (2025, 13 November). Judgment in Case C-563/24, Verband Sozialer Wettbewerb eV v. PB Vi Goods GmbH (ECLI: EU:C:2025:887). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=306144&doclang=EN
- Court of Justice of the European Union. (2017, June 14). Verband Sozialer Wettbewerb v. TofuTown.com GmbH (Case C-422/16, Judgment). ECLI:EU:C:2017:458. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=191704&doclang=EN
- Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union. Consolidated text: 06/12/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/2021-12-06
- Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008. Consolidated text: 13/05/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/2024-05-13
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








