Il 22 settembre 2026 la direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea ha pubblicato un documento di domande e risposte (Questions & Answers, Q&A) sulla direttiva (UE) 2024/825, cosiddetta direttiva ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition) o EMP.CO. (Empowering Consumers), le cui disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 (European Commission, 2026a). Venti pagine e ventuno domande, protocollate il 21 settembre, che aggiornano la versione diffusa a fine giugno 2026 insieme all’intesa comune (Common Understanding) della rete di cooperazione tra le autorità nazionali di tutela dei consumatori sulla gestione delle scorte esistenti (Consumer Protection Cooperation Network, 2026).
Su questo tema si richiamano i precedenti articoli dedicati al voto del Parlamento europeo del gennaio 2024, alle nuove definizioni e alle pratiche vietate, nonché alla road-map per l’applicazione progressiva nella fase iniziale. A seguire l’esame delle domande e risposte dell’ultimo minuto, con attenzione a ciò che cambia e a ciò che non cambia per il settore agroalimentare.
Q&A anziché orientamenti aggiornati
È la stessa Commissione a spiegare la ragione del documento. Il considerando 42 della direttiva stabilisce che ‘per agevolare la corretta applicazione della presente direttiva, è importante che la Commissione tenga aggiornati i documenti di orientamento sulle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per tenere conto del contenuto della presente direttiva’. Nessun termine è stato fissato, e la Commissione ha deciso che le comunicazioni di orientamento del 2021 sulla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (UCPD, Unfair Commercial Practices Directive) e sulla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (CRD, Consumer Rights Directive) verranno aggiornate ‘in un secondo momento’, dopo ‘l’accumulo di giurisprudenza, decisioni di applicazione ed esperienza pratica pertinenti’ (European Commission, 2026a, p. 2).
L’avvertenza è altrettanto esplicita. Le risposte costituiscono ‘opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea e non possono in alcun caso venire considerate espressione di una posizione ufficiale della Commissione’. L’interpretazione spetta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; l’applicazione, alle autorità e ai giudici nazionali (European Commission, 2026a, p. 1).
Ambito di applicazione: solo B2C, con attenzione ai bilanci di sostenibilità
La domanda 1 conferma il perimetro. La direttiva 2005/29/CE ‘si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto’ (dir. 2005/29/CE, art. 3.1). Le pratiche tra imprese (B2B, business-to-business), a differenza di quelle tra imprese e consumatori (B2C, business-to-consumer), rimangono disciplinate dalla direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa, dal regolamento (UE) 2019/1150 sui rapporti tra piattaforme e imprese e, per la filiera agroalimentare, dalla direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali (European Commission, 2026a, p. 5).
Coesistono due livelli di intervento. Le modifiche agli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE richiedono una valutazione caso per caso, cioè un ‘test della decisione di natura commerciale’; le aggiunte all’Allegato I formano la ‘lista nera’ delle pratiche ‘vietate in ogni caso, per le quali non occorre dimostrare l’impatto negativo della pratica sulla decisione di natura commerciale del consumatore medio’ (European Commission, 2026a, p. 5).
I bilanci di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ‘di norma non rientrano nell’ambito di applicazione’, perché obbligatori e destinati agli investitori. L’eccezione è rilevante: ‘se un’impresa utilizza informazioni tratte dal proprio bilancio di sostenibilità in pubblicità o marketing volontari rivolti ai consumatori, tale comunicazione ricade nella direttiva UCPD/ECGT’ (European Commission, 2026a, pp. 5-6). Un dato estratto dal rapporto ESG (Environmental, Social, Governance) e riportato in altra parte del sito web è una pratica commerciale.
Immagini, colori e consumatore medio
La domanda 2 riguarda il verbo ‘implicare‘ nella definizione di asserzione ambientale, che comprende ‘qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti’ (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. ‘o’).
Messaggi impliciti ed espliciti ‘richiedono la stessa valutazione quanto alla loro ingannevolezza’. La Commissione richiama i propri orientamenti del 2021: ‘anche le immagini e la presentazione complessiva del prodotto (ossia impaginazione, scelta dei colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi) dovrebbero rappresentare in modo veritiero e accurato la portata del beneficio ambientale, e non dovrebbero esagerare il beneficio conseguito. Le asserzioni implicite possono, a seconda delle circostanze del caso, includere l’uso di immagini (ad esempio alberi, foreste pluviali, acqua, animali) e colori (ad esempio sfondi o testi blu o verdi) associati alla sostenibilità ambientale’ (European Commission, 2021, sezione 4.1.1.3, p. 76).
L’ultima versione delle ‘Q&A’ della Commissione introduce un chiarimento utile: un’asserzione ambientale generica è per definizione ‘formulata per iscritto o in forma orale’, quindi ‘le asserzioni implicite (colori o immagini) di per sé, in assenza di testo scritto o parlato, non possono venire considerate asserzioni ambientali generiche’. Il divieto di cui all’Allegato I, punto 4 bis, non colpisce quuindi una foglia verde da sola. Colpisce invece ‘le asserzioni formulate per iscritto od oralmente combinate con asserzioni implicite’ (European Commission, 2026a, p. 6). La domanda 5 completa il quadro: ‘una foglia verde o una goccia d’acqua, se combinate con loghi o collocate accanto a dichiarazioni sulla sostenibilità o sugli ingredienti naturali, possono venire percepite dal consumatore medio come un marchio di fiducia o di qualità volontario’, e quindi come un marchio di sostenibilità soggetto all’Allegato I, punto 2 bis (European Commission, 2026a, p. 9).
Il parametro di riferimento rimane la percezione del consumatore medio, ‘normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto’, e la sua analisi ‘non è un test statistico’: autorità e giudici possono decidere ‘senza dover necessariamente commissionare perizie o indagini sui consumatori’ (European Commission, 2026a, pp. 9-10).
Marchi e nomi commerciali
La domanda 3 è tra le più delicate per gli operatori alimentari, i cui portafogli di marchi ridondano di ‘naturale’, ‘verde’, ‘bio’, ‘eco’ e termini simili. La registrazione come marchio d’impresa non offre alcun riparo: i nomi di marca e di prodotto ‘a prescindere dalla loro tutela ai sensi del diritto della proprietà intellettuale, non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva UCPD/ECGT’ (European Commission, 2026a, p. 7).
La valutazione è ancora una volta contestuale. La parola ‘verde’ o ‘blu’ in un nome ‘non costituisce automaticamente un’asserzione ambientale’ quando tali termini ‘difficilmente portano il consumatore medio ad attendersi’ un beneficio ambientale. Quando invece ‘verde’, ‘eco’, ‘naturale’ o ‘climate neutral’ compaiono ‘in un modo che può creare un’associazione ambientale per il consumatore medio, anche in assenza di altra pubblicità esplicita’, il nome è un’asserzione ambientale: l’operatore deve specificarla ‘in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione’, altrimenti si tratta di un’asserzione generica, che richiede l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali (European Commission, 2026a, p. 7).
Le conseguenze sul piano dei marchi vengono esplicitate. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436, ciascuno Stato membro può disporre che un marchio venga escluso dalla registrazione o, se registrato, possa venire dichiarato nullo quando e nella misura in cui l’uso del marchio d’impresa possa venire vietato in forza di una normativa diversa da quella sui marchi (dir. UE 2015/2436, art. 4.3, lett. ‘a’). Gli Stati membri ‘dovrebbero garantire che le autorità nazionali possano agire contro gli operatori che utilizzano nomi di marca e di prodotto costituenti asserzioni ingannevoli ai sensi della UCPD, senza venire ostacolate da diritti di proprietà intellettuale preesistenti’ (European Commission, 2026a, p. 8). I marchi ordinari difficilmente sono ‘marchi di sostenibilità’, poiché devono essere distintivi; possono esserlo invece i marchi di certificazione di cui all’articolo 27 della stessa direttiva, che possono venire esibiti solo se stabiliti da autorità pubbliche o basati su un sistema di certificazione (in Italia, ad esempio, Made Green in Italy, agricoltura integrata, SQNPI, SQNZ, SQNBA).
Asserzioni generiche e specifiche, lo stesso mezzo
La domanda 4 offre gli esempi più chiari. ‘Imballaggio rispettoso del clima’ (climate-friendly packaging), senza specificazioni, è un’asserzione generica, vietata se non sorretta dall’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. ‘Il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili’ è invece un’asserzione specifica e sfugge al divieto, pur rimanendo soggetta alle regole generali sulle pratiche ingannevoli e all’onere di dimostrazione (European Commission, 2026a, pp. 8-9).
La specificazione deve comparire ‘accanto all’asserzione, o come parte di essa, in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione’. La Commissione ripete una frase dei propri orientamenti del 2021 che chi si occupa di marketing alimentare dovrebbe tenere appesa sopra la scrivania: ‘se non c’è spazio per specificare l’asserzione ambientale, in genere l’asserzione non dovrebbe venire formulata’ (European Commission, 2021, sezione 4.1.1.4, p. 80). Nemmeno un marchio di sostenibilità è un ‘porto sicuro’: un’asserzione come ‘rispettoso dell’ambiente’ inserita in un marchio di sostenibilità rimane un’asserzione ambientale ai sensi dell’articolo 2, lettera ‘o’, ‘soggetta alle altre disposizioni pertinenti della UCPD’ (European Commission, 2026a, p. 8).
Neutralità carbonica e compensazione
Le domande 6 e 10 ordinano le regole sulle asserzioni relative al carbonio su tre livelli:
- le asserzioni generiche di neutralità carbonica (carbon-neutral, climate neutral, carbon compensated, carbon positive) seguono il regime delle asserzioni ambientali generiche, Allegato I, punto 4 bis;
- le asserzioni secondo cui un prodotto ha ‘un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra’ sulla base della compensazione (offsetting) sono vietate in ogni caso, Allegato I, punto 4 quater;
- le asserzioni su prestazioni ambientali future, compresa la transizione verso la neutralità climatica, ricadono nell’articolo 6.2, lettera ‘d’, con valutazione caso per caso (European Commission, 2026a, p. 10).
L’esempio tipico è ‘affermare che un determinato volo è a impatto climatico zero perché la compagnia aerea investe in un progetto di riforestazione nella foresta pluviale tropicale’. Il considerando 12 elenca le espressioni interessate: climate neutral, CO₂ neutral certified, carbon positive, climate net zero, climate compensated, reduced climate impact e limited CO2 footprint (European Commission, 2026a, p. 14). ‘È opportuno che tali asserzioni siano consentite solo se si basano sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto’ (dir. UE 2024/825, considerando 12).
Seguono tre precisazioni:
- in primo luogo, un’asserzione di ridotto impatto di CO₂ è lecita ‘se specificata in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione, e basata su miglioramenti effettivi dei processi produttivi’;
- in secondo luogo, il punto 4 quater ‘non si applica alle asserzioni basate sulla compensazione a livello aziendale’, le quali rimangono comunque soggette alle altre disposizioni della direttiva 2005/29/CE;
- in terzo luogo, le imprese possono comunque comunicare ‘i propri investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti di crediti di carbonio, purché tali informazioni vengano presentate in modo trasparente e non ingannevole’ (European Commission, 2026a, p. 14).
La stessa logica, come si è visto, emerge dalla domanda di crediti di biodiversità da parte dell’industria alimentare tedesca, mentre il rischio di greenwashing ‘compensato’ con i crediti di carbonio era emerso già alla presentazione della proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali, la cosiddetta Green Claims Directive il cui iter è rimasto fermo.
Prestazioni ambientali riconosciute, i tre percorsi
La domanda 7 individua i tre percorsi per dimostrare le prestazioni richieste per un’asserzione generica: il marchio Ecolabel UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010; i sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti negli Stati membri (Nordic Swan, Blue Angel, Ecolabel austriaco, Milieukeur); le prestazioni ambientali distintive previste da altre normative UE, come il regolamento sull’etichettatura energetica (European Commission, 2026a, pp. 10-11).
La condizione operativa è la pertinenza. Un prodotto può vantare la qualifica energy efficient in base alla propria etichetta energetica, ma ‘un’asserzione ambientale generica come «biodegradabile» non potrebbe venire formulata sulla base dell’Ecolabel UE, se i criteri Ecolabel UE specifici per il prodotto in questione non prevedono requisiti di biodegradabilità’. Le Q&A elencano poi, per gruppo di prodotti, esempi di asserzioni consentite ai prodotti Ecolabel, dai tessili ai lubrificanti. Nessuno riguarda alimenti o bevande, per i quali non esistono criteri Ecolabel UE.
Sistemi di certificazione, 27 settembre senza transizione
La domanda 8 riprende i requisiti dell’articolo 2, lettera ‘r’:
- verifica indipendente di parte terza;
- requisiti pubblicamente disponibili;
- monitoraggio da parte di un ente terzo competente e indipendente, secondo norme internazionali, dell’Unione o nazionali, con richiamo alla norma ISO 17065 e al regolamento (CE) n. 765/2008;
- accesso trasparente, equo e non discriminatorio;
- requisiti stabiliti dal titolare del sistema in consultazione con esperti e portatori di interesse (European Commission, 2026a, p. 12).
Due novità introdotte nelle ultime ‘Q&A’ in esame: il titolare del sistema e l’operatore che esibisce il marchio possono coincidere, purché il sistema sia aperto a tutti gli operatori interessati ad adottarlo. Il titolare del sistema e il terzo che verifica la conformità devono invece essere ‘due entità giuridiche distinte’, a prescindere da quanto consentito dalle norme internazionali (European Commission, 2026a, p. 12). Rimangono così esclusi i marchi aziendali privati ‘certificati’ da una funzione interna.
Il termine di applicazione rimane inderogabile: ‘qualsiasi marchio di sostenibilità presente sul mercato al 27 settembre 2026 deve essere conforme a tali disposizioni. I sistemi esistenti che non soddisfano i requisiti dell’articolo 2, lettera r, della UCPD, come modificata dall’articolo 1, punto 1, lettera b, della direttiva ECGT, devono venire adeguati di conseguenza, altrimenti i marchi associati devono venire rimossi dalle comunicazioni commerciali. La direttiva ECGT non prevede un periodo transitorio oltre tale data’ (European Commission, 2026a, p. 12). La proliferazione di marchi di sostenibilità eterogenei sugli alimenti, e la confusione che ne deriva, è già stata documentata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC, Joint Research Centre).
Caratteristiche sociali, benessere animale, ‘vegano’
La domanda 9 ricorda che l’articolo 6.1, lettera ‘b’, include ora le caratteristiche sociali tra le caratteristiche principali di un prodotto, con il considerando 3 come testo di riferimento: condizioni di lavoro ‘lungo tutta la sua catena del valore’, diritti umani, parità di trattamento, inclusione, ‘i contributi alle iniziative sociali o gli impegni etici, quali il benessere degli animali’ (European Commission, 2026a, p. 13). Gli operatori devono essere in grado di fornire prove dell’esattezza delle affermazioni fattuali (dir. 2005/29/CE, art. 12, lett. ‘a’). Per quanto attiene ai marchi sociali quali SA8000 e FSSC 24000, e ad alcuni schemi di benessere animale, si richiamano i precedenti articoli.
La domanda 15 riguarda i marchi ‘vegano’ e ‘vegetariano’. La loro qualificazione come marchi di sostenibilità ‘dipenderà dal caso specifico’. Quando l’operatore ‘lascia intendere benefici ambientali o sociali utilizzando tali termini o marchi (ad esempio, «vegano = meglio per il pianeta»)’, il marchio diventa un’asserzione ambientale o un marchio di sostenibilità secondo le nuove definizioni (European Commission, 2026a, p. 16). Un marchio ‘100% vegetale‘, come si è visto, garantisce la composizione e nient’altro.
Vantaggi irrilevanti: acqua senza glutine, yogurt proteico
La domanda 11 illustra il nuovo articolo 6.2, lettera ‘e’, che qualifica come ingannevole ‘la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa’. Le due condizioni sono cumulative. Il considerando 5 offre gli esempi di un’acqua in bottiglia pubblicizzata come priva di glutine e di fogli di carta che non conterrebbero plastica. La Commissione aggiunge alcuni esempi di informazioni che sono viceversa pertinenti: ‘extra proteine’ su uno yogurt è un vantaggio pertinente, ‘poiché il contenuto di proteine varia tra gli yogurt e può derivare da ingredienti o formulazioni specifici di quella marca’; la promozione dei gioielli ‘senza nichel’ può essere lecita poiché ‘alcuni gioielli contengono nichel, che può causare allergie’ (European Commission, 2026a, pp. 14-15). Il criterio non è quindi limitato alla distintività della caratteristica, ma comprende la sua pertinenza e la sua connessione con una caratteristica reale del prodotto.
Prestazioni future e il terzo indipendente
La domanda 12 affronta le asserzioni su prestazioni ambientali future (articolo 6.2, lettera ‘d’). Esse richiedono ‘impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili’ contenuti in ‘un piano di attuazione dettagliato e realistico’ con obiettivi misurabili e scadenzati, verificato da un esperto indipendente le cui conclusioni vengono messe a disposizione dei consumatori. L’esperto ‘deve essere indipendente dall’operatore, privo di conflitti di interesse e dotato di esperienza e competenza in materia ambientale’; ‘nella pratica, possono svolgere tale ruolo revisori privati o società di consulenza’. La verifica deve essere ‘periodica’, e ‘le migliori pratiche suggerirebbero revisioni annuali o biennali’. Né il piano né le conclusioni devono comparire sullo stesso mezzo di comunicazione dell’asserzione: è sufficiente un codice QR sulla confezione che rinvii al sito web dell’operatore (European Commission, 2026a, p. 15).
Confronti, biologico, requisiti di legge, Paesi terzi
La domanda 13 chiarisce che l’operatore che offre un servizio di confronto su caratteristiche ambientali o sociali o sulla circolarità (articolo 7.7) deve indicare i prodotti confrontati, i relativi fornitori, il metodo di confronto e le misure adottate per mantenere aggiornate le informazioni, e che il metodo ‘deve venire spiegato nella misura in cui un consumatore medio sia in grado di comprenderlo pienamente’ (European Commission, 2026a, p. 16).
La domanda 14 fornisce la risposta attesa dal settore biologico. Il regolamento (UE) 2018/848 è lex specialis e prevale in caso di conflitto (dir. 2005/29/CE, art. 3.4). Il logo biologico dell’Unione Europea non è un marchio di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, eppure ‘i termini riferiti alla produzione biologica (elencati nell’Allegato IV di tale regolamento) e i loro derivati e diminutivi, come «bio» ed «eco», possono venire utilizzati in tutta l’Unione Europea per dimostrare la conformità alle norme dell’Unione sull’agricoltura biologica, anche se potrebbero venire considerati «asserzioni ambientali generiche» ai sensi della UCPD’ (European Commission, 2026a, p. 16). Per quanto attiene all’ABC del regolamento (UE) 2018/848, si richiamano i precedenti articoli. Lo stesso criterio vale per i termini riservati sul carattere equo delle filiere e sulla filiera corta introdotti dal regolamento (UE) 2026/1739, il cui uso è subordinato a condizioni settoriali ma la cui comunicazione rimane soggetta alla direttiva 2005/29/CE.
La domanda 16 conferma che presentare requisiti di legge come tratto distintivo dell’offerta (Allegato I, punto 10 bis) è vietato solo quando il requisito si applica a tutti i prodotti della categoria sul mercato dell’Unione, ‘compresi i prodotti importati’; quando un requisito, dell’Unione o di un Paese terzo, si applica solo ad alcuni concorrenti, l’asserzione può venire formulata (European Commission, 2026a, p. 17). La domanda 17 stabilisce che i marchi di sostenibilità istituiti da autorità pubbliche di Paesi terzi sono vietati ai sensi dell’Allegato I, punto 2 bis, ‘a meno che tali marchi non siano basati su un sistema di certificazione‘ (European Commission, 2026a, p. 17).
Scorte esistenti e intesa comune della rete CPC
La domanda 18 riepiloga il calendario. La direttiva è entrata in vigore il 26 marzo 2024, il recepimento andava completato entro il 27 marzo 2026, l’applicazione decorre dal 27 settembre 2026 e da tale data gli operatori devono conformarsi ‘anche per i prodotti esistenti o le situazioni di «scorte esistenti», ossia prodotti o imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati sugli scaffali dei rivenditori prima della data di applicazione’ (European Commission, 2026a, p. 17). Le opzioni pratiche indicate sono adesivi che coprano o correggano le asserzioni e informazioni supplementari ‘nel punto vendita in prossimità dei prodotti in giacenza interessati’, ad esempio identificando i prodotti nella corsia pertinente. Autorità e giudici ‘possono tenere conto della gravità delle violazioni’, del fatto ‘che gli operatori abbiano compiuto sforzi ragionevoli e proporzionati per conformarsi’, di proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché del fatto ‘che le misure necessarie a garantire la conformità comportino costi sproporzionati o danni ambientali inutili’ (European Commission, 2026a, p. 18).
L’intesa comune della rete CPC del 30 giugno 2026 è il riferimento di questo passaggio. Non è vincolante, e ‘non costituisce una posizione formale della rete CPC né un’interpretazione giuridicamente vincolante’. Il suo contenuto, come si è visto, si può riassumere in cinque punti:
- gli operatori sono tenuti ad agire ‘senza indugio e in buona fede’, e le scorte esistenti non li esonerano dalla conformità;
- le autorità possono adottare ‘un approccio graduale’ in presenza di effettive difficoltà transitorie, considerando ‘cicli di imballaggio, volumi delle scorte, ordini di produzione pregressi, dipendenze nella catena di approvvigionamento, durata di conservazione dei prodotti e fattibilità delle misure correttive’;
- i controlli possono concentrarsi in via prioritaria sulle asserzioni online, sulle pratiche più dannose, sulle asserzioni già illecite in base alle norme preesistenti e sui prodotti a rotazione più rapida;
- le autorità ‘possono astenersi dal richiedere la distruzione o il richiamo dei prodotti’ quando ciò comporterebbe ‘costi sproporzionati o danni ambientali inutili’;
- viene privilegiato ‘un approccio orientato alla conformità prima che alla sanzione’, con orientamenti, richieste di informazioni e termini per le azioni correttive che precedono le sanzioni (Consumer Protection Cooperation Network, 2026).
La condizione di questa flessibilità è la documentazione. L’intesa comune si attende che gli operatori dimostrino ‘tutti gli sforzi ragionevoli e proporzionati’ e conservino ‘registrazioni che attestino le misure adottate e i relativi tempi’. Le organizzazioni di impresa, tra cui FoodDrinkEurope, hanno accolto con favore l’approccio, osservando però che l’accordo del CPC Network non vincola i giudici nazionali nel contesto delle azioni promosse da privati (FoodDrinkEurope, 2026).
Durabilità, riparabilità, avviso ed etichetta armonizzati
Le domande da 19 a 21 riguardano la direttiva 2011/83/UE. L’indice di riparabilità è ‘indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione’ (dir. 2011/83/UE, art. 2, punto 14 quinquies); dal 20 giugno 2025 smartphone e tablet devono riportare tali notizie sull’etichetta energetica, e gli operatori devono fornirle prima della conclusione del contratto. Le informazioni su durabilità e riparabilità vanno fornite dall’operatore solo quando il produttore le mette a disposizione, e ‘gli operatori non sono tenuti a cercare attivamente le informazioni pertinenti sui siti web dei prodotti o altrove’ (European Commission, 2026a, pp. 18-19).
L’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità è obbligatorio nel punto vendita dal 27 settembre 2026, su un cartello nel negozio o come promemoria generale sul sito web; l’etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità è volontaria per i produttori, per garanzie senza costi aggiuntivi che coprono l’intero bene per più di due anni, ma gli operatori devono esibirla quando il produttore offre tale garanzia. Entrambi vengono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 (European Commission, 2026a, pp. 19-20). La loro rilevanza per il settore alimentare è marginale, fatta eccezione per elettrodomestici e attrezzature venduti dalla distribuzione alimentare.
Una nota sulla tempistica
La direttiva è stata pubblicata il 6 marzo 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Gli Stati membri avevano tempo fino al 27 marzo 2026 per il suo recepimento, a cui l’Italia ha provveduto con il decreto legislativo 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026, che ha modificato il Codice del consumo con sanzioni fino a 10 milioni di euro. L’intesa comune delle autorità nazionali di vigilanza sulla gestione delle scorte esistenti è arrivata il 30 giugno 2026, tre mesi prima dell’applicazione. Le Q&A nella versione attuale sono arrivate il 22 settembre 2026, cinque giorni prima dell’applicazione, mentre l’aggiornamento degli orientamenti richiesto dal considerando 42 viene rinviato a una data non precisata, dopo che si saranno accumulate giurisprudenza e decisioni di applicazione.
Gli operatori che hanno atteso indicazioni interpretative dispongono così di cinque giorni e di un insieme di ‘opinioni preliminari‘ che non vincolano alcuna autorità né alcun giudice. Le risposte rimangono comunque utili, e in diversi passaggi (marchi, governance dei sistemi, compensazione a livello aziendale, termini del biologico, vantaggi irrilevanti) riducono il margine di dubbio.
Il ‘salvacondotto’: audit e programma di compliance
L’intesa comune e la domanda 18 convergono su un messaggio operativo. Ciò che tutela l’operatore nei prossimi mesi non è l’assenza di asserzioni non conformi sugli scaffali, che le stesse autorità della rete CPC ritengono irrealistica al 27 settembre, ma la prova di ‘sforzi ragionevoli e proporzionati’: un inventario delle asserzioni e dei marchi in uso, la loro classificazione ai sensi degli articoli 6 e 7 e dell’Allegato I, un piano di misure correttive con le relative date, e la documentazione della loro esecuzione.
FARE (Food and Agriculture Requirements), la divisione di compliance di WIISE Benefit, affianca gli operatori agroalimentari in questo esercizio: l’audit di etichette, confezioni, siti web e materiali pubblicitari per mappare le asserzioni, la definizione del programma di compliance con le soluzioni correttive disponibili (revisione dei contenuti online e delle future tirature di stampa, informazioni nel punto vendita, sovra-etichettatura ove possibile), la verifica dei sistemi di certificazione e dei marchi di sostenibilità esibiti, e il registro di conformità da presentare alle autorità su richiesta.
Dario Dongo
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (Unfair Commercial Practices Directive). Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27
Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights (Consumer Rights Directive). Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/2026-09-27
Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). OJ L 336, 23.12.2015. http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel. Consolidated text: 14/11/2017. http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products. Consolidated text: 25/03/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1960 of 25 September 2025 on the design and content of the harmonised notice on the legal guarantee of conformity and of the harmonised label for the commercial guarantee of durability. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1960/oj
Fonti normative italiane
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Normattiva. Testo in vigore dal: 24/03/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Normattiva. Ultima versione consolidata: 16/05/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/08/005G0232/CONSOLIDATED
Documenti istituzionali
Consumer Protection Cooperation Network. (2026, June 30). Common understanding on old stock situations under Directive (EU) 2024/825 on Empowering Consumers for the Green Transition. European Commission. https://commission.europa.eu/document/264d8c70-2f9a-4955-8e7b-154d55a9b684_en
European Commission. (2021). Commission Notice – Guidance on the interpretation and application of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (2021/C 526/01). Official Journal of the European Union, C 526, 29.12.2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(05)
European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. (2026a, September 22). Questions & Answers. Directive (EU) 2024/825 on empowering consumers for the green transition (Ref. Ares(2026)8917120, 21/09/2026). https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/sustainable-consumption_en
FoodDrinkEurope. (2026, July 1). Joint statement on legacy stocks under the Empowering Consumers for the Green Transition Directive. https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/business-organisations-welcome-pragmatic-approach-of-consumer-protection-authorities-on-legacy-stocks-under-empowering-consumers-for-the-green-transition-directive/
Articoli di Food Times, GIFT e FARE
Dongo, D. (2025, December 15). ‘Environmental claims’ su plastica riciclata. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://www.foodagriculturerequirements.com/notizie/domande-e-risposte/green-claims-su-plastica-riciclata/
Dongo, D. (2026a, August 6). Regulation (EU) 2026/1739: ‘fair’, ‘equitable’ and ‘short supply chain’ claims, written contracts, meat sounding. Food Times. https://www.foodtimes.eu/food-system/regulation-eu-2026-1739-farmers-food-supply-chain/
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








