Codex Alimentarius: PAL e Reference Doses al nastro di partenza

0
108

La gestione del rischio allergeni nel settore alimentare si appresta a vivere una rivoluzione scientifica globale. Durante la 49ª sessione del Codex Committee on Food Labelling (CCFL49), svoltasi a Ottawa dall’11 al 15 maggio 2026, è stata raccomandata l’adozione delle linee guida sull’uso dell’etichettatura precauzionale degli allergeni (PAL). La vera svolta risiede nell’introduzione ufficiale delle Reference Doses (RfD) quali soglie quantitative standardizzate a livello globale. Questa riforma, destinata ad aggiornare lo storico standard globale CXS 1-1985, promette di superare l’uso indiscriminato della dicitura ‘Può contenere’, offrendo a operatori e autorità di controllo criteri matematici certi per la tutela dei consumatori allergici e celiaci.

Standard generale sull’etichettatura degli alimenti

Lo Standard CXS 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-Packaged Foods è la norma di riferimento del Codex Alimentarius per quanto attiene all’etichettatura degli alimenti preconfezionati (Codex Alimentarius, 1985a). Tale standard costituisce la base su cui le legislazioni degli Stati aderenti a FAO e OMS – ivi compresa l’Unione Europea – hanno sviluppato e aggiornato le proprie normative in tema di informazione al consumatore sui prodotti alimentari (es. reg. UE n. 1169/2011). 

La coerenza agli standard e raccomandazioni del Codex Alimentarius integra inoltre una presunzione di conformità delle legislazioni nazionali (e UE) ai principi di libero scambio stabiliti presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con specifico riguardo agli accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

CCFL49

Il 49esimo incontro del Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ha finalmente raggiunto una conclusione su diversi punti relativi all’etichettatura degli alimenti, molti dei quali non avevano ancora raccolto un consenso sufficiente all’adozione nello standard. Tra questi:

  • linee guida sull’utilizzo dell’etichettatura precauzionale degli allergeni (Precautionary Allergen Labelling, PAL);
  • indicazione del Paese di raccolta (country of harvest) per le spezie e le piante aromatiche, in aggiunta all’indicazione obbligatoria del paese di origine (country of origin);
  • modifiche alle norme sulla presentazione congiunta (joint presentation) e i formati multipack;
  • linee guida sull’applicazione di requisiti di etichettatura aggiuntivi in caso di emergenza (Emergencies).

I partecipanti hanno discusso l’opportunità di sviluppare un documento di lavoro su un piano strategico del CCFL. Alcuni membri hanno poi proposto di avviare nuovi lavori volti ad armonizzare l’etichettatura delle bevande alcoliche e quella delle piccole confezioni, in quanto la frammentazione delle regole tra gli Stati membri di FAO e OMS genera complessità e ostacoli agli scambi internazionali. In assenza di  consensi su tali aspetti, le discussioni sono state rinviate a successiva riunione.

Precautionary allergen labelling (PAL)

Le linee guida sviluppate da CCFL valgono a promuovere un approccio armonizzato alle condizioni d’impiego dell’etichettatura precauzionale in ipotesi di presenza non intenzionale di allergeni e sostanze che causano intolleranze negli alimenti, a seguito dell’adozione delle migliori pratiche volte a mitigare il rischio di contaminazione crociata (es. Code of practice on allergen management for food business operators – CXC 80-2020. Codex Alimentarius, 2020). Le autorità competenti sono chiamate a sviluppare programmi di educazione e informazione delle parti interessate al loro uso corretto e alla loro comprensione.

La decisione di usare una Precautionary allergen labelling  (PAL) si deve basare sull’esito di una valutazione del rischio qualitativa (presenza/assenza), eventualmente supportata da una valutazione quantitativa, come i mg/kg di allergene nell’alimento (Action Level = Reference Dose, RfD) e solo nel caso di superamento di tali valori. 

La PAL deve venire:

  • posizionata direttamente sotto o in prossimità della lista degli ingredienti, quando presente, ovvero comunque in un punto ben visibile dell’etichetta;
  • preceduta dalla dicitura ‘Può contenere’ (‘May contain’) o termini equivalenti definiti dalle autorità competenti;
  • evidenziata graficamente con caratteri, stili o colori distintivi, come per gli allergeni (di identico tipo se presenti anche tra gli ingredienti).

L’utilizzo della PAL non è compatibile con la dicitura volontaria ‘senza glutine’. Quando non sia possibile identificare la fonte di glutine che superi il livello di  azione (RfD) tutti i cereali che lo contengono devono venire indicati.

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png
Nota. Dosi di riferimento per gli alimenti allergenici (a) e per gli alimenti contenenti glutine (b) ai fini dell’applicazione della PAL in etichettatura (fonte: FAO/OMS)

Country of harvest e country of origin per spezie e piante aromatiche 

CCFL 49 ha considerato lo standard CXS 351-2022 sullo zafferano (Codex Alimentarius, 2022), introducendo nuove disposizioni per quanto attiene all’indicazione del Paese di raccolta (sezione 8.2). I partecipanti hanno convenuto di introdurre l’obbligo di indicare il Paese di origine (che coincide con il Paese di raccolta, secondo lo standard), oltre alla facoltà di indicare la regione e l’anno di raccolta.

La Commissione ha altresì definito i principi guida che il Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) potrà seguire per definire le norme sull’etichettatura d’origine da applicare a questi prodotti:

  • se il Paese di origine coincide con quello di raccolta, un unico riferimento è sufficiente per evitare ridondanze;
  • quando raccolta e trasformazione abbiano luogo in diversi Paesi, l’origine si identifica in quello ove il prodotto ha subito una trasformazione sostanziale che ne modifica la natura del prodotto;
  • la sola miscela di spezie o piante aromatiche della stessa specie ma di origini diverse non si qualifica come trasformazione sostanziale che modifica la natura del prodotto. In questo caso, l’origine deve venire indicata se la sua omissione possa  ingannare il consumatore, secondo la regola generale.

Etichette ‘multipack’

Sono state introdotte nuove disposizioni di etichettatura applicabili a pluralità di alimenti venduti come unità singola e costituiti da più alimenti confezionati singolarmente, identici o diversi, destinati a venire consumati insieme o separatamente. L’imballaggio esterno deve riportare le informazioni obbligatorie in etichetta relative a ciascun contenitore, a meno che tali informazioni non siano chiaramente leggibili e distinguibili su almeno uno di ciascun tipo di alimento confezionato singolarmente all’interno del contenitore, senza bisogno di aprirlo.

Qualora le informazioni siano riportate sulla confezione esterna, devono venire indicati, a seconda dei casi:

  • elenchi separati degli ingredienti per ciascun tipo di alimento confezionato singolarmente che compone la confezione, oppure un unico elenco degli ingredienti, a seconda della natura dell’alimento (ad esempio, se gli alimenti confezionati singolarmente sono destinati a essere consumati separatamente o insieme);
  • in alternativa, qualora non sia possibile contare facilmente il numero di prodotti alimentari confezionati singolarmente all’interno del contenitore, il contenuto netto deve venire indicato sull’imballaggio esterno specificando il contenuto netto totale del prodotto alimentare preconfezionato venduto come singola unità e/o il numero di prodotti alimentari confezionati singolarmente per tipo e il rispettivo contenuto netto;
  • deve venire indicato il termine minimo di conservazione (TMC) o la data di conservazione ottimale (best quality-before date) o la data di scadenza (expire date o use-by date) più imminente. Se gli alimenti confezionati singolarmente recano diversi tipi di date marking (es. TMC e data di scadenza) deve venire indicata la data più prossima tra quelle relative agli alimenti soggetti a data di scadenza.

Fornitura di alimenti in situazioni di emergenza

La fornitura di alimenti in situazioni di emergenza è stata considerata come parte del mandato del Codex, con particolare attenzione alla salvaguardia dei requisiti di sicurezza e alla protezione della salute dei consumatori. Sono state pertanto sviluppate apposite linee guida – da fornire esclusivamente alle autorità competenti nazionali – che si applicano a tutti i tipi di alimenti, inclusi quelli per gruppi vulnerabili quali alimenti per neonati e bambini piccoli (young children). La Commissione Europea, si ricorda, ha proposto di inserire i piani per la gestione delle emergenze alimentari nella riforma della Politica Agricola Comune ora sotto esame politico.

La guida di CCFL aspira a garantire la fornitura sicura e adeguata di alimenti durante le fasi di emergenza, attraverso requisiti di etichettatura adeguati, proporzionali e basati su un’analisi del rischio, sulla base di criteri decisionali generali che gli Stati membri potranno applicare con relativa flessibilità in via temporanea. I principi base delle linee guida riguardano:

  • autorizzazione o revisione di una misura di flessibilità: valutare di disporre di un livello di autorità necessario per fornire la flessibilità di etichettatura, previa verifica dell’assenza di rischi per i consumatori (in particolare quelli vulnerabili), collaborando adeguatamente con tutte le parti interessate per introdurre le misure in deroga per il tempo necessario, favorire il ricevimento adeguato di informazioni alla popolazione generale e alle popolazioni sensibili, senza introdurre rischi;
  • adozione e monitoraggio della misura di flessibilità: le autorità competenti devono considerare che anche altri Paesi devono essere informati delle misure di flessibilità adottate dagli operatori del settore alimentare, se gli alimenti da essi prodotti sono destinati ad essere esportati in tali Paesi. Per facilitare il monitoraggio, la tracciabilità deve essere adeguata e devono venire utilizzate misure tecnologiche adeguate allo scopo;
  • conclusione della misura di flessibilità: al termine delle misure adottate, le autorità competenti degli altri Paesi e/o il pubblico devono venire informati sul termine delle misure temporanee, previa dimostrazione da parte degli operatori. I risultati delle misure devono venire considerati per il miglioramento e l’adozione di futuri piani di flessibilità.

Commenti dell’UE e degli Stati membri

L’Unione europea e gli Stati membri (EUMS) hanno accolto positivamente gli argomenti discussi durante il CCFL49 a cui hanno partecipato tramite rappresentanti della Commissione europea e dei governi nazionali. A seguire una breve sintesi dei commenti da essi forniti.

Uso della PAL

La Commissione europea ha finalmente espresso, dopo 15 anni dall’adozione del FIC Regulation, la volontà di adottare norme di esecuzione per l’impiego della PAL nell’etichettatura degli alimenti. Proprio a tal fine essa ha organizzato una consultazione pubblica, a inizio 2026 (Dongo & Della Penna, 2026).

I principali commenti dell’EUMS riguardano l’adeguamento dell’utilizzo di alcuni termini, come ‘allergeni alimentari’ o ‘alimenti allergenici’ (al posto di allergeni) e l’utilizzo della dicitura ‘gluten free’ su alimenti recanti PAL.

Il commento più importante riguarda la separazione del frumento (wheat) da altri cereali contenenti glutine, quali l’orzo (barley) e la segale (rye), indicando per il primo una dose di riferimento specifica per il glutine (4,0 mg). Con l’obiettivo di separare gli effetti dovuti alla presenza di proteine che causano reazioni di allergenicità immunomodulate dagli anticorpi IgE.

Alimenti multipack

Le opinioni sulle modifiche proposte sono state sostanzialmente negative, in quanto esse potevano venire introdotte in altre sezioni del CXS 1-1985 e la loro introduzione è stata considerata da EUMS potenzialmente in grado di creare confusione per i consumatori.

Le principali modifiche proposte sono:

  • introdurre le disposizioni sull’elenco degli ingredienti come parte della sezione 8 – Presentazione delle informazioni obbligatorie – dello standard, anziché integrare le disposizioni relative all’elenco degli ingredienti;
  • l’indicazione del numero di confezioni individuali per tipo sulle confezioni individuali del multipack è considerato come un onere aggiuntivo non necessario.

Etichettatura delle bevande alcoliche

EUMS non ritiene utile adottare ulteriori requisiti per le bevande alcoliche, poiché il CXS 1-1985 e le linee guida sull’etichettatura nutrizionale (CXG 2-1985) (Codex Alimentarius, 1985b) contengono già quanto necessario per soddisfare i requisiti di etichettatura di queste bevande.

I membri europei di CCFL hanno tuttavia rilevato che l’indicazione del tenore alcolico delle bevande alcoliche (gradazione alcolica in volume) non è contemplata nei testi del Codex. Poiché tale indicazione costituisce un’ informazione importante per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli, l’EUMS sostiene i lavori relativi all’etichettatura del tenore alcolico sulle bevande alcoliche, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

L’EUMS osserva inoltre la carenza di restrizioni sulle bevande alcoliche nelle Linee guida per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (CAC/GL 23/1997) (Codex Alimentarius, 1997), ed è pertanto favorevole a un approfondimento in questa direzione (in linea con i limiti stabiliti nel Nutrition and Health Claims Regulation EC No 1924/06).

Conclusioni provvisorie

La tanto attesa introduzione delle soglie di riferimento (e dei livelli di azione) per gli allergeni e le sostanze che causano intolleranze, da parte di CCFL, costituisce la base per armonizzare i criteri di utilizzo della PAL nell’etichettatura degli alimenti e garantire al contempo sia i consumatori vulnerabili, sia gli operatori del settore alimentare. 

L’adozione delle Reference Doses offrirà finalmente agli operatori e alle autorità di controllo la possibilità di utilizzare metodi come Vital per la stima esatta dei rischi associati alla contaminazione incrociata degli alimenti da allergeni, in vista sia dell’etichettatura, sia della gestione del rischio sulla base di una sua analisi concreta.

Si attende ora la implementazione di tali principi nelle legislazioni nazionali degli Stati membri di FAO e OMS, sul solco dell’iniziativa pionieristica dei Paesi Bassi.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Credit cover Marta Branco

Bibliografia

+ posts

Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.

Graduated in Food Technologies and Biotechnologies, qualified food technologist, he follows the research and development area. With particular regard to European research projects (in Horizon 2020, PRIMA) where the FARE division of WIISE Srl, a benefit company, participates.