Il divieto di utilizzare il nome delle carni e uova nell’etichettatura di alimenti di diversa natura – meat sounding, egg sounding – inasprisce il dibattito su un progetto di riforma UE che considera anche altri aspetti quali il concetto di ‘filiera corta’, gli appalti pubblici su prodotti agricoli e alimentari, le definizioni di ‘canapa’ e ‘aceto’.
A seguire, breve analisi della posizione adottata dal Parlamento europeo l’8 ottobre 2025, in fase di prima lettura della proposta di regolamento della Commissione volta a ‘rafforzare le posizioni degli agricoltori’, in riforma della Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) unica, regolamento (UE) n. 1308/13.
Divieti di ‘meat sounding’ ed ‘egg sounding’
Il comparto zootecnico denuncia da anni l’utilizzo di nomi che richiamano i prodotti di origine animale nell’informazione al consumatore relativa ad alimenti di diversa natura, quali le alternative vegetariane e vegane a tali prodotti.
‘Milk sounding’ e ‘meat sounding’, i precedenti
La Corte di Giustizia presso l’Unione Europea (CGUE) ha già dichiarato l’illegittimità del richiamo al latte e ai prodotti lattiero-caseari (milk sounding, cheese sounding) su prodotti a base vegetale, nel caso TofuTown.com GmbH (causa C-422/16), proprio perché tali prodotti hanno una denominazione legale stabilita nell’OCM unica.
Tale divieto non è viceversa esteso al richiamo dei nomi di carni, preparazioni di carni e prodotti a base di carne (meat sounding), in assenza di corrispondenti denominazioni legali. E il Parlamento europeo – nella precedente legislatura, il 23 ottobre 2020 – aveva già respinto l’idea di introdurle, nella riforma della Politica Agricola Comune.
CGUE ha frattanto dichiarato l’illegittimità del disegno di legge nazionale con cui la Francia aveva provato a vietare il meat sounding, nella causa C-438/23, chiarendo che gli Stati membri possono introdurre denominazioni legali a condizione che esse non ostacolino la libera circolazione delle merci nel mercato unico.
‘Meat sounding’ ed ‘egg sounding’, la posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento Europeo, nella sua prima lettura alla proposta di regolamento, ha votato a favore di una riforma dell’OCM volta a includere, nel suo allegato VIII, una serie di definizioni e divieti che si estendono anche ai prodotti derivati da agricoltura cellulare:
- ‘per “carne” si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue’. Si riferisce quindi a ungulati domestici (bovini, suini, ovini e caprini, equidi); pollame (volatili d’allevamento, esclusi i ratiti, es. struzzi); lagomorfi (conigli e lepri, roditori); selvaggina di penna, selvatica e di allevamento, piccola e grossa. ‘I termini e le denominazioni relativi alla carne, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 [denominazione dell’alimento, ndr] e attualmente utilizzati per designare la carne e i tagli di carne, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali’;
- ‘per “preparazioni a base di carne” si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, che ha subito l’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure che ha subito trattamenti che non alterano la struttura delle fibre muscolari interne in misura tale da farle perdere le caratteristiche della carne fresca’;
- ‘per “prodotti a base di carne” si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto non presenta più le caratteristiche della carne fresca’;
- ‘le denominazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 [denominazione dell’alimento, ndr] attualmente utilizzate per designare prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne. Tali denominazioni includono, ad esempio: bistecche; scaloppine; salsicce; burger; hamburger; tuorli d’uovo; albumi d’uovo’;
- ‘i prodotti a base di pollame e i tagli di pollame quali definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame’;
- ‘le denominazioni di cui sopra non possono essere utilizzate per alcun prodotto diverso da quelli a cui si riferiscono ed escludono i prodotti derivati da coltura cellulare’ (emendamento 113 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, Allegato I – nuova parte II bis).
Filiera corta
L’Assemblea di Strasburgo intende altresì restringere le condizioni d’impiego della dicitura ‘filiera corta’, nell’informazione commerciale relativa agli alimenti, introducendo un vincolo sulle categorie di prodotti (i soli considerati nell’OCM), un vincolo territoriale (produzione e commercio limitati all’UE), nonché l’obbligo di raccogliere il consenso preventivo delle filiere agricole interessate. Senza introdurre alcuna condizione sulla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole e delle relative filiere. Così:
- ‘L’indicazione “filiera corta” può essere utilizzata, da sola o in combinazione con altre indicazioni, soltanto nell’etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali di un prodotto dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 [vale a dire, le sole derrate che ricadono nell’ambito di applicazione dell’OCM, ndr], ‘originato e commercializzato nel mercato unico, con il previo consenso degli agricoltori o delle loro organizzazioni rappresentative, a condizione che tale indicazione sia utilizzata per informare gli acquirenti riguardo alle modalità esistenti di organizzazione della produzione, distribuzione o commercializzazione, che prevedono almeno una delle condizioni seguenti:
a) un legame diretto o la presenza di un numero limitato di intermediari tra l’agricoltore, la cooperativa o l’organizzazione di produttori e il consumatore finale del prodotto; o
b) un legame stretto tra l’agricoltore, la cooperativa o l’organizzazione di produttori e il consumatore finale del prodotto e la loro vicinanza geografica, intesa come una distanza o una durata di trasporto ridotta, anche in contesti transfrontalieri’;
- ‘La Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 227 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le condizioni’ di cui sopra, ‘tenendo conto di eventuali norme internazionali pertinenti e dei regimi di certificazione della qualità ad esse collegati‘;
- ‘La Commissione valuta la fattibilità e il valore aggiunto dell’introduzione di un’etichetta visiva armonizzata dell’Unione sui prodotti a filiera corta’ (emendamenti 37-41 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento UE n. 1308/2013, articolo 88 bis).
Appalti pubblici
Gli eurodeputati richiedono altresì un vincolo negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti agricoli e alimentari, da restringere alle (sole?) derrate ‘Made in EU’, con priorità a favore di quelle con ‘Geographical Indications’ (GIs) registrate:
- ‘Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di forniture aggiudicati nell’ambito di procedure di appalto pubblico prevedano un approvvigionamento di prodotti agricoli e alimentari originari dell’Unione, in particolare prodotti locali e stagionali, al fine di migliorare la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli europei’;
- ‘Nell’attuazione di tali azioni è data priorità ai prodotti che beneficiano di indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protetta e specialità tradizionali garantite’;
- ‘La Commissione adotta atti delegati, stabilendo le condizioni di applicazione del presente articolo e garantendo il rispetto delle norme dell’Unione‘ (emendamento 147 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nuovo articolo 210 ter).
La compatibilità di queste previsioni con l’accordo istitutivo della World Trade Organization (WTO) e di altri accordi commerciali tra l’Unione Europea e altri Stati partner richiederà peraltro un attento esame, prima della loro approvazione definitiva, onde prevenire contenziosi internazionali.
Canapa
Lo schema di riforma estende il campo di applicazione dell’OCM al settore della canapa. Un importante passo avanti nel riconoscimento del valore agricolo e industriale di tale coltura, emblema tra l’altro dell’economia circolare e del contrasto al cambiamento climatico, grazie alla sua notevole capacità di sequestrare carbonio.
Definizioni per il settore della canapa
L’Europarlamento ha introdotto la definizione di “canapa” come ‘la pianta Cannabis sativa L., delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, coltivata per i suoi semi, i suoi fiori, le sue fibre, i suoi canapuli e le sue radici’ (emendamento 110 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, Allegato I – nuova parte III bis).
Condizioni d’importazione
‘I seguenti prodotti possono essere importati nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 00 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) 2021/2115;
c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina;
c bis) le sommità fiorite della canapa sono corredate della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e sono importate esclusivamente da importatori autorizzati dagli Stati membri’ (emendamento 93 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 189, paragrafo 1).
Aceto (prodotti diversi dall’aceto di vino)
Il campo di applicazione dell’OCM viene altresì ampliato, secondo le volontà espresse dal Parlamento Europeo, agli aceti diversi dall’aceto di vino:
- ‘Il settore dell’aceto comprende i prodotti diversi dall’aceto di vino elencati nella seguente tabella: Codice NC 2209 00 91 e 2209 00 99’;
- ‘Descrizione: aceto di frutta, compreso l’aceto di kiwi, o aceto di vino di frutta, aceto di bacche o aceto di vino di bacche, aceto di sidro, aceto spiritoso, aceto di cereali, aceto di malto, aceto di malto distillato, aceto di miele, aceto aromatizzato’; (emendamento 110 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, Allegato I – nuova parte XII bis).
Definizione di aceto
‘La denominazione “aceto” è utilizzata solo per prodotti ottenuti esclusivamente mediante il processo biologico della doppia fermentazione, alcolica e acetica, da liquidi o altre sostanze di origine agricola. Essa è sempre seguita dall’indicazione della materia prima utilizzata. Ad eccezione dei riferimenti agli ingredienti con proprietà aromatizzanti, sono vietate tutte le indicazioni supplementari’.
- ‘In deroga’ a quanto sopra espresso, ‘la denominazione “aceto” può far parte di una denominazione di origine protetta registrata o di un indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso è utilizzata conformemente alle norme specifiche previste dai disciplinari di produzione e dalle regolamentazioni pertinenti.
- La denominazione “aceto” non è utilizzata per le miscele di aceto e acido acetico di qualità alimentare.
- Il tenore di acido acetico dell’aceto, espresso come acidità totale in g/100 ml, è indicato sull’etichetta con la dicitura “… % di acidità“.
LMR pesticidi su prodotti d’importazione
‘I prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da Paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell’Unione’ (emendamento 92 all’articolo 1 della proposta di regolamento, in riforma del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, nuovo paragrafo 3 bis).
Questa previsione non costituisce una novità assoluta, poiché il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce già che «i medesimi LMR si applicano a tutti i prodotti alimentari e mangimi immessi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal fatto che siano prodotti nell’Unione o importati da Paesi terzi». Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento consente le cosiddette «tolleranze all’importazione», vale a dire limiti individuali di residui per prodotti provenienti da Paesi terzi, al fine di tenere conto delle diverse pratiche agricole.
L’emendamento 92 appare quindi come un rafforzamento politico, volto a limitare o eliminare le eccezioni relative alle tolleranze all’importazione, a potenziare l’applicazione e a chiudere le potenziali lacune del quadro normativo esistente.
Prospettive
A seguito dell’adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta di riforma in oggetto, l’8 ottobre 2025, si prefigurano due possibili prospettive:
- se il Consiglio dell’Unione Europea approverà integralmente la posizione del Parlamento, l’atto potrà venire adottato definitivamente già in prima lettura;
- in caso contrario, il Consiglio adotterà una propria posizione in prima lettura, che verrà trasmessa al Parlamento per la seconda lettura.
Nella seconda ipotesi potranno venire avviati negoziati interistituzionali (trilogo) tra Parlamento, Consiglio e Commissione, per raggiungere un accordo politico e consentire l’adozione del testo in tempi relativamente brevi che possono venire stimati in 6-12 mesi, sulla base dei precedenti.
Dario Dongo
Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)
Riferimenti
- Court of Justice of the European Union. (2017, June 14). Verband Sozialer Wettbewerb v. TofuTown.com GmbH (Case C-422/16, Judgment). ECLI:EU:C:2017:458. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=191704&doclang=EN
- Court of Justice of the European Union. (2024, October 4). Judgment of the Court (Second Chamber), Protéines France and Others v Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Case C-438/23). ECLI: EU:C:2024:826. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A62023CJ0438
- European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2021/2115 and (EU) 2021/2116 as regards the strengthening of the position of farmers in the food supply chain [COM/2024/577 final/2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024PC0577R(01)&qid=1760197225250
- European Parliament. Amendments adopted by the European Parliament on 8 October 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2021/2115 and (EU) 2021/2116 as regards the strengthening of the position of farmers in the food supply chain. (Ordinary legislative procedure: first reading) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0214_EN.html
- Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. Consolidated text: 09/11/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/2024-11-09
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products. Consolidated text: 08/11/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2024-11-08
- Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013. Consolidated text: 25/05/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2024-05-25
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








