In vista del 27 settembre 2026 — data di applicazione della ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition) Directive (EU) 2024/825, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 30/2026, sulle asserzioni ambientali (environmental claims) — gli operatori della filiera agroalimentare si trovano a dover gestire rischi di non conformità legati alle scorte residue di imballaggi stampati in epoca precedente.
Il recente common understanding siglato dalle autorità europee di vigilanza (CPC Network) delinea un approccio ispettivo pragmatico e orientato alla conformità progressiva, ammettendo soluzioni correttive flessibili – quali l’apposizione di sticker o l’integrazione informativa nei punti vendita – per evitare la distruzione sproporzionata dei packaging preesistenti.
Poiché la valutazione di tali misure correttive avverrà caso per caso, l’onere della prova e la strutturazione di una strategia proattiva ricadono interamente sull’operatore: per questo la divisione FARE di WIISE S.r.l. benefit offre un ecosistema di servizi legali e tecnici integrati, volti ad accompagnare le imprese verso una transizione aziendale ordinata e coerente.
Accordo comune sui vecchi stock
La Commissione europea ha pubblicato l’accordo comune (common understanding) intervenuto tra le autorità competenti nazionali che fanno parte del Consumer Protection Cooperation (CPC) Network, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, per affrontare in modo coordinato l’applicazione della ECGT Directive nella sua fase iniziale.
La rete CPC non può offrire un’interpretazione vincolante del diritto comune, la quale spetta in esclusiva al legislatore europeo e alla Corte di Giustizia, e il citato accordo non ha la forma di una posizione ufficiale. Esso tuttavia enuncia una serie non esaustiva di principi volti a fornire un approccio pragmatico alla gestione delle scorte di imballaggi.
Principi per il trattamento dei vecchi stock
Gli operatori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva ECGT senza indebito ritardo, tenendo conto che le precedenti disposizioni della direttiva 2005/29/CE (Unfair Commercial Practices Directive, UCPD) già comprendevano le asserzioni ambientali (v. Comunicazione della Commissione 2021/C 526/01).
Le autorità possono adottare un approccio graduale nei casi in cui le scorte preesistenti comportino difficoltà transitorie concrete e specifiche nelle prime fasi di applicazione della direttiva CGT. Nel decidere il trattamento esecutivo più appropriato (da valutare caso per caso), le autorità nazionali competenti possono tenere conto di vincoli pratici oggettivi, quali:
- i cicli di confezionamento e di rotazione dei prodotti e dei relativi imballaggi;
- i volumi delle scorte;
- i precedenti ordini di produzione o di acquisto;
- le relazioni con i fornitori nella filiera di approvvigionamento;
- la durata di conservazione dei prodotti;
- la fattibilità tecnica e la proporzionalità delle misure correttive.
Non è possibile stabilire la durata esatta di tale periodo transitorio, poiché essa può dipendere da una serie di circostanze specifiche, come sopra accennate. Mentre, ad esempio, i prodotti con un ciclo di vita breve potrebbero risentire in misura minima delle difficoltà legate alla fase di transizione, per i prodotti con un ciclo di vita più lungo tale processo potrebbe richiedere più tempo. Tale valutazione dovrà venire eseguita dalle autorità nazionali competenti, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso.
Le autorità nazionali competenti possono astenersi dal richiedere la distruzione o il ritiro dei prodotti come misura correttiva da parte degli operatori commerciali al fine di risolvere problemi reali e specifici di natura transitoria, in relazione alle dichiarazioni ambientali o alle etichette di sostenibilità nel caso di scorte preesistenti. In termini più generali, le autorità possono considerare una misura irragionevole e sproporzionata qualora tale misura comporti costi sproporzionati o danni ambientali non necessari (legati anche, ad esempio, all’esigenza di distruzione degli imballaggi).
Le azioni che le autorità competenti nazionali possono richiedere agli operatori, per garantire la massima conformità alla direttiva ECGT entro la data del 27 settembre 2026, sono:
- rimuovere o correggere le dichiarazioni online;
- aggiornare il materiale pubblicitario e promozionale;
- adeguare le future confezioni e i nuovi ordini;
- utilizzare adesivi, rimuovere le etichette o adottare soluzioni correttive simili, ove opportuno e fattibile;
- esporre informazioni correttive nei punti vendita, compresi quelli online, ove opportuno e fattibile;
- coordinarsi con i fornitori e gli altri attori della filiera;
- tenere registri che riportino le misure adottate e i relativi tempi, comprese le politiche interne di conformità, le attività di verifica o altre iniziative di conformità, ove pertinenti.
In linea generale, le autorità nazionali competenti possono valutare i singoli casi, stabilire le priorità e definire l’ordine di attuazione delle misure di applicazione in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze specifiche di ciascun caso.
In casi giustificati relativi a scorte preesistenti che comportano problemi di transizione reali e specifici, le autorità nazionali competenti possono privilegiare un approccio orientato alla conformità piuttosto che a una sanzione, soprattutto nelle prime fasi di applicazione.
Tale approccio può comprendere, a seconda dei casi: attività di sensibilizzazione sulle nuove disposizioni; orientamenti e chiarimenti per gli operatori; richieste di informazioni e di documentazione, ove necessario;richieste di misure correttive con un termine ragionevole per l’adeguamento e l’attuazione.
Domande e risposte sull’applicazione della direttiva ECGT
Le domande e risposte della Commissione europea sull’applicazione della direttiva ECGT contengono alcuni chiarimenti sulla gestione dei vecchi stock di imballaggi ed etichette.
Le misure da adottare da parte degli operatori possono includere la copertura o la correzione delle indicazioni tramite adesivi o l’aggiunta di informazioni supplementari presso il punto vendita (come anche indicato nell’accordo comune del CPC Network).
Le autorità competenti nazionali preservano, in ogni caso, potere decisionale e operativo nella gestione delle eventuali non conformità della ECGT Directive.
Conclusioni provvisorie
Non è prevista una deroga all’applicazione della direttiva (UE) 2024/825, poiché essa avrebbe richiesto l’adozione di un apposito periodo transitorio da parte del legislatore europeo. L’accordo comune stabilito tra le autorità competenti nazionali del CPC Network chiarisce peraltro le modalità per la gestione idonea dei vecchi stock di imballaggi ove siano riportate asserzioni ambientali.
È possibile adottare correzioni sulle etichette (es. apposizione di adesivi) in grado di prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli ai consumatori.
In assenza di disposizioni regolatorie e di comunicazioni ufficiali (es. circolari), gli operatori possono considerare la possibilità di interagire con l’Autorità competente, presentando le dovute informazioni definite nell’accordo comune, per dimostrare la volontà di introdurre (e aver già introdotto) azioni correttive per la risoluzione delle non conformità individuate, quali le asserzioni ambientali non conformi alla ECGT Directive.
Il supporto di FARE: trasformare la compliance in asset strategico
Per gli operatori della filiera agroalimentare, gestire questa transizione richiede un delicato equilibrio tra competenze legali e soluzioni tecniche di stabilizzazione del prodotto e del packaging. La divisione FARE (Food and Agriculture Requirements) della nostra società benefit WIISE S.r.l. accompagna le aziende del settore con un ecosistema completo di servizi integrati per mitigare i rischi legati ai nuovi environmental claims:
- audit su informazioni commerciali online e offline, incluso il packaging, con analisi approfondita degli stock a magazzino per mappare i claim a rischio sanzione e pianificare il corretto de-branding o la transizione grafica;
- predisposizione del registro di compliance interno: assistenza nella redazione e tenuta dei registri delle azioni correttive intraprese;
- soluzioni correttive: consulenza sulla fattibilità di interventi low-tech (es. etichettatura sovrapposta, sticker) senza compromettere la stabilità e la tracciabilità delle specifiche tecniche di prodotto;
- prevenzione e gestione dei rischi: interazione proattiva con le Autorità competenti e predisposizione di piani di contingenza per proteggere la reputazione delle organizzazioni e dei loro marchi.
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La squadra di FARE, guidata dallo scrivente, offre agli operatori del comparto agroalimentare un primo colloquio di orientamento gratuito (fino a 30 minuti) per analizzare le specifiche esigenze aziendali e strutturare una roadmap di adeguamento in vista del 27 settembre. Per informazioni e contatti: www.fareagrifood.com.
Dario Dongo
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Testo consolidato: 15/05/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/08/005G0232/CONSOLIDATED
Common understanding on old stock situations under Directive (EU) 2024/825 on Empowering Consumers for the Green Transition. 30/06/2026. https://commission.europa.eu/document/264d8c70-2f9a-4955-8e7b-154d55a9b684_en
Commission Notice – Guidance on the interpretation and application of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (C/2021/9320). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2805%29
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (Unfair Commercial Practices Directive). Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004. Consolidated text: 12/09/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/2025-09-12
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








