PPWR: la responsabilità del titolare del marchio

Il Packaging and Packaging Waste Regulation (EU) 2025/40 (PPWR) entra in applicazione il 12 agosto 2026, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità del packaging, a partire dalla progettazione per quanto attiene alla formula e alla riciclabilità, senza limitare possibilità di riuso ove possibile (EUR-Lex, 2026a). Seppure con target meno ambiziosi in una rispetto a quelli inizialmente proposti dalla Commissione europea.

La Commissione ha fornito le prime linee guida e le risposte alle domande formulate dagli stakeholder sulle modalità di attuazione del regolamento (EUR-Lex, 2026a; European Union, 2026a).

A seguire un’analisi complessiva delle principali disposizioni sugli imballaggi e rifiuti d’imballaggio per i prodotti alimentari, nonché le responsabilità degli operatori della filiera. Richiamando le normative sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), oltreché il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.

Packaging and Packaging Waste Regulation

Il PPWR abroga la Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC (PPWD), a partire dal 12 agosto 2026. Con eccezione per alcune modifiche della Single Use Plastic Directive (EU) 2019/904 (SUP), che saranno invece introdotte a partire dal 12 febbraio 2029, e i successivi atti delegati e di esecuzione. Il nuovo regime si applica a tutti gli imballaggi e riforma le prescrizioni relative a:

  • l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura;
  • la responsabilità estesa del produttore;
  • la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, attraverso la riduzione degli imballaggi superflui nonché il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi;
  • la raccolta e il trattamento, ivi compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

Il nuovo regolamento introduce un requisito generale di riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato, nel rispetto dei requisiti di sicurezza che richiedono l’assenza o ridotta presenza di sostanze a rischio. Gli  Stati membri sono responsabili di controlli e monitoraggi, oltreché della verifica degli obiettivi di recupero e riciclaggio, e della responsabilità estesa del produttore.

Gli operatori sono soggetti a nuove responsabilità, in ogni fase della filiera, per garantire la conformità degli imballaggi realizzati (attraverso apposite dichiarazioni) e promuovere tutte le misure necessarie per implementare le pratiche di riuso (ricarica) e riciclo degli imballaggi, assicurando al tempo stesso la rintracciabilità dei prodotti forniti e delle materie prime acquisite.

Tipi di imballaggio

a) Definizione di ‘imballaggio’

La nuova definizione di ‘imballaggio’ fornita dal PPWR è riferita a: 

‘articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

  1. articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
  1. componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
  1. elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso; 
  1. articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»‘.
  1. articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
  1. bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
  1. unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto’ (Dongo, 2026).

Secondo le linee guida pubblicate dalla Commissione la classificazione di un articolo deve sempre venire fondata sulla definizione generale di cui sopra (PPWR, articolo 3.1.1), mentre l’elenco esemplificativo contenuto in Allegato I al regolamento ha valore meramente indicativo. Tale approccio è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia formatasi sulla PPWD.

b) Modifica delle denominazioni

Il regolamento (UE) 2025/40 supera le definizioni già contenute nella PPWD – quali ‘imballaggio primario‘, ‘imballaggio secondario‘ e ‘imballaggio terziario‘ – riferendo invece alle seguenti categorie: (Dongo, 2026)

  • imballaggio per la vendita: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
  • imballaggio multiplo: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che possa venire rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche’ (es. espositori di vendita, esclusi quelli collocati su pallet che si qualificano invece come ‘imballaggio per il trasporto’);
  • imballaggio per il trasporto: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Il delicato equilibrio tra riciclo e sicurezza alimentare: le deroghe per i MOCA

I requisiti generali degli imballaggi sono soggetti ad alcune deroghe, in casi particolari come quelli dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA). Laddove le normative specifiche di settore stabiliscono limiti più restrittivi, quali ad esempio:

  • concentrazione dei metalli pesanti (somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente) risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio inferiore al limite di 100 mg/kg, ove stabilito dalle norme specifiche sui food contact materials;
  • contenuto minimo di plastica riciclata inferiore, qualora tale componente possa comportare un rischio per la salute dei consumatori o comunque una non conformità rispetto alle caratteristiche stabilite per i MOCA;
  • non applicabilità di talune disposizioni degli atti delegati della Commissione (da adottare entro il 1 gennaio 2028) sui criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità.

 

Il nodo PFAS: le soglie tecniche da monitorare in laboratorio

Il regolamento (UE) 2025/40 introduce altresì restrizioni ulteriori a quelle attualmente definite per gli imballaggi alimentari per quanto attiene alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), le quali devono essere presenti in concentrazioni inferiori ai seguenti valori limite:

  • 25 ppb (μg/kg) per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); 
  • 250 ppb (μg/kg)  per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché 
  • 50 ppm (mg/kg) per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche). Se il fluoro totale supera 50 mg/kg il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS, affinché questi possano stilare la documentazione tecnica di valutazione della conformità.

I limiti di cui sopra:

  • non si applicano laddove altre norme dell’UE ostino all’immissione sul mercato dei materiali a essi conformi;
  • si applicano in via transitoria, fino alla rivalutazione che la Commissione dovrà eseguire entro il 12 agosto 2030.

Requisiti per gli imballaggi alimentari

a) Sicurezza e riciclabilità

Tutti gli imballaggi, inclusi quelli alimentari, devono essere riciclabili nel rispetto dei criteri stabiliti dal PPWR, secondo i quali la progettazione deve prevedere che:

  1. il riciclaggio dei materiali consenta alle materie prime secondarie risultanti di avere una qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter venire utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie; e
  2. quando il materiale diventa rifiuto, esso può costituire oggetto di raccolta differenziata e cernito in flussi di rifiuti specifici, senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala.

I materiali devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda il loro ruolo nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo sull’ambiente dovuto alle microplastiche.

b) Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere, entro l’1 gennaio 2030 ovvero tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione, se posteriore, una percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio, fatta eccezione per gli imballaggi monouso già disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/904.

Le quote minime verranno incrementate entro l’1 gennaio 2040, nel rispetto delle seguenti soglie ad applicarsi entro il 2030 ed entro il 2040:

  1. 30% e 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), a eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
  2. 10% e 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, a eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
  3. 30% e 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
  4. 35% e 65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui sopra.

Sono esclusi da tali prescrizioni:

  • gli imballaggi in plastica compostabile; 
  • gli imballaggi sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché a contenere bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia; 
  • gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, qualora la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati rispetto ai requisiti del regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell’intera unità di imballaggio.

Tabella 1. Quote minime di plastica riciclata post-consumo (Obiettivi 2030 / 2040)

Tipo e formato di imballaggio in plastica Quota minima 2030* Quota minima 2040 Esclusioni e deroghe esplicite

 

Sensibili al contatto in PET (escluse bottiglie monouso per bevande) 30% 50% – Imballaggi in plastica compostabile.

– Alimenti per lattanti, prima infanzia e fini medici speciali.

– Se il riciclato minaccia la salute (Reg. CE 1935/2004).

– Parti in plastica inferiori al 5% del peso totale.

Sensibili al contatto non in PET (escluse bottiglie monouso per bevande) 10% 25% – Imballaggi in plastica compostabile.

– Alimenti per lattanti, prima infanzia e fini medici speciali.

– Se il riciclato minaccia la salute (Reg. CE 1935/2004).

– Parti in plastica inferiori al 5% del peso totale.

Bottiglie di plastica monouso per bevande 30% 65% – Se il riciclato minaccia la salute (Reg. CE 1935/2004).

– Parti in plastica inferiori al 5% del peso totale.

Altri imballaggi in plastica (diversi dai precedenti) 35% 65% – Parti in plastica inferiori al 5% del peso totale.

Nota: *Entro l’1 gennaio 2030 o tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione, se posteriore.

c) Materie prime a base biologica e imballaggi compostabili

Le disposizioni sulle materie prime a base biologica sono attribuite alla Commissione, la quale dovrà presentare una relazione entro il 12 febbraio 2028 e indicare l’eventuale necessità di adottare atti legislativi al fine di introdurre disposizioni specifiche per le materie prime a base biologica, includendo requisiti di sostenibilità e elementi tecnici.

Entro la stessa data, gli imballaggi compostabili possono derogare a quanto previsto per la riciclabilità degli imballaggi. Tra questi:

  • bustine per tè, cialde per caffè e bustine per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l’uso e che contengano tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto; 
  • etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli immessi sul mercato compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici nonché compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico;
  • unità monodose non permeabili destinate a sistemi per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinate a venire utilizzate in una macchina e utilizzate e smaltite insieme al prodotto, costituite da materiale diverso dal metallo; 
  • borse di plastica in materiale ultraleggero e leggero;
  • altri imballaggi per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del PPWR, qualora i rifiuti presentino analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità se raccolti insieme ai rifiuti organici su autorizzazione degli Stati membri e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici.

Gli imballaggi diversi da quelli di cui sopra, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

d) Riduzione al minimo degli imballaggi

Gli imballaggi immessi sul mercato dovranno venire progettati, entro l’1 gennaio 2030, affinché i loro peso e volume vengano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale utilizzato.

Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non vengano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfino i criteri di prestazione di cui all’allegato IV, e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, a meno che:

  1. il design dell’imballaggio è tutelato da diritti di proprietà intellettuale attraverso la registrazione di un disegno o modello, a livello nazionale o europeo, ovvero da accordi internazionali che abbiano effetto in uno degli Stati membri (reg. CE n. 6/2002 e dir. 98/71/CE), oppure la sua forma sia registrata come un marchio UE o nazionale, compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che abbiano effetto in uno degli Stati membri (reg. UE 2017/1001 e dir. 2015/2436). Tali deroghe operano a condizione che i disegni e modelli e marchi abbiano ricevuto tutela prima dell’11 febbraio 2025, e l’applicazione delle nuove prescrizioni inciderebbe sulla progettazione dell’imballaggio in modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese;
  2. il prodotto imballato o la bevanda appartenga a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose e il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, ovvero rientri nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143 (DOP, IGP, STG).

e) Imballaggi riutilizzabili

Un imballaggio è considerato riutilizzabile, a partire dall’11 febbraio 2025, sono se soddisfa una serie di condizioni stabilite dal PPWR, da riportare e dimostrare nelle informazioni tecniche (Allegato VII). Vale a dire se esso:

  1. è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di venire riutilizzato più volte;
  2. è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili;
  3. soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
  4. può venire svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l’ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
  5. può venire svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
  6. può venire ricondizionato mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
  7. consente l’apposizione dell’etichetta, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese le istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
  8. può venire svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; 
  9. nella fase di smaltimento come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili.

f) Restrizioni specifiche

Alcuni formati di imballaggi elencati in Allegato V al PPWR — esclusi quelli già sottoposti ai requisiti di compostabilità — sono soggetti a restrizioni a decorrere dall’1 gennaio 2030. Gli Stati membri possono mantenere restrizioni già adottate prima dell’1 gennaio 2025 per i medesimi formati e utilizzi, realizzati con materiali diversi da quelli indicati (con determinate eccezioni per le microimprese). Ci si riferisce, per il settore alimentare, a:

  1. imballaggi multipli di plastica monouso, quali film estensibili o di plastica termoretraibili, usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come ‘imballaggi di comodo’ per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione;
  2. imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati preconfezionati con un peso inferiore di 1,5 kg, come reti, sacchetti, vassoi, contenitori;
  3. imballaggi di plastica monouso, tra cui vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
  4. imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero in porzioni individuali nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering (e.g. bustine, vaschette, vassoi, scatole);
  5. borse di plastica in materiale ultraleggero per alimenti sfusi, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.

Tabella 2. Restrizioni specifiche per imballaggi monouso (Dal 1° gennaio 2030)

Formato imballaggio in plastica monouso Ambito di applicazione / Utilizzo Eccezioni e deroghe previste dal testo

 

Imballaggi multipli (film estensibili o termoretraibili) Usati presso il punto vendita per raggruppare prodotti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette (“imballaggi di comodo”). Esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.
Imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi Prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati preconfezionati con un peso inferiore a 1,5 kg (reti, sacchetti, vassoi, contenitori). – Formati già sottoposti a requisiti di compostabilità.

– Determinate eccezioni per le microimprese.

Imballaggi per consumo nei locali (vassoi, piatti, bicchieri, sacchetti, scatole) Alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, ristorazione e catering (HORECA). – Formati già sottoposti a requisiti di compostabilità.

– Determinate eccezioni per le microimprese.

Imballaggi in porzioni individuali (bustine, vaschette, vassoi, scatole) Imballaggi per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore HORECA. – Formati già sottoposti a requisiti di compostabilità.

– Determinate eccezioni per le microimprese.

Borse in materiale ultraleggero Borse di plastica destinate agli alimenti sfusi. – Se richieste per motivi di igiene.

– Se fornite per la vendita di alimenti sfusi per prevenire lo spreco alimentare.

Requisiti di etichettatura degli imballaggi

Il PPWR introduce l’obbligo di adozione di un’etichettatura ambientale armonizzata e accessibile per le persone con disabilità, per indicare con pittogrammi le modalità di disposizione dei rifiuti di imballaggio, sulla base dei tipi di imballaggi, in conformità alla nuova decisione che sostituirà la decisione 97/129/CE a partire dal 12 agosto 2028. La nuova etichettatura dovrà venire adottata dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se posteriore, e si potrà basare sulla proposta tecnica del Joint Research Centre (European Union, 2026b). Essa dovrà porre fine alla confusione generata dall’adozione di diverse etichettature ambientali adottate a livello nazionale.

Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto digitale standardizzato, aperto, recante informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. Le informazioni devono venire apposte in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano venire facilmente cancellate, nonché abilitare le consultazioni online nelle lingue comprensibili per gli utilizzatori finali. 

Ulteriori requisiti sono previsti per gli imballaggi:

  • immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione, i quali devono venire contrassegnati con tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale;
  • soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione, i quali a loro volta devono venire contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all’etichetta nazionale, l’imballaggio può essere contrassegnato da un’etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri;
  • immessi sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione, se posteriore. I quali devono venire contrassegnati da un’etichetta che informi gli utilizzatori circa la riutilizzabilità dell’imballaggio;
  • con contenuto minimo di plastica riciclata contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato. I quali devono conformarsi dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione, alle specifiche ivi stabilite, anche per quanto attiene all’indicazione della quota di plastica a base biologica.

Le asserzioni ambientali concernenti le proprietà degli imballaggi soggetti alle prescrizioni del PPWR possono venire formulate solo se:

  1. dimostrate attraverso la documentazione tecnica;
  2. fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al PPWR;
  3. specifiche, nel precisare se riferite all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.

Gli operatori economici non devono fornire notizie né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o a opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Conformità dell’imballaggio e gestione del rischio

Gli imballaggi immessi sul mercato devono essere provvisti di una dichiarazione di conformità da produrre a carico del fabbricante, sulla base delle informazioni obbligatorie da ricevere in forma cartacea o elettronica da parte dei fornitori sia per gli imballaggi che per i materiali di imballaggio. Il fabbricante può incaricare, tramite mandato scritto, dei rappresentanti autorizzati per manterenere i rapporti con le autorità competenti richiesti per la verifica e la dimostrazione delle misure in materia di conformità. In ipotesi di rischio di imballaggi anche conformi, l’autorità competente può decidere di chiedere all’operatore economico di:

  • adottare, entro un periodo di tempo ragionevole e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l’imballaggio interessato, al momento dell’immissione sul mercato, non presenti più tale rischio;
  • rendere l’imballaggio conforme;
  • ritirare l’imballaggio dal mercato; o 
  • richiamare l’imballaggio.

La dichiarazione di conformità deve dimostrare il rispetto dei requisiti generali e specifici per gli imballaggi, e deve necessariamente venire prodotta dal fabbricante. Essa deve venire continuamente aggiornata e prodotta nelle lingue ufficiali applicate nei mercati di destino. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite dal PPWR. In caso di non conformità formale, l’autorità richiede all’operatore economico di adottare le misure necessarie per risolvere tali non conformità.

Qualora un imballaggio o un prodotto imballato sia soggetto a più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE (e.g. MOCA plastici), viene compilata, se del caso, un’unica dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. La dichiarazione può consistere in un fascicolo che comprenda le singole dichiarazioni di conformità UE.

Responsabilità estesa dei produttori di imballaggi

I produttori di rifiuti di imballaggi, i quali possono coincidere con i fabbricanti, devono essere iscritti nei registri dei produttori nazionali ove immettono sul mercato o disimballano gli imballaggi. Così da garantire l’applicazione della responsabilità estesa del produttore, per quanto attiene alla contribuzione finanziaria per la gestione dei rifiuti, con riguardo ai costi di:

  • raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
  • congrua informazione ai detentori di rifiuti circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti;
  • raccolta e comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori, nonché dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti che risultano da tali prodotti. Specificando, ove opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti;
  • etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
  • svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 e altri atti delegati della Commissione che possono contemplare lo svolgimento di dette indagini.

È prevista la possibilità per i produttori di delegare un’organizzazione ad assolvere ai predetti oneri. 

Responsabilità del fabbricante 

I fabbricanti hanno la responsabilità di immettere sul mercato solo imballaggi conformi. A tal fine essi  devono:

  • preliminarmente, eseguire o fare eseguire la valutazione di conformità e redigere la documentazione tecnica richiesta, oltreché produrre la dichiarazione di conformità. È opportuno ricordare a tal fine l’applicazione agli imballaggi anche alimentari del General Product Safety Regulation (EU) No 2023/998, il quale postula un’analisi del rischio sulla base della miglior scienza ed esperienza, prescindendo addirittura dalla conformità a norme specifiche (Dongo, 2023);
  • conservare tale documentazione va per almeno 5 anni dopo l’immissione sul mercato per imballaggi monouso e per almeno 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili;
  • assicurare l’apposizione sull’imballaggio di un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione. Ovvero, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato. Devono venire altresì riportati il nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, l’indirizzo postale presso cui può venire contattato e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici.

Il fabbricante non è necessariamente il produttore dell’imballaggio. Esso è definito come ‘la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati’, ma può comprendere anche colui che faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale (Dongo, 2026). 

Tabella 3. Matrice delle responsabilità legali per operatore di filiera

Operatore di filiera Obblighi principali secondo il PPWR Impatto e clausole di salvaguardia

 

Fabbricante / Titolare del Marchio

(Chi commercializza a proprio nome)

– Esegue la valutazione di conformità e redige la documentazione tecnica.

– Produce la Dichiarazione di Conformità UE.

– Conserva i documenti (5 anni per monouso, 10 anni per riutilizzabili).

– Assicura l’identificazione (lotto/serie) e i propri dati di contatto sull’imballaggio.

Responsabile primario della conformità e della sicurezza (collegamento al General Product Safety Regulation).
Importatore – Immette sul mercato in modo analogo al fabbricante.

– Verifica che il fabbricante abbia eseguito la valutazione, redatto la documentazione tecnica ed etichettato i prodotti conformemente.

Subentra come fabbricante (con tutti gli oneri relativi) se immette l’imballaggio con il proprio nome o marchio.
Distributore – Esercita la dovuta diligenza nell’immettere l’imballaggio sul mercato.

– Verifica l’iscrizione del produttore al registro nazionale EPR.

– Controlla la presenza dell’etichettatura ambientale obbligatoria.

Subentra come fabbricante se modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità.
Fornitore di servizi di logistica – Provvede affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione, imballaggio o spedizione non compromettano la conformità. Si applica sia agli imballaggi vuoti sia a quelli contenenti un prodotto alimentare.

Ruoli di distributori, importatori e fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, siano essi vuoti o contenenti un prodotto. 

I distributori esercitano la dovuta diligenza quando immettono imballaggi sul mercato, verificando che:

  1. il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori;
  2. l’imballaggio sia etichettato in conformità alle norme vigenti; e 
  3. il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni per i rispettivi obblighi.

Gli importatori sono invece responsabili dell’immissione sul mercato in modo analogo a un fabbricante. Devono verificare che questi ultimi abbiano effettuato la procedura di valutazione di conformità e redatto la documentazione tecnica, rispettato i loro obblighi, etichettato gli imballaggi in conformità alle norme vigenti e accompagnato gli stessi con i documenti richiesti.

Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante, e si applicano tutti gli oneri per esso previsti. 

Sanzioni 

Entro il 12 febbraio 2027 gli Stati membri devono introdurre apposite sanzioni per la violazione delle norme contenute nel PPWR, previa notifica dei relativi schemi alla Commissione che deve verificarne la proporzionalità e la capacità dissuasiva.

Le violazioni degli obblighi di ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (articoli 24-29), da parte degli operatori economici, devono a loro volta venire punite con apposite sanzioni amministrative. Per gli Stati membri ove le sanzioni amministrative non siano contemplate dall’ordinamento, l’azione sanzionatoria deve comunque ve avviata dall’autorità competente e la sanzione venire irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative.

Richieste degli stakeholder 

Le rappresentanze della distribuzione, dell’industria del packaging e diversi altri settori chiedono alla Commissione europea di posticipare l’applicazione del PPWR, lamentando le difficoltà di comprendere alcune sue norme — nonostante le linee guida e le FAQ — e di adempiere alle prescrizioni nei tempi previsti (Packaging Europe, 2026; EuroCommerce, 2026). Le associazioni ambientaliste e dei consumatori a loro volta insistono affinché la Commissione non alteri il calendario fissato dal PPWR (EEB, 2026).

Conclusioni provvisorie 

Il PPWR introduce una riforma sistemica della disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti: analisi preventiva del rischio, registrazione e conservazione dei relativi documenti, dichiarazione di conformità, rintracciabilità, gestione del rischio, responsabilità estesa del produttore. 

Le responsabilità degli operatori della filiera sono ridisegnate seguendo lo stesso approccio del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, laddove il titolare o gestore del marchio che compare sul prodotto — o sull’imballaggio, o sull’espositore — ne assume la responsabilità primaria come ‘fabbricante’, a prescindere dal suo ruolo effettivo nella progettazione o produzione dell’imballaggio. 

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli importatori, degli operatori dell’industria e della distribuzione che intendano organizzare le proprie procedure al fine di garantire per tempo la conformità ai requisiti del PPWR e delle altre normative applicabili.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Credit cover Clair su Unsplash

Riferimenti

Dongo, D. (2023, 13 maggio). General Product Safety Regulation, al nastro di partenza in Unione Europea. L’ABC. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/general-product-safety-regulation-al-nastro-di-partenza-in-unione-europea-labc

Dongo, D. (2026, 12 giugno). Espositori alimentari, imballaggi e PPWR. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2026/06/12/espositori-alimentari-imballaggi-ppwr/

European Environmental Bureau, EEB (2026, 13 May). PPWR: Keep the August 2026 application date and uphold the Regulation’s key requirements to ensure effective and compliant implementation. https://eeb.org/wp-content/uploads/2026/05/Open-Letter-PPWR-application-must-not-be-delayed.pdf 

EuroCommerce. (2026, June 24). Retailers warn of disruption risks as EU packaging rules deadline is approaching: Call for clarity and grace period of 12 months to address remaining issues. https://www.eurocommerce.eu/2026/06/retailers-warn-of-disruption-risks-as-eu-packaging-rules-deadline-is-approaching-call-for-clarity-and-grace-period-of-12-months-to-address-remaining-issues/  

EUR-Lex (2026a). Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj 

EUR-Lex (2026b). Commission Notice – Guidance document for Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (C/2026/3702 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=intcom:C(2026)3702 

European Union (2026a). Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Frequently asked questions. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2779/6056528  

European Union (2026b). JRC technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the packaging and packaging waste regulation. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2760/8070242 

Packaging Europe (2026, 29 marzo). PPWR Implementation – Adjust the August 2026 application date and also conduct a targeted review to clarify key requirements so to ensure effective and compliant implementation. Packaging Europe. https://packagingeurope.com/download?ac=19281 

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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.

Graduated in Food Technologies and Biotechnologies, qualified food technologist, he follows the research and development area. With particular regard to European research projects (in Horizon 2020, PRIMA) where the FARE division of WIISE Srl, a benefit company, participates.