Direttiva ECGT, le FAQ del Mimit in Italia

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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato quindici risposte alle domande frequenti (FAQ) sul decreto legislativo 30/2026, che attua in Italia la direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT o EMPCO) sulle asserzioni ambientali, in applicazione dal 27 settembre 2026. A seguire una disamina del documento, a confronto con l’ultima versione delle domande e risposte pubblicate dalla Commissione europea e con l’intesa delle autorità nazionali sulla gestione delle scorte.

Quindici risposte in tre sezioni

La pagina del ministero, aggiornata all’1 ottobre 2026, è curata dalla Divisione IV, competente per le politiche dei consumatori e la cooperazione amministrativa europea. Le risposte sono ripartite in tre sezioni:

  • sezione A, avviso ed etichetta armonizzati sulle garanzie, nove risposte;
  • sezione B, asserzioni ambientali e asserzioni ambientali generiche, due risposte;
  • sezione C, prodotti già immessi in commercio, quattro risposte.

L’introduzione dichiara quali fonti le domande e risposte della Commissione europea, nella versione del 22 settembre 2026, e il Common Understanding (intesa comune) sulle scorte esistenti, ‘raggiunto a giugno 2026 tra le Autorità europee di enforcement a tutela del consumatore’, riunite nella rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (Consumer Protection Cooperation, CPC). A queste fonti si aggiunge la circolare dello stesso ministero del 27 agosto 2026, con le prime indicazioni sull’applicazione del decreto.

Il campo di applicazione, ricorda il ministero, è quello dei rapporti tra imprese e consumatori (business to consumer, B2C).

Il valore delle risposte

Il documento della Commissione si apre con un’avvertenza: le risposte sono ‘opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea’, poiché l’interpretazione ufficiale compete alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e l’applicazione alle autorità e ai giudici nazionali. L’intesa della rete CPC precisa a sua volta di non costituire ‘una posizione formale della rete CPC né un’interpretazione giuridicamente vincolante della direttiva ECGT’, e fa salvi i poteri delle autorità nazionali e dei giudici di agire nei casi concreti.

Le FAQ del ministero non contengono alcuna avvertenza di questo tipo e neppure nominano l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che in Italia ha competenza ad accertare le pratiche commerciali scorrette e a irrogare le relative sanzioni, da 5.000 a 10 milioni di euro (Codice del consumo, art. 27.1 e 27.9). Lo stesso ministero riconosce che l’esistenza di una pratica ingannevole si valuta caso per caso, ‘considerate le specifiche risultanze istruttorie’. L’istruttoria però non gli appartiene.

Le FAQ sono dunque un orientamento amministrativo: possono servire a dimostrare la buona fede dell’operatore che vi si è attenuto, ma non vincolano l’AGCM né i giudici. Il ministero peraltro avverte che i contenuti del documento potranno venire modificati e aggiornati.

Garanzie di durabilità, in breve

La sezione A riguarda l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità. Il tema riguarda soprattutto i beni non alimentari che la distribuzione organizzata vende accanto agli alimenti, come piccoli elettrodomestici e utensili.

Sulla collocazione il ministero segue la risposta n. 21 della Commissione. L’avviso è obbligatorio e va esposto nel punto vendita, ad esempio accanto alla cassa, o sul sito web del venditore. L’etichetta è volontaria per il produttore, ma è l’unico mezzo ammesso per pubblicizzare una garanzia di durabilità ‘che copra l’intero bene, duri più di due anni e non comporti costi aggiuntivi per il consumatore’. Il formato predisposto dalla Commissione non può venire modificato, salvo i campi riservati a marca, modello e periodo di garanzia. Altre garanzie commerciali rimangono possibili, purché l’informazione al consumatore sia completa e corretta.

Marchi e ragioni sociali che evocano l’ambiente

La prima risposta della sezione B affronta un dubbio diffuso: se termini come ‘natura‘ o ‘verde’, inseriti in un marchio registrato o in una ragione sociale, costituiscano di per sé un’asserzione ambientale generica vietata (Codice del consumo, art. 23.1, lett. ‘d-bis’).

Il ministero esclude l’automatismo e riproduce, in traduzione quasi letterale, la risposta n. 3 della Commissione: i nomi di marchi e prodotti, a prescindere dalla loro tutela come diritti di proprietà intellettuale, possono venire valutati come asserzioni ambientali quando trasmettono un messaggio ambientale, esplicito o implicito. La valutazione considera il contesto commerciale complessivo: elementi visivi, imballaggio, marketing, percezione del consumatore medio.

Ne discendono due ipotesi:

  • parole come ‘verde’ o ‘blu’, o i colori corrispondenti, non sono asserzioni ambientali se nel contesto ove si trovano non inducono il consumatore medio ad attendersi un beneficio ambientale;
  • le stesse parole, come ‘eco’, ‘naturale’ o ‘clima neutro’, si qualificano come asserzioni ambientali quando suggeriscono un’associazione con l’ambiente, anche senza altra pubblicità. L’operatore deve allora specificare l’asserzione in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione. In difetto di informazione specifica l’asserzione è generica, e va dimostrata l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.

Sul piano sostanziale non vi è alcuna novità rispetto alla Commissione. Tre rilievi riguardano invece la fattura della risposta.

Il primo è un errore di citazione. La nota a piè di pagina rinvia alla ‘FAQ n. 21’ della Commissione, che tratta avviso ed etichetta armonizzati. Il passo riprodotto è la risposta n. 3.

Il secondo riguarda il lessico. La risposta cita correttamente il Codice del consumo, poi prosegue con ‘dichiarazioni ambientali’, ‘indicazione ambientale generica’, ‘eccellente prestazione ambientale riconosciuta’ e ‘stesso supporto’. I testi normativi usano ‘asserzione ambientale’, ‘asserzione ambientale generica’, ‘eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali’ e ‘stesso mezzo di comunicazione’ (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. ‘o’ e ‘p’, e Allegato I, punto 4 bis). In un documento destinato a orientare gli operatori, l’inesattezza dei richiami alle definizioni normative genera incertezza.

Il terzo riguarda ciò che manca. La domanda verte sui marchi registrati, ma la risposta omette proprio i passaggi che la Commissione dedica al diritto dei marchi:

  • un marchio il cui uso può venire vietato in forza di norme diverse dal diritto dei marchi, comprese quelle a tutela dei consumatori, può venire escluso dalla registrazione o dichiarato nullo, se lo Stato membro lo prevede (dir. UE 2015/2436, art. 4.3, lett. ‘a’);
  • gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità possano agire contro i nomi ingannevoli senza venire ostacolate da diritti di proprietà intellettuale preesistenti;
  • i marchi di certificazione possono funzionare come marchi di sostenibilità (a loro volta erroneamente ripresi come ‘etichette di sostenibilità’, nel Codice del Consumo), e in tal caso devono basarsi su un sistema di certificazione oppure venire stabiliti da autorità pubbliche.

Società benefit e relazione di impatto

La seconda risposta della sezione B, nelle FAQ del Mimit, è l’unica priva di un corrispondente nei documenti europei. La domanda è se la pubblicazione obbligatoria della relazione di impatto sul sito web di una società benefit attragga di per sé il documento nella nozione di comunicazione commerciale B2C soggetta al d.lgs. 30/2026.

Il ministero risponde di no, perché ‘i regimi normativi interessati operano in ambiti distinti e mirano a raggiungere finalità differenti’. Aggiunge però che la rilevanza di ciascun documento diffuso online richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto ‘del contenuto e delle specificità della singola fattispecie anche in considerazione degli scopi informativi perseguiti’.

La Commissione, nella risposta n. 1, segue un criterio analogo per i bilanci di sostenibilità: di norma sono esclusi, perché spesso obbligatori e rivolti agli investitori. Precisando tuttavia che ricadono invece nel campo di applicazione della direttiva ECGT o EMPCO le informazioni che l’impresa ne estrae per la pubblicità volontaria rivolta ai consumatori.

La risposta ministeriale è meno netta di quanto appaia, e lascia aperte tre questioni:

  • la relazione di impatto va allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società, se esistente (legge 208/2015, art. 1, commi 382 e 383). La legge la vuole dunque accessibile a chiunque, consumatori compresi. L’obbligo riguarda inoltre l’esistenza del documento, non le singole affermazioni che contiene: la definizione di asserzione ambientale esclude i soli messaggi aventi carattere obbligatorio;
  • i due regimi non sono così distinti. La stessa legge assoggetta la società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune alle norme sulla pubblicità ingannevole e a quelle del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette, la cui applicazione compete all’AGCM (legge 208/2015, art. 1, comma 384);
  • nulla si dice sull’uso della qualifica ‘Società benefit’ o della sigla ‘SB’ nella comunicazione ai consumatori (legge 208/2015, art. 1, comma 379). La qualifica è uno stato giuridico previsto dalla legge e non un marchio di fiducia rilasciato da terzi. Se viene spesa in pubblicità per suggerire un minore impatto ambientale dei prodotti, essa ricade nella valutazione ordinaria delle asserzioni. Diverso è il caso della certificazione B Corp, schema privato di certificazione, da valutare come marchio di sostenibilità (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. ‘q’).

In pratica la relazione di impatto pubblicata nella sezione istituzionale del sito non si qualifica, di per sé, come una pratica commerciale. Diverso è il caso dei suoi estratti riportati sul sito web, nei social media e nei materiali promozionali (incluse, ove del caso, le etichette).

Scorte esistenti, rimedi e definizioni

La sezione C delle FAQ del Mimit riguarda le scorte. La prima risposta chiarisce che cosa si intenda per informazioni supplementari al punto vendita: etichette adesive, cartelli nei pressi degli scaffali e, per le vendite online, appositi box o pop-up.

La Commissione, nella risposta n. 18 delle proprie Q&A, riferisce ad adesivi che coprono o correggono le asserzioni e a informazioni supplementari in prossimità dei prodotti interessati. L’intesa della rete CPC ammette le informazioni correttive nel punto vendita, anche online, ove appropriate e fattibili. Chiede però prima di tutto di rimuovere o correggere le asserzioni online, che non incontrano le difficoltà di quelle stampate sugli imballaggi. Il pop-up ha senso soltanto per l’immagine di una confezione non ancora aggiornata. I testi delle pagine web vanno corretti subito.

La domanda pubblicata dal ministero parla di informazioni utili ‘ai fini della sanatoria dei claim generici presenti sulle confezioni’. Il termine è improprio. Nessuna sanatoria è prevista: per la Commissione le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026 anche ai prodotti esistenti, e per la rete CPC le situazioni di scorte esistenti non esonerano gli operatori dal rispettarle.

La seconda risposta introduce quattro definizioni:

  • shelf life: periodo di conservabilità tra la produzione e il momento entro il quale il prodotto è destinato al consumo o all’uso. Per gli alimenti corrisponde al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
  • bene deperibile: ‘prodotto, alimentare o non alimentare, caratterizzato da una shelf life non superiore a 30 giorni’;
  • bene durevole: prodotto con shelf life superiore a 30 giorni;
  • existing products: nozione estesa ai prodotti ‘già fabbricati e confezionati entro tale data, ancorché destinati ad essere commercializzati successivamente’.

La soglia dei 30 giorni non compare nei documenti europei sulla direttiva. Coincide con quella che definisce i prodotti deperibili nella disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, cioè i prodotti che rischiano di diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione (dir. UE 2019/633, art. 2.5). Si tratta peraltro di una normativa sui rapporti tra imprese, con finalità diverse.

L’espressione ‘bene durevole’ è a sua volta infelice allorché applicata al settore alimentare. Nello stesso documento la sezione A tratta la garanzia di durabilità di beni destinati a durare più di due anni, e qui diventa ‘durevole’ uno yogurt con 35 giorni di vita commerciale.

La più ampia nozione di existing products è invece coerente con quella proposta dalla Commissione, che riferisce le scorte esistenti a ‘prodotti o imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati sugli scaffali dei rivenditori prima della data di applicazione’.

Imballaggi ed etichette in giacenza, sei mesi

Le ultime due risposte del Mimit rappresentano una novità, rispetto ad altre interpretazioni. I prodotti fabbricati o confezionati prima del 27 settembre 2026 possono continuare a venire commercializzati dopo tale data, secondo il Mimit ‘purché sia possibile dimostrarne la produzione o il confezionamento antecedente e fermo rimanendo ogni sforzo ragionevole e proporzionato per informare correttamente i consumatori’.

Anche le scorte di imballaggi ed etichette prodotti o acquistati prima di quella data vengono ricondotte alle scorte esistenti. Possono venire utilizzate per confezionare nuovi prodotti ‘sia con riferimento ai beni durevoli che a quelli deperibili, fermo rimanendo che l’orizzonte temporale per l’esaurimento dei prodotti dovrebbe mantenersi nell’indicazione orientativa dei 6 mesi di cui alla circolare del 27 agosto 2026’. Il ministero richiama i cicli degli imballaggi, i volumi delle scorte e gli ordini di produzione o acquisto già effettuati, che l’intesa della rete CPC annovera tra i vincoli pratici.

Il confronto con le fonti europee mette in luce alcuni punti critici:

  • il termine di sei mesi non compare nelle risposte della Commissione né nell’intesa della rete CPC. Quest’ultima ammette un approccio graduale ‘nelle prime fasi di applicazione’, a fronte di difficoltà transitorie effettive e specifiche, da valutare caso per caso. La Commissione, a proposito dei marchi di sostenibilità, ricorda che la direttiva ‘non prevede un periodo transitorio’ oltre il 27 settembre 2026. Il ministero trasforma dunque un criterio di valutazione in un orizzonte temporale generale, sia pure orientativo;
  • il riferimento a una shelf-life di 30 giorni per definire i beni deperibili è a sua volta problematico. Tra i controlli che le autorità possono anticipare nella fase iniziale, la rete CPC indica i ‘prodotti con durata di conservazione più breve o rotazione delle scorte più rapida’, senza riferire termini esatti proprio in ragione della varietà e complessità delle situazioni;
  • l’utilizzo delle scorte rimane condizionato. Il ministero premette che è comunque necessaria ogni attività ragionevole e proporzionata per la corretta informazione del consumatore, senza tuttavia soffermarsi sulla fattibilità tecnica ed economica di soluzioni alternative quali l’apposizione di adesivi sulle etichette in giacenza;
  • le pratiche dell’Allegato I alla direttiva 2005/29/CE sono vietate in ogni caso, senza necessità di provare l’effetto sulle scelte del consumatore. L’asserzione generica stampata su un’etichetta in giacenza rimane una violazione. La tolleranza riguarda le priorità e la misura dell’intervento dell’autorità, come indicano i richiami della Commissione a proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento.

Conclusioni provvisorie

Le FAQ del ministero aggiungono poco in materia di marchi, dove traducono la Commissione con qualche imprecisione, e molto in materia di scorte. Le novità rispetto alle fonti europee si riducono a tre:

  • la risposta sulle società benefit, prudente e incompleta;
  • le definizioni di bene deperibile e durevole, con la soglia dei 30 giorni che è poco realistica rispetto alla stragrande maggioranza dei prodotti alimentari;
  • l’orizzonte orientativo di sei mesi, esteso alle scorte di imballaggi ed etichette, altrettanto poco realistico ove si considerino i cicli di approvvigionamento dei materiali.

Gli operatori della filiera agroalimentare devono in ogni caso eseguire subito censimento e verifica di conformità della loro informazione commerciale per correggere subito siti web e social network; adeguare i nuovi ordini di etichette e imballaggi, espositori, materiali pubblicitari stampati e materiali non stampati; ove necessario e possibile, adottare soluzioni correttive transitorie sui materiali stampati già in uso ovvero quelli destinati all’impiego fino a smaltimento delle scorte; documentare gli sforzi ragionevoli e proporzionati in un apposito programma di compliance.

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements), divisione di WIISE S.r.l. Società Benefit, assiste gli operatori della filiera agroalimentare nella verifica dei livelli di conformità, nella definizione di soluzioni quanto possibili conservative degli investimenti di marketing già eseguiti e nella messa a punto di programmi di adeguamento. Proponendo altresì la costruzione di sistemi di governance utili a prevenire rischi di sopravvenienze passive legate anche a possibili non-conformità dell’informazione commerciale B2C e B2B.

Dario Dongo

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1960 of 25 September 2025 on the design and content of the harmonised notice on the legal guarantee of conformity and of the harmonised label for the commercial guarantee of durability. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1960/oj

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (Unfair Commercial Practices Directive). Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. Consolidated text: 27/09/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/2026-09-27

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). OJ L 336, 23.12.2015. http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj

Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. OJ L 111, 25.4.2019, p. 59. http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj

Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj

Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004. Consolidated text: 31/07/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/2026-07-31

Fonti normative italiane

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ‘Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229’. Normattiva. Ultima versione consolidata: 16/05/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/08/005G0232/CONSOLIDATED

Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, ‘Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione’. Normattiva. Ultima versione consolidata: 24/03/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)’, articolo 1, commi 376-384. Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto: 06/08/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/CONSOLIDATED

Documenti istituzionali

Consumer Protection Cooperation Network. (2026, 30 giugno). Common understanding on old stock situations under Directive (EU) 2024/825 on Empowering Consumers for the Green Transition. European Commission. https://commission.europa.eu/document/264d8c70-2f9a-4955-8e7b-154d55a9b684_en

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. (2026, 22 settembre). Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition. https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=Q%26A%20ECGT_Directive_Sept%202026.pdf

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2026, 27 agosto). Circolare 27 agosto 2026 – Tutela dalle pratiche sleali e responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-27-agosto-2026-tutela-dalle-pratiche-sleali-e-responsabilizzazione-dei-consumatori-per-la-transizione-verde

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2026, 1 ottobre). Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Risposte alle domande frequenti (FAQ). https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/responsabilizzazione-dei-consumatori-per-la-transizione-verde-risposte-alle-domande-frequenti-faq

Articoli di FARE e GIFT

Dongo, D. (2025, 15 dicembre). ‘Environmental claims’ su plastica riciclata. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2025/12/15/green-claims-plastica-riciclata/

Dongo, D. (2026a, 22 giugno). ‘Made Green in Italy’: il marchio di sostenibilità. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/made-green-in-italy-marchio-sostenibilita/

Dongo, D. (2026b, 29 luglio). Marchio ‘Natura…’ e greenwashing. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2026/07/29/marchio-natura-greenwashing-etichette-alimentari/

Dongo, D. (2026c, 18 agosto). Modello 231, reati alimentari e greenwashing. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2026/08/18/reati-alimentari-modello-231/

Dongo, D. (2026d, 12 settembre). Certificazioni ambientali di alimenti e servizi. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-ambientali-alimenti-servizi-standard-schemi/

Dario Dongo
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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.