EUDR, le responsabilità di industria e distribuzione

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Lo European Union Deforestation Regulation (EU) 2023/1115, EUDR, si applica dal 30 dicembre 2026. Le imprese stabilite nell’Unione Europea che acquistano, trasformano o rivendono cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma, carne bovina, legno, carta e cartone hanno perciò meno di quattro mesi per stabilire quale ruolo rivestono nelle supply-chain dei diversi materiali, quali obblighi ne derivano e come organizzare la compliance.

La data del 30 giugno 2027 vale soltanto per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, e non opera comunque per i prodotti compresi nell’Allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, cioè legno, carta e cartone (reg. UE 2023/1115, articolo 38).

La disciplina vigente non coincide con quella del 2023. Il regolamento (UE) 2025/2650, come si è visto, ne ha riscritto definizioni, obblighi e date di applicazione, e il testo consolidato al 26 dicembre 2025 è oggi il solo riferimento utile. Il 4 maggio 2026 la Commissione Europea ha chiuso il riesame di semplificazione previsto dal regolamento, dichiarando di non ritenere opportuno proporre ulteriori modifiche al testo attuale.

Campo di applicazione, obiettivi, criteri di base

L’EUDR persegue due obiettivi dichiarati: ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale, e ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità globale (reg. UE 2023/1115, articolo 1.1).

A tal fine sono definiti tre criteri di base: ‘le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati’, a meno che essi non siano:

  • a deforestazione zero;
  • prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione;
  • oggetto di una dichiarazione di due diligence o di una dichiarazione semplificata (articolo 3).

Le tre condizioni sono cumulative, e il difetto di una sola basta a rendere il prodotto non commercializzabile. L’accertamento ha per oggetto gli appezzamenti geolocalizzati di produzione e riguarda la deforestazione o il degrado forestale intervenuti dopo il 31 dicembre 2020: un prodotto è a deforestazione zero se la materia prima che contiene (o con cui esso è stato fabbricato) proviene da appezzamenti che dopo quella data non sono stati disboscati, e se il legno che contiene è stato prelevato senza causare il degrado della foresta di origine in periodo successivo (articolo 2, punti 13, 27 e 28). Ciò che è avvenuto prima non rileva: un bosco convertito a coltivo nel 2019 può continuare a fornire il mercato dell’Unione, mentre la conversione del medesimo terreno nel 2021 ne esclude in via definitiva ogni produzione, poiché la deforestazione accertata su un appezzamento squalifica automaticamente tutte le materie prime e i prodotti che ne provengono (articolo 9.1, lettera ‘d’).

Il campo di applicazione dell’EUDR viene definito per voce di nomenclatura combinata, secondo un elenco tassativo. Un prodotto che non figura nell’Allegato I rimane pertanto escluso dalle regole in esame quand’anche contenga una materia prima interessata, come la Commissione europea ha confermato nei propri orientamenti (terza edizione, 13 luglio 2026) e nelle FAQ (versione 5, aprile 2026).

I materiali di imballaggio meritano particolare attenzione:

  • gli imballaggi di legno che accompagnano un altro prodotto, cioè pallet, casse e gabbie, vengono espressamente esclusi, ma l’esclusione viene collocata sotto la sola voce 4415;
  • nessuna esclusione è prevista per la carta e il cartone, che rimangono prodotti interessati in quanto compresi nei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata;
  • gli stampati su carta sono invece stati esclusi dal regolamento (UE) 2025/2650, che ha soppresso dall’Allegato I la voce riferita al capitolo 49, cioè ai prodotti dell’editoria e delle industrie grafiche. Rimangono perciò fuori dal perimetro libri, giornali, cataloghi e foglietti illustrativi, mentre vi rientrano astucci, scatole e altri contenitori alla voce 4819 ed etichette di ogni tipo, anche stampate, alla voce 4821.

La Commissione europea, con atto delegato del 13 luglio 2026, ha rivisto l’elenco di cui in Allegato I all’EUDR, con:

  • l’aggiunta di estratti, essenze e concentrati di caffè, quali il caffè solubile (voce 2101 11), delle lingue bovine congelate (voce ex 0206 21) e di un gruppo di derivati dell’olio di palma finora esclusi, tra i quali i grassi e gli oli vegetali idrogenati o comunque modificati chimicamente e il glicerolo greggio (voci 1516 20, 1518 e 1520), gli alcoli grassi (voci 2905 16, 2905 17 e 2905 19), le lecitine (voce 2923 90) e i saponi (voci 3401 11 e 3401 20). Tali aggiunte si applicano dal 30 dicembre 2027;
  • l’esclusione di pelli e cuoio bovino, pneumatici ricostruiti e sedili per veicoli.

Tale atto rimane peraltro soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e non risulta a oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

I quattro distinti ruoli nelle supply-chain

Il regolamento definisce quattro ruoli, e a ciascuno collega diverse responsabilità. Il criterio distintivo è la posizione rispetto alla prima immissione sul mercato dell’Unione, poiché la due diligence grava su chi vi provvede, mentre a valle rimangono i soli obblighi documentali e di informazione:

  • l’operatore è ‘la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle’ (EUDR, articolo 2.15). Immissione sul mercato è la prima messa a disposizione nell’Unione, a prescindere dall’origine della merce: vi rientrano sia l’importazione da Paesi terzi, sia la prima vendita di prodotti ‘Made in EU’. In questo secondo caso l’operatore è di regola il produttore primario. Per citare alcuni esempi, l’allevatore che vende i bovini vivi (voci 0102 21 e 0102 29), l’azienda agricola che vende la soia in granella (voce 1201), il proprietario forestale che vende il legno tondo (voce 4403);
  • l’operatore a valle è ‘la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di due diligence o di una dichiarazione semplificata’ (articolo 2.15 ter). È la figura introdotta dalla riforma del 2025, e vi si riconosce la gran parte dell’industria di trasformazione stabilita nell’Unione: il macello che acquista i capi vivi e vende le carcasse, l’industria dolciaria che acquista massa e burro di cacao e vende cioccolato;
  • il commerciante è ‘la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore o dall’operatore a valle, che mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato’ (articolo 2.17). La messa a disposizione comprende la fornitura ‘per la distribuzione, il consumo o l’uso’, a titolo oneroso o gratuito (articolo 2.18). Vi rientra chi rivende il prodotto senza cambiarne la voce doganale, come l’azienda di ingrasso che rivende i capi vivi;
  • il micro o piccolo operatore primario è l’agricoltore o l’allevatore, persona fisica o micro o piccola impresa, stabilito in un Paese classificato a basso rischio, che immette sul mercato prodotti da esso stesso coltivati, raccolti o allevati (articolo 2.15 bis). Tutti gli Stati membri sono classificati a basso rischio dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093, che elenca in Allegato i Paesi a basso e ad alto rischio, mentre a tutti gli altri si applica il livello di rischio standard.

La qualifica dipende dalla posizione effettivamente occupata rispetto a ciascun flusso di merce: la stessa impresa può risultare operatore su una linea di approvvigionamento e commerciante su un’altra. La qualifica di operatore a valle, si noti bene, presuppone che tutti gli input siano coperti da dichiarazione di due diligence: se il fornitore a monte non ha adempiuto, il trasformatore ricade nella posizione di operatore.

Ruolo Chi è Due diligence e dichiarazione Altri obblighi Controlli
Operatore (articolo 2.15) Importatore da Paesi terzi; produttore primario nell’Unione; primo soggetto stabilito nell’Unione che mette a disposizione prodotti immessi da un fornitore extra-UE (articolo 7) Due diligence completa (articoli 8-11) e dichiarazione nel sistema di informazione prima di ogni operazione, con assunzione di responsabilità sulla conformità (articoli 4.1, 4.2 e 4.3). Esonero da valutazione e attenuazione del rischio per i Paesi a basso rischio (articolo 13) Informazioni di cui all’articolo 9.1, con geolocalizzazione, conservate cinque anni; sistema di due diligence riesaminato ogni anno e, per le non PMI, relazione pubblica annuale (articolo 12); comunicazione dei numeri di riferimento a valle (articolo 4.7); informativa ad autorità e destinatari (articolo 4.5) Esame del sistema e della documentazione, con possibili analisi di laboratorio e dati satellitari, articolo 18
Micro o piccolo operatore primario (articolo 2.15 bis) Agricoltore o allevatore, persona fisica o micro o piccola impresa, stabilito in un Paese a basso rischio, che immette prodotti da esso stesso ottenuti Due diligence dovuta, attraverso una dichiarazione semplificata una tantum, con identificativo assegnato (articolo 4 bis, paragrafi 1, 2 e 3) Indirizzo postale in luogo della geolocalizzazione (articolo 4 bis.5); nessuna dichiarazione se i dati dell’Allegato III sono già disponibili in una banca dati nazionale (articolo 4 bis.4) Come l’operatore, con esame della dichiarazione semplificata (articolo 18.1, lettera ‘b’)
Operatore a valle (articolo 2.15 ter) Macello, industria di trasformazione, industria dolciaria: chi immette sul mercato prodotti dell’Allegato I fabbricati con prodotti dell’Allegato I già coperti da dichiarazione Nessuna due diligence, nessuna dichiarazione, nessuna geolocalizzazione Possesso delle informazioni prima dell’operazione (articolo 5.1); registrazione nel sistema di informazione, se non PMI (articolo 5.2); registrazione dati di fornitori e destinatari, con i numeri di riferimento se il fornitore è un operatore, da conservare per cinque anni (articolo 5, par. 3,4); informativa senza ritardo (articolo 5.5); per le non PMI, verifica preventiva con divieto di immissione fino all’esito (articolo 5.6) Esame documentale di quanto prescritto dall’articolo 5, paragrafi da 1 a 4, con verifiche a campione (articolo 19)
Commerciante (articolo 2.17) Distribuzione, grossisti, chi rivende senza cambiare voce doganale Nessuna due diligence, nessuna dichiarazione I medesimi dell’operatore a valle (articolo 5) Idem c.s. (articolo 19)

 

Le responsabilità dei diversi operatori

La due diligence dell’operatore

La due diligence non grava sul solo importatore: ne risponde chiunque immetta per primo il prodotto sul mercato dell’Unione, e le merci ottenute nell’Unione soggiacciono ai medesimi requisiti di quelle importate. L’allevatore che vende i capi, l’azienda agricola che vende la soia, il proprietario forestale che vende il tondame raccolgono perciò le informazioni dell’articolo 9.1 sui propri appezzamenti e stabilimenti, ne trasmettono la geolocalizzazione e presentano la dichiarazione prima della vendita.

Per le produzioni dell’Unione il requisito di legalità va riferito alla legislazione dello Stato membro. Rilevano le norme ‘per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione’ in materia di diritti d’uso del suolo, tutela dell’ambiente, gestione delle foreste e conservazione della biodiversità ove connesse alla raccolta del legno, diritti di terzi e dei lavoratori, diritti umani, consenso libero previo e informato, disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale (articolo 2, punto 40).

La valutazione misura il rischio che i prodotti siano non conformi, secondo i quattordici criteri dell’articolo 10.2, tra i quali la classificazione di rischio del Paese di produzione, la prevalenza della deforestazione, la complessità della filiera e il rischio di elusione o di miscelazione con prodotti di origine ignota. L’immissione sul mercato è preclusa se la valutazione non rivela un rischio nullo o trascurabile: al ricorrere di tale ipotesi è doverosa l’attenuazione, con la richiesta di informazioni ulteriori, indagini o audit indipendenti; le imprese diverse dalle PMI devono inoltre nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e dotarsi di una funzione di audit indipendente (articoli 10 e 11).

Un regime più lieve opera per le materie prime prodotte in Paesi a basso rischio, e vi rientrano quindi tutte le produzioni dell’Unione. L’operatore è esonerato dalla valutazione e dall’attenuazione del rischio, ma non dalla raccolta delle informazioni né dalla dichiarazione, e deve avere previamente accertato che il rischio di elusione del regolamento o di miscelazione con prodotti di origine ignota o proveniente da Paesi a rischio standard o alto sia trascurabile, dandone conto alle autorità competenti su richiesta. Il beneficio viene meno se sopravvengono informazioni pertinenti, comprese le indicazioni comprovate di terzi, e può venire revocato in via sanzionatoria in caso di violazione grave o di recidiva (articoli 13 e 25.2, lettera ‘f’). Il legname coperto da una licenza FLEGT valida, rilasciata nell’ambito di un sistema di licenze operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005, viene considerato conforme al requisito di legalità della produzione (articolo 10.3).

Le giacenze meritano una verifica a parte. Il regolamento non si applica ai prodotti interessati ‘la cui produzione avvenga prima’ del 29 giugno 2023, data della sua entrata in vigore (articolo 1.2). Le materie prime raccolte, ottenute o allevate prima di tale data rimangono dunque fuori dal perimetro anche se vendute dopo il 30 dicembre 2026, con la sola eccezione del legno e dei prodotti del legno di cui all’Allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, che sono soggetti a quest’ultimo sino al 31 dicembre 2029 e, dopo tale data, all’articolo 3 dell’EUDR (articolo 37).

L’obbligo che più interessa la filiera a valle è quello di comunicazione: l’operatore trasmette agli operatori a valle e ai commercianti i numeri di riferimento delle dichiarazioni associate ai prodotti (articolo 4.7). Senza quei numeri, gli altri operatori della filiera non possono adempiere.

Industria alimentare

L’industria stabilita nell’Unione assume ruoli diversi, in base all’origine degli approvvigionamenti e alla classificazione doganale dei suoi prodotti finiti:

  • quando il prodotto finito rimane nell’Allegato I – es. cioccolato e preparazioni contenenti cacao (voce 1806), oli e panelli di soia, carni bovine (voci ex 0201 ed ex 0202), preparazioni di carne bovina (voce ex 1602 50) – e le materie prime sono state acquistate presso fornitori stabiliti nell’Unione, già coperte da dichiarazione, l’impresa è operatore a valle, con i soli obblighi documentali indicati in tabella. È la posizione del macello che vende i quarti e dell’industria che li trasforma in carne macinata, hamburger o conserve. Se la medesima impresa importa direttamente il cacao, il caffè o le carni da un Paese terzo, su quel flusso è invece operatore, con dovuta diligenza piena e dichiarazione;
  • quando il prodotto finito esce dall’Allegato I l’impresa non assume alcuna qualifica su di esso. È il caso dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria (voce 1905, che la nomenclatura combinata descrive come comprensiva dei prodotti ‘anche contenenti cacao’), delle paste alimentari (voce 1902), dei gelati (voce 2105) e delle carni bovine salate, secche o affumicate (voce 0210), dalla bresaola alla carne salada. Per la soia, poiché l’Allegato I si ferma alle voci 1201, 1208 10, 1507 e 2304, ne rimangono fuori anche i preparati a base di proteine di soia come gli hamburger vegetali, le bevande vegetali di soia e la lecitina di soia. L’esposizione si sposta allora interamente sugli acquisti: sulle materie prime interessate importate in via diretta, rispetto alle quali l’impresa è operatore, e sugli imballaggi di carta e cartone, rispetto ai quali vanno verificate le provenienze e richiesti sistematicamente ai fornitori i numeri di riferimento delle dichiarazioni a monte. La verifica di esclusione va condotta referenza per referenza.

Distribuzione

La distribuzione che rivende prodotti interessati, dalle tavolette di cioccolato al caffè, dalla carne bovina agli articoli di legno, carta e cartone, si qualifica come commerciante: la vendita al consumatore finale costituisce messa a disposizione sul mercato, e rientra pertanto nella definizione. Il commerciante che non è PMI è soggetto a una responsabilità rafforzata. Quando venga a conoscenza di informazioni che indichino la non conformità di un prodotto ne informa immediatamente le autorità competenti e, in presenza di indicazioni comprovate, verifica che la due diligence sia stata esercitata e che il rischio sia nullo o trascurabile: ‘essi non immettono né mettono a disposizione sul mercato né esportano prodotti interessati a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile’ (articolo 5.6). Il potere di sospensione discende dunque direttamente dal regolamento.

Due situazioni spostano invece la distribuzione dalla qualifica di commerciante a quella di operatore: l’importazione diretta da Paesi terzi e il ruolo di primo soggetto stabilito nell’Unione. Il tema dei prodotti a marchio del distributore va perciò esaminato flusso per flusso.

I controlli

I controlli sugli operatori si basano sull’esame del sistema di due diligence e della documentazione, possono venire estesi ad analisi chimiche, genetiche o anatomiche sui materiali, nonché comprendere l’impiego di dati di osservazione della Terra del programma Copernicus (articolo 18).

Le soglie minime annuali vengono fissate in funzione della classificazione di rischio del Paese di produzione: il 9% degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI, oltre al 9% delle quantità, per i Paesi ad alto rischio; il 3% per i Paesi a rischio standard; l’1% per quelli a basso rischio (articolo 16, paragrafi 8-10). Gli obiettivi vanno raggiunti separatamente per ciascuna materia prima e vengono calcolati sul numero dei soggetti che hanno operato nell’anno precedente, nonché sulle quantità ove applicabile (articolo 16.11). I controlli avvengono di regola senza preavviso (articolo 16.13).

In caso di non conformità le autorità competenti impongono misure correttive, che vanno dalla regolarizzazione formale al richiamo immediato del prodotto (articolo 24), e possono adottare misure provvisorie che comprendono il sequestro e la sospensione della commercializzazione (articolo 23).

Le sanzioni

Il regolamento non definisce le sanzioni, ma ne prescrive il contenuto minimo agli Stati membri. Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e comprendere sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle merci, calcolate in modo da privare i trasgressori dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni. Per le persone giuridiche ‘l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione’ dell’operatore, dell’operatore a valle o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione (articolo 25.2, lettera ‘a’).

Vi si affiancano la confisca dei prodotti e dei proventi, l’esclusione temporanea fino a dodici mesi dagli appalti e dai finanziamenti pubblici, il divieto temporaneo di commercializzazione in caso di violazione grave o di recidiva e il divieto di esercitare la due diligence semplificata (articolo 25.2, lettere da ‘b’ a ‘f’). Il regolamento non contempla la confisca per equivalente, che rimane affidata al diritto nazionale.

Si consideri però che la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, da recepire entro il 21 maggio 2026, qualifica come reato l’immissione o messa a disposizione sul mercato e l’esportazione in violazione del divieto di cui all’articolo 3 dell’EUDR, salvo che la condotta riguardi quantità trascurabili (direttiva UE 2024/1203, articolo 3.2, lettera ‘p’). Le sentenze definitive contro le persone giuridiche vengono comunicate alla Commissione entro trenta giorni e pubblicate sul suo sito, con il nome dell’impresa, la sintesi dei fatti e l’entità della sanzione (articolo 25.3).

In Italia

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha designato l’ICQRF quale autorità competente per bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia, e la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste per il legno e i prodotti da esso derivati.

Il regime sanzionatorio non è ancora stato adottato. La legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024, ha conferito al Governo, all’articolo 26, la delega per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento EUDR. Non risulta finora emanato alcun decreto legislativo in attuazione di tale delega.

Negli altri Paesi

Il quadro è analogo presso i principali partner commerciali:

  • in Germania l’autorità competente è la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Il disegno di legge di attuazione, che riunisce la disciplina sui prodotti a deforestazione zero e il recepimento di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2024/1203, è stato approvato dal Governo federale il 13 agosto 2026 e non è ancora legge;
  • in Francia è stata designata un’autorità competente congiunta, che riunisce il ministero della Transizione ecologica e il ministero dell’Agricoltura. Non risulta pubblicato alcun testo nazionale che ne fissi le sanzioni;
  • in Spagna il progetto di legge di applicazione del regolamento EUDR e del regolamento (CE) n. 2173/2005, che istituisce il sistema di licenze FLEGTForest Law Enforcement, Governance and Trade – per le importazioni di legname nell’Unione, contiene il regime sanzionatorio ed è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2025, senza essere finora approvato dalle Cortes;
  • nei Paesi Bassi la vigilanza è affidata alla Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), affiancata dalla dogana per i controlli sulle merci in entrata e in uscita. Non risulta pubblicato alcun atto nazionale che ne fissi le sanzioni;
  • in Belgio la vigilanza è affidata all’unità di ispezione Déforestation dell’Ispezione federale dell’ambiente, presso il servizio pubblico federale Sanità pubblica, sicurezza della catena alimentare e ambiente. Non risulta pubblicato alcun atto sanzionatorio specifico.

Il ritardo dei legislatori nazionali espone gli Stati membri alla procedura di infrazione per inadempimento (TFUE, articolo 258), poiché l’EUDR impone loro di stabilire le sanzioni e di notificarle alla Commissione (articolo 25.1). Nulla di ciò esime però gli operatori dall’adempimento ai requisiti dell’EUDR a partire dal 30 dicembre 2026, né le autorità designate ad applicare le misure correttive già definite nel regolamento.

Procedure operative

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) supporta gli operatori dell’industria alimentare, chimica, biotecnologica e farmaceutica e della distribuzione, oltre a importatori e trader, nello sviluppo di linee guida e procedure aziendali atte a garantire la piena conformità delle loro operazioni ai requisiti dell’EUDR: dalla ricognizione dell’ambito di applicazione per voce di nomenclatura combinata e dalla determinazione della qualifica assunta su ciascun flusso ai criteri di qualifica dei fornitori e all’adeguamento dei contratti, sino ai fascicoli di filiera, alla registrazione nel sistema di informazione ove dovuta e alla formazione delle funzioni aziendali interessate.

Si propone altresì di considerare l’opportunità di inserire tali procedure nei sistemi di governance delle singole organizzazioni – seguendo la logica adottata per i modelli di organizzazione e gestione stabiliti per prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa d’impresa introdotta in Italia con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – allo scopo di mitigare i rischi di sopravvenienze passive significative che possano derivare dall’accertamento di violazioni delle regole in esame.

Conclusioni

Gli adempimenti che il regolamento impone non si improvvisano, purtroppo, e i tempi tecnici sono ormai sovrapposti alle scadenze. La ricognizione per voce doganale richiede l’esame di ogni referenza e di ogni materiale di confezionamento. La qualifica dei fornitori e le clausole contrattuali seguono i cicli di rinnovo dei contratti, che sono annuali. E l’esperienza insegna che il primo fornitore incapace di trasmettere un numero di riferimento si scopre in fase di ricevimento della merce, spesso troppo tardi. È il momento di muoversi.

Dario Dongo

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1093 of 22 May 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council as regards a list of countries that present a low or high risk of producing relevant commodities for which the relevant products do not comply with Article 3, point (a). OJ L, 2025/1093, 23.5.2025. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1093/oj

Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1565 of 13 July 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2024/3084 as regards the submission of due diligence statements, simplified declarations for micro or small primary operators, contingency arrangements and other measures simplifying the use of the information system. OJ L, 2026/1565, 14.7.2026. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1565/oj

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. OJ C 202, 7.6.2016, p. 1. http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj

Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community. OJ L 347, 30.12.2005, p. 1. http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. Consolidated text: 28/05/2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-05-28

Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC. OJ L, 2024/1203, 30.4.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj

Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. Consolidated text: 01/01/2020. http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/2020-01-01

Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010. Consolidated text: 26/12/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/2025-12-26

Regulation (EU) 2024/3234 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards provisions relating to the date of application. OJ L, 2024/3234, 23.12.2024. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj

Regulation (EU) 2025/2650 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2025 amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders. OJ L, 2025/2650, 23.12.2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj

Atti e documenti della Commissione Europea

European Commission. (2026, 4 May). Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Simplification review on Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation and forest degradation (EUDR). COM(2026) 191 final. https://environment.ec.europa.eu/document/download/a3c5c3a0-232e-43c4-b0b8-1eecb1df45c7_en

European Commission. (2026, 13 July). Commission Delegated Regulation (EU) …/… of 13.7.2026 amending Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council as regards the list of relevant commodities and relevant products. C(2026) 4920 final. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11910-2026-INIT/en/pdf

European Commission. (2026, 13 July). Commission Notice. Guidance Document for Regulation (EU) 2023/1115 on Deforestation-Free Products (third edition). C(2026) 4972 final. https://green-forum.ec.europa.eu/document/download/030c9bf7-a935-4d4d-91c6-bbddd745c181_en

European Commission. (2026, 13 July). Commission updates product scope and tools to support EUDR. https://environment.ec.europa.eu/news/commission-updates-product-scope-and-tools-support-eudr-2026-07-13_en

European Commission. (2026, April). Frequently Asked Questions. Implementation of the EU Deforestation Regulation (version 5). https://environment.ec.europa.eu/document/download/744919a7-8650-4850-89ad-a597268cd69e_en

European Commission, Directorate-General for Environment. (n.d.). Regulation on deforestation-free products. https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

Fonti istituzionali nazionali

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. (2026, 13 August). Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts über entwaldungsfreie Produkte sowie zur Umsetzung von bestimmten Vorschriften der Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt. https://www.bmleh.de/SharedDocs/Gesetzestexte/DE/21-WP/gesetz-durchfuehrung-eudr.html

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Normattiva. Testo vigente al: 08/09/2026. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-19&atto.codiceRedazionale=001G0293&tipoDettaglio=multivigenza

Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2024. Normattiva. Ultima versione consolidata: 10/07/2025. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-25&atto.codiceRedazionale=25G00097&tipoDettaglio=multivigenza

Ministère de la Transition écologique. (n.d.). Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts. https://www.deforestationimportee.ecologie.gouv.fr/reglement-europeen-contre-la-deforestation-et-la-degradation-des-forets/article/reglement-europeen-contre-la-deforestation-et-la-degradation-des-forets

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2025, 17 June). El Gobierno impulsa una nueva ley para garantizar productos libres de deforestación. https://www.miteco.gob.es/en/prensa/ultimas-noticias/2025/junio/el-gobierno-impulsa-una-nueva-ley-para-garantizar-productos-libr.html

Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (n.d.). ICQRF. Autorità competente incaricata dell’adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1115. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21570

Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (n.d.). Regolamento EUDR. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21552

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. (n.d.). EUDR – Ontbossingsverordening. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/eudr-ontbossingsverordening

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. (n.d.). Règlement EUDR (UE) 2023/1115. https://www.health.belgium.be/fr/organisation-politique/reglementation-documents-politique/reglement-eudr-ue-20231115

Dario Dongo
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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.