Igiene alimentare: la storica sentenza ALDI

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Il 13 maggio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pronunciato la propria sentenza nella causa C-483/24, un rinvio pregiudiziale destinato a riverberarsi nell’intero settore della distribuzione alimentare al dettaglio in Europa. Il caso trae origine da un procedimento penale promosso dal Procuratore Generale del Belgio dinanzi alla Cour d’appel de Liège nei confronti di Aldi SA, la filiale belga del colosso mondiale della distribuzione discount, a seguito di ripetuti accertamenti ufficiali che avevano riscontrato deiezioni di roditori, prodotti alimentari rosicchiati e tracce di infestazione in diversi punti vendita della società e in almeno un magazzino. Il procedimento è sfociato in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour de cassation belga il 10 luglio 2024, con cui si chiedeva alla Corte di Giustizia di risolvere una questione di fondamentale importanza per l’applicazione della normativa sulla sicurezza alimentare in tutta l’Unione.

La questione giuridica: obbligazione di mezzi o obbligazione di risultato?

Il giudice del rinvio era la Cour de cassation belga, investita del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Cour d’appel de Liège avverso Aldi SA. La questione posta a Lussemburgo era tecnicamente raffinata, ma di rilevante portata pratica: 

  • i requisiti igienici imposti dal regolamento (CE) n. 852/2004 agli operatori del settore alimentare costituiscono un’obbligazione di risultato tale per cui la mera rilevazione di tracce di infestazione in negozi e magazzini è sufficiente, in assenza di forza maggiore o errore scusabile, a configurare una violazione? Oppure 
  • una semplice obbligazione di mezzi, che richiederebbe altresì la prova del mancato adozione di tutte le misure preventive possibili da parte dell’operatore?

Le regole oggetto di analisi erano l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 e alcune sezioni del relativo Allegato II, in particolare il paragrafo 2, lettera c), del Capitolo I, il paragrafo 1, lettera a), del Capitolo V, e i paragrafi 2, 3 e 4 del Capitolo IX.

Tali disposizioni disciplinano, rispettivamente, i requisiti strutturali generali dei locali adibiti alla produzione alimentare, l’obbligo di proteggere gli alimenti dalla contaminazione, nonché i requisiti in materia di controllo degli infestanti e di gestione dei rifiuti. La posta in gioco era evidente: se gli obblighi fossero stati qualificati come semplici obbligazioni di mezzi, l’operatore alimentare avrebbe potuto venire prosciolto semplicemente dimostrando di aver predisposto alcune misure di disinfestazione, indipendentemente dalla loro effettiva efficacia. I giudici belgi di merito avevano in effetti prosciolto Aldi proprio sulla base di tale logica.

Il parere dell’Avvocato Generale

Nel parere reso il 26 marzo 2026, l’Avvocato Generale Kokott ha sostenuto che la ripetuta rilevazione di contaminazione da infestanti nell’arco di diversi mesi, idonea a rendere gli alimenti non idonei al consumo umano e riscontrata in corrispondenza dei prodotti alimentari e nelle loro immediate vicinanze nella fase di commercializzazione, è sufficiente a configurare una violazione degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dalla normativa UE sull’igiene alimentare. Il ragionamento trovava fondamento nella funzione di tutela del regolamento e nella responsabilità primaria che il diritto dell’Unione attribuisce inequivocabilmente all’operatore del settore alimentare quale primo e principale garante della sicurezza alimentare. Il parere ha fornito alla Corte una solida base dottrinale su cui costruire la propria sentenza.

La sentenza della Corte

La sentenza della CGUE del 13 maggio 2026 ha confermato e precisato la posizione dell’Avvocato Generale. La Corte ha statuito che la ripetuta rilevazione di tracce e deiezioni di infestanti nei locali di vendita al dettaglio e nelle strutture di stoccaggio è, in linea di principio, sufficiente a configurare violazioni delle disposizioni fondamentali del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare laddove vengano rinvenuti prodotti alimentari contaminati o rosicchiati, ovvero siano identificati rischi per la sicurezza alimentare. Le autorità competenti non sono tenute a dimostrare, in aggiunta, che l’operatore non abbia adottato ‘tutti i mezzi possibili’ per prevenire l’infestazione.

La sentenza è di chiarezza cristallina. Anziché richiedere alle autorità nazionali di controllo il laborioso e spesso inconcludente esercizio di dimostrare quali specifiche misure di disinfestazione un operatore del settore alimentare abbia omesso di adottare, la Corte ha collocato la logica probatoria saldamente sul piano del risultato osservabile: la presenza di tracce di infestazione è essa stessa la prova dell’inadempimento, non un mero indicatore fattuale da cui l’inadempimento debba essere separatamente ricavato.

Al contempo, la Corte ha introdotto una distinzione significativa con riguardo ai requisiti strutturali relativi alle caratteristiche fisiche dei locali adibiti alla produzione alimentare. In relazione agli obblighi concernenti la progettazione e le condizioni dei locali, la mera rilevazione di infestanti non è automaticamente sufficiente a configurare una violazione: occorre dimostrare, in aggiunta, che le caratteristiche fisiche dei locali stessi precludano l’attuazione di adeguate pratiche igieniche. Una lettura che impedisce un’applicazione eccessivamente meccanica della logica di risultato ai requisiti di progettazione e manutenzione degli edifici, laddove un singolo episodio di penetrazione di infestanti potrebbe in ipotesi verificarsi anche in locali strutturalmente conformi, senza implicare alcuna carenza sistemica.

La questione HACCP

Un ulteriore elemento della sentenza di diretta rilevanza per gli operatori del settore alimentare riguarda il trattamento riservato dalla Corte ai sistemi di autocontrollo basati sull’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). La Corte ha confermato che le procedure HACCP documentate non esonerano gli operatori dal rispetto degli obblighi igienici generali stabiliti nell’Allegato II del regolamento. L’esistenza di un sistema di gestione non esaurisce l’obbligo sostanziale di mantenere i locali e i prodotti alimentari esenti da contaminazione da infestanti.

Non si tratta di un’osservazione marginale: una linea difensiva assai diffusa in procedimenti di questo tipo si fonda sulla prova che l’operatore aveva predisposto un piano HACCP documentato, effettuato audit periodici e incaricato un disinfestatore autorizzato. L’argomento implicito è che il rispetto scrupoloso di un sistema di gestione esaurisca l’obbligo di diligenza dell’operatore. La Corte ha fermamente respinto tale confusione tra adempimento procedurale e adempimento sostanziale. Un piano HACCP che non sia riuscito a prevenire la presenza di deiezioni di roditori nelle aree di stoccaggio alimentare è, per definizione, un piano che ha mancato al suo scopo essenziale. La sua esistenza non trasforma retroattivamente un magazzino contaminato in un magazzino conforme.

Tale ragionamento è del tutto coerente con l’impianto generale del diritto alimentare dell’UE, che — fin dal regolamento (CE) n. 178/2002 recante i principi generali della legislazione alimentare — ha attribuito la responsabilità primaria per la sicurezza alimentare all’operatore del settore alimentare, configurando tale responsabilità come sostanziale e non meramente procedurale.

Il quadro normativo di riferimento

Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2021/382, costituisce la pietra miliare del Pacchetto Igiene. Il quale si applica a tutte le fasi della catena alimentare successive alla produzione primaria e impone requisiti graduati in funzione della natura dell’attività dell’impresa alimentare. Per gli operatori della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso — categoria alla quale Aldi SA appartiene senza dubbio alcuno — i requisiti di cui all’Allegato II sono direttamente applicabili e giuridicamente vincolanti.

L’interpretazione accolta dalla Corte è stata inequivocabilmente teleologica: il regolamento ‘Igiene 1’ persegue un livello elevato di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori, e gli operatori del settore alimentare sono i primi responsabili del rispetto dei requisiti igienici lungo l’intera catena alimentare. Tale approccio ermeneutico — che legge gli obblighi specifici attraverso il prisma degli obiettivi generali del regolamento — comporta che le ambiguità circa la portata o la natura dei singoli obblighi siano risolte in favore dell’interpretazione maggiormente idonea a tutelare la salute pubblica e l’integrità della catena alimentare, piuttosto che in favore dell’interpretazione più conveniente per l’operatore.

L’effetto boomerang: quando il contenzioso amplifica il danno

Vi è un aspetto di questa vicenda che merita un commento diretto, il quale attiene non alla giurisprudenza ma alla reputazione aziendale.

Aldi è, per qualsiasi parametro, un successo commerciale straordinario. Nata ad Essen da un modesto negozio di alimentari di famiglia gestito dai fratelli Karl e Theo Albrecht nel dopoguerra, il gruppo conta oggi oltre 12.000 punti vendita in più di 20 paesi, con ricavi annui stimati superiori ai 130 miliardi di euro. Il suo modello di business — selezione rigorosa dell’assortimento, controllo ossessivo dei costi, predominanza del marchio privato ed espansione aggressiva — ha ridisegnato la distribuzione alimentare al dettaglio in Europa e oltre. Le due entità del gruppo, Aldi Nord e Aldi Süd, costituiscono uno dei marchi della distribuzione più riconoscibili al mondo.

In questo contesto, la decisione di Aldi SA — o, più precisamente, la strategia legale adottata nel procedimento penale belga — di resistere alla condanna fino alla Cour de cassation, innescando così un rinvio pregiudiziale alla CGUE, ha prodotto un esito che, dal punto di vista della comunicazione, è profondamente controproducente.

Il procedimento porta ora il nome Procureur général près la Cour d’appel de Liège c. Aldi SA nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Le espressioni ‘deiezioni di roditori‘ e ‘prodotti rosicchiati‘ compaiono nel verbale ufficiale pubblicato di una sentenza di Lussemburgo. Le specifiche disposizioni del diritto alimentare europeo in relazione alle quali la CGUE — la più alta corte dell’Unione — ha accertato potenziali violazioni di natura penale da parte di Aldi figurano, con il suo nome, nella giurisprudenza vincolante dell’Unione, accessibile a ogni autorità di controllo, tribunale, accademia, giornale e concorrente.

Un marchio che ha investito enormi risorse per promuoversi come la scelta intelligente, affidabile e conveniente per milioni di consumatori europei ha, attraverso l’atto di escalation di una controversia penale interna fino alla suprema autorità giurisdizionale dell’UE, ottenuto la registrazione permanente nella giurisprudenza europea come il colosso i cui magazzini e punti vendita sono stati accertati come habitat di ratti. I proscioglimenti in sede di merito, che l’azienda presumibilmente intendeva preservare, sono stati ora superati da una sentenza della CGUE che chiarisce — a sfavore di Aldi e a beneficio di tutte le autorità di controllo — quanto sia agevole accertare una violazione delle norme igieniche.

È un esempio da manuale dell’effetto boomerang nella strategia del contenzioso aziendale: il tentativo di ottenere uno scudo legale sul territorio ha invece prodotto un precedente giuridico definitivo, che porta il nome dell’azienda nella sentenza e sarà d’ora in poi invocato ogni volta che un ispettore sanitario rilevi tracce di infestazione in un supermercato o magazzino in qualsiasi punto dell’Unione Europea.

Implicazioni per il settore della distribuzione

La sentenza nella causa C-483/24 produce conseguenze immediate e concrete per gli operatori della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso in tutta l’UE.

In primo luogo, la sentenza eleva di fatto gli standard di responsabilità per le violazioni igieniche legate alle infestazioni. Le autorità nazionali di controllo, che in alcune giurisdizioni erano tenute a dimostrare non solo il fatto della contaminazione ma anche il mancato adempimento procedurale dell’operatore, possono ora contestare una violazione prima facie sulla base dei soli rilievi ispettivi. È probabile che ciò aumenti la frequenza e la gravità delle sanzioni amministrative e penali nel settore.

In secondo luogo, la sentenza esercita una pressione rinnovata sugli operatori affinché i sistemi di disinfestazione producano risultati concreti, non soltanto processi documentati. Audit periodici, formazione (come quella offerta dalla nostra divisione FARE), incarichi a ditte specializzate e piani HACCP scritti rimangono necessari ma non sono più sufficienti. Il risultato deve essere la conformità; il processo ne è soltanto lo strumento.

In terzo luogo, la sentenza riveste particolare rilevanza per i grandi operatori della distribuzione con reti di punti vendita diffuse su più aree geografiche. La delega delle mansioni relative a igiene e sicurezza alimentare al personale di negozio, a fornitori terzi o a supervisori regionali può non estinguere la responsabilità legale del responsabile legale al vertice della struttura societaria. L’esperienza di Aldi SA — in cui ripetuti accertamenti in più punti vendita e in un magazzino sono stati imputati all’entità giuridica che gestisce l’attività — illustra l’esposizione sistemica a cui le strutture societarie della distribuzione al dettaglio sono soggette quando la gestione igienica non è omogenea tra i diversi siti.

Da ultimo, la sentenza rafforza il principio che il diritto alimentare dell’UE è diritto cogente, non orientamento programmatico. Il regolamento (CE) n. 852/2004 impone obblighi sanzionabili, la cui violazione può innescare — in Belgio, come in Italia — una responsabilità penale. La conferma da parte della CGUE della natura di tali obblighi trasmette un messaggio inequivocabile agli operatori del settore alimentare di tutta l’Unione: lo standard giuridico non èabbiamo provato‘; è ‘ci siamo riusciti‘.

Dario Dongo

Credit cover Nathália Rosa su Unsplash

Riferimenti bibliografici

Court of Justice of the European Union. (2026, May 13). Judgment in Case C-483/24, Procureur général près la Cour d’appel de Liège v Aldi SA. ECLI:EU:C:2026:396. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62024CJ0483 

Court of Justice of the European Union. (2024, October 7). Request for a preliminary ruling — Case C-483/24, Aldi SA. Official Journal of the European Union, C/2024/5788. https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/5788/oj/eng 

Court of Justice of the European Union. (2026, March 26). Opinion of Advocate General Kokott in Case C-483/24, Aldi SA. Curia. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0a0cca1f-290d-11f1-a7dd-01aa75ed71a1/language-en 

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Consolidated text: 24/03/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24 

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text: 01/01/2026 http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01 

Dario Dongo
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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.