Il regolamento (UE) 2026/1739, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 luglio 2026, modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (OCM unica), 2021/2115 (piani strategici PAC) e 2021/2116 (finanziamento della PAC) ‘per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare’. Il legislatore europeo interviene su quattro fronti:
- la riserva delle indicazioni facoltative ‘giusto’, ‘equo’ e ‘filiera corta’;
- l’estensione dei contratti scritti obbligatori a tutti i settori agricoli;
- il potenziamento delle organizzazioni di produttori; la protezione delle denominazioni delle carni (c.d. meat sounding).
Le nuove regole vanno lette in raccordo con la direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali e con la direttiva (UE) 2024/825, che disciplina le asserzioni di sostenibilità ambientale e sociale.
Contesto e obiettivi
Il primo considerando del regolamento (UE) 2026/1739 registra le cause della crisi agricola: pandemia, instabilità dei mercati globali, eventi climatici estremi e guerra in Ucraina hanno determinato ‘un aumento senza precedenti dei costi dei fattori di produzione agricoli connessi all’energia e un periodo prolungato di inflazione elevata’. Tali fattori ‘hanno ulteriormente destabilizzato il modo in cui è distribuito il valore aggiunto lungo la filiera alimentare’, alimentando ‘proteste e sfiducia’.
L’obiettivo dichiarato è ‘ripristinare l’equità e la fiducia degli attori nella filiera alimentare, rafforzare la posizione degli agricoltori e migliorare il loro potere contrattuale’, anche attraverso organizzazioni di produttori e cooperative, ‘nonché tutelare i redditi degli agricoltori e accrescere la fiducia delle persone giovani nella professione agricola’.
Indicazioni ‘giusto’ ed ‘equo’, il nuovo articolo 88-bis
L’articolo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2026/1739 inserisce nella OCM unica la sottosezione 3-bis e l’articolo 88-bis, ‘Indicazioni facoltative per le modalità commerciali’. L’indicazione ‘giusto’ o ‘equo’, o le indicazioni ‘aventi un significato a esse equivalente’, potranno venire utilizzate ‘nell’etichettatura, nella presentazione, nel materiale pubblicitario o nei documenti commerciali’ solo ove le modalità di organizzazione della produzione, distribuzione o immissione sul mercato garantiscano almeno tre condizioni cumulative:
a) ‘la stabilità, anche grazie a contratti tra i produttori e gli acquirenti, la trasparenza nelle relazioni tra gli agricoltori e gli acquirenti lungo la filiera e la trasparenza nelle informazioni sugli agricoltori partecipanti’;
b) ‘un prezzo, per i loro prodotti, considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti’, il quale ‘può tenere conto dei pertinenti dati disponibili sui costi di produzione’;
c) ‘le iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare contribuendo allo sviluppo delle comunità rurali, soprattutto attraverso la promozione di organizzazioni collettive di agricoltori gestite democraticamente’.
Il considerando 4 aggiunge che tali modalità commerciali devono operare ‘anche in modo coerente con l’allegato I della direttiva (UE) 2024/1760’, la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD). Il richiamo salda l’equità dei prezzi agricoli alla dovuta diligenza sui diritti umani e sull’ambiente lungo le catene del valore.
‘Filiera corta’, definizione e condizioni d’uso
Il paragrafo 2 dell’articolo 88-bis riserva l’indicazione ‘filiera corta’ ai casi in cui ‘i consumatori possano facilmente individuare le aziende degli agricoltori partecipanti in cui sono state prodotte le materie prime’ e sussista, alternativamente:
a) ‘un legame diretto tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto che preveda un intermediario, se opportuno’; oppure
b) ‘uno stretto legame tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto che preveda un numero limitato di intermediari e tale per cui l’agricoltore, gli intermediari e il consumatore finale del prodotto si trovino in vicinanza geografica tra loro’.
La ‘vicinanza geografica’ – chiarisce il considerando 5 – va intesa come ‘una distanza o una durata di trasporto ridotta, tenendo conto delle specificità geografiche e demografiche degli Stati membri’, anche ‘in contesti transfrontalieri’. La Commissione potrà, con atti delegati, aggiungere indicazioni equivalenti e specificare le condizioni d’uso, ‘tenendo conto di eventuali norme internazionali in materia e dei relativi regimi certificati di qualità’. Gli Stati membri potranno mantenere condizioni supplementari, purché non ostacolino i prodotti ‘legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro’. Resta ferma, ovviamente, la piena applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori (articolo 88-bis, paragrafo 5).
Contratti scritti, dal latte a tutti i settori agricoli
L’articolo 148 del regolamento OCM, riscritto, conferma l’obbligo di contratto scritto per le consegne di latte e prodotti lattiero-caseari e viene affiancato dal nuovo articolo 168, che estende l’obbligo alle consegne di prodotti agricoli ‘diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari e dallo zucchero, effettuate nell’Unione da agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, o da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori verso trasformatori, distributori o rivenditori al minuto’.
Il contratto è ‘stipulato prima della consegna’, ‘per iscritto, anche in formato elettronico’, e deve includere tra l’altro:
- il prezzo, fisso oppure ‘calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, comprendenti indicatori oggettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, che sono facilmente accessibili e comprensibili e che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato e cambiamenti in elementi rilevanti dei costi di produzione che hanno un impatto sulla remunerazione degli agricoltori’. Gli Stati membri possono determinare indicatori pubblicabili online, basati anche su dati delle organizzazioni interprofessionali e dell’Osservatorio della filiera agroalimentare dell’UE (AFCO);
- quantità, qualità e calendario delle consegne;
- la durata, con clausola di risoluzione e – per i contratti di durata minima superiore a sei mesi nel lattiero-caseario, a dodici mesi negli altri settori – ‘una clausola di revisione che può essere attivata dall’agricoltore’, dalle associazioni di agricoltori o dalle organizzazioni di produttori;
- scadenze e procedure di pagamento, modalità di raccolta o consegna, ‘le norme applicabili in caso di forza maggiore’.
Sono previste deroghe, per le ipotesi di:
- consegne dei soci alla propria organizzazione di produttori o cooperativa, alle condizioni statutarie di cui si dirà;
- consegne gratuite o di prodotti non più idonei alla vendita.
Gli Stati membri possono inoltre esentare i casi di:
- primo acquirente micro o piccola impresa;
- consegne di valore non superiore a 10.000 euro;
- pagamento contestuale (o entro tre giorni lavorativi per i prodotti diversi dal latte);
- prodotti ‘soggetti a fluttuazioni stagionali dell’offerta o della domanda o a deperibilità’ e ‘pratiche di vendita tradizionali o abituali’. Anche in tali casi, però, l’agricoltore ‘può esigere’ un contratto scritto o un’offerta di contratto scritta. Gli Stati membri devono garantire ‘meccanismi di mediazione o meccanismi comparabili’, imparziali e facoltativi, e possono imporre la registrazione dei contratti. L’allegato X allinea alle medesime condizioni i contratti di fornitura delle barbabietole da zucchero.
Organizzazioni di produttori, negoziazione collettiva rafforzata
Il regolamento interviene su più leve:
- riconoscimento multisettoriale: l’articolo 152 consente il riconoscimento ‘per uno o più settori specifici’ con un’unica domanda, ‘purché l’organizzazione di produttori soddisfi le condizioni per il riconoscimento per tutti i settori’;
- OP non riconosciute: la deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si estende alle organizzazioni – ‘compresa una cooperativa o qualsiasi altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale’ – che abbiano chiesto il riconoscimento, le quali possono ‘pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti per la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti’, entro limiti temporali definiti (fino a cinque anni dalla domanda, in assenza di decisione dello Stato membro);
- associazioni di OP: possono negoziare i termini contrattuali per conto degli aderenti purché, tra l’altro, ‘il volume del prodotto oggetto delle attività […] non superi il 36 % della produzione nazionale totale di tale prodotto nello Stato membro interessato’;
- latte crudo: i limiti delle trattative collettive ex articolo 149 salgono al ‘7 % della produzione totale dell’Unione’ e al ‘36 % della produzione nazionale totale’ dello Stato membro di produzione e di consegna;
- contatto diretto con gli acquirenti: lo statuto dell’OP può ammetterlo, ma ‘la concentrazione dell’offerta e l’immissione dei prodotti sul mercato si considerano garantite a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità e il volume, siano negoziati e determinati dall’organizzazione di produttori’.
Le organizzazioni interprofessionali riconosciute potranno inoltre ‘promuovere l’uso delle indicazioni facoltative di cui all’articolo 88 bis’ (articolo 157).
‘Meat sounding’, designazioni riservate alle carni
L’articolo 1, punto 13, inserisce nell’allegato VII del regolamento OCM la parte I-bis, ‘Designazioni di carni e prodotti a base di carne’. :
- per ‘carne’ si intendono ‘le parti commestibili di un animale rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento’;
- i ‘prodotti a base di carne’ sono quelli derivati dalla carne, con possibile aggiunta di sostanze necessarie alla fabbricazione ‘purché non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne’.
Le indicazioni ‘carne’ e un elenco di 31 denominazioni – da ‘manzo’, ‘vitello’, ‘maiale’, ‘pollame’ a ‘filetto’, ‘braciola’, ‘bacon’, ‘bistecca’, ‘fegato’ (vedi tabella) – sono:
- riservate ‘in tutte le fasi della commercializzazione’ ai prodotti a base di carne e ai prodotti la cui denominazione associ tali termini alla specie animale di origine;
- vietate nella designazione di ‘alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe’ ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food. Il divieto investe dunque sia i sostituti vegetali sia le fonti proteiche alternative, inclusa la c.d. carne coltivata.
Restano salvi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché – tramite futuri atti delegati – i prodotti ‘la cui natura esatta è chiara in ragione di un uso consolidato di lunga data e non genera alcuna possibile confusione per il consumatore’.
Tabella — Le 31 denominazioni riservate, raggruppate per specie
| Gruppo | Denominazione riservata | Tipologia |
| Bovina | manzo | specie (adulto) |
| vitello | specie (giovane) | |
| punta di petto | taglio | |
| costata | taglio | |
| fiorentina | porzione | |
| scamone | taglio | |
| Suina | maiale | specie |
| bacon | prodotto trasformato | |
| Ovina e caprina | agnello | specie (giovane) |
| montone | specie (adulto) | |
| ovino | categoria di specie | |
| capra | specie | |
| Avicola | pollame | categoria di specie |
| pollo | specie | |
| tacchino | specie | |
| anatra | specie | |
| oca | specie | |
| fuso | taglio | |
| ala | taglio | |
| sovraccoscia | taglio | |
| Plurispecie | filetto | taglio |
| controfiletto | taglio | |
| pancia | taglio | |
| lombata | taglio | |
| costole | taglio | |
| spalla | taglio | |
| geretto | taglio | |
| braciola | porzione | |
| petto | taglio | |
| bistecca | porzione | |
| fegato | frattaglia |
Nota. Le colonne ‘Gruppo’ e ‘Tipologia’ non figurano nel testo normativo, che elenca le 31 denominazioni senza classificarle: esse costituiscono una sistematizzazione redazionale a fini di lettura.
Sostenibilità, deroghe antitrust e gestione delle crisi
L’articolo 210-bis del regolamento OCM – che sottrae all’articolo 101 TFUE gli accordi di sostenibilità con standard superiori a quelli obbligatori – si arricchisce di tre nuovi obiettivi:
- ‘sostegno alla vitalità economica delle piccole aziende agricole che dipendono prevalentemente da manodopera familiare’ (produzione standard fino a 100.000 euro);
- ‘attrazione e sostegno dei giovani produttori di prodotti agricoli’;
- ‘miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole o di trasformazione’.
La dimensione sociale della sostenibilità entra così espressamente nel perimetro delle deroghe antitrust, con possibilità di richiedere pareri alla Commissione dal 19 agosto 2028.
In caso di ‘grave squilibrio sui mercati’, l’articolo 222 consente inoltre azioni collettive (ritiro dal mercato, distribuzione gratuita, ammasso privato, pianificazione temporanea della produzione, etc.) sostenute dalla riserva agricola di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116.
PAC, incentivi alle organizzazioni di produttori
Le modifiche al regolamento (UE) 2021/2115 prevedono:
- l’aumento dell’aiuto finanziario dell’Unione ai programmi operativi, dal 50% al 70% della spesa, in caso di ‘condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi’, con perdite superiori al 30% della produzione media;
- un incremento del 10% per le organizzazioni dei produttori (OP) negli Stati membri con livello di organizzazione ortofrutticola inferiore al 10%;
- un aumento del 20% per gli investimenti presso i locali di ‘giovani agricoltori o nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione di produttori riconosciuta’;
- la facoltà per gli Stati membri di destinare ‘fino al 6 %’ delle dotazioni per i pagamenti diretti agli interventi settoriali.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il 18 agosto 2026. Le norme su indicazioni facoltative (articolo 88-bis), contratti scritti (articoli 148 e 168), statuti delle OP e barbabietola da zucchero si applicano dal 19 agosto 2028; le designazioni riservate delle carni dal 19 agosto 2029. I prodotti non conformi realizzati o importati prima di tale data ‘possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle relative scorte o fino al 19 agosto 2032, se precedente’ (articolo 4).
Pratiche commerciali sleali, il raccordo con la direttiva (UE) 2019/633 e i nuovi requisiti per le cooperative
Il nuovo regime dei contratti scritti si affianca alla direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali (Unfair Trading Practices, UTPs) nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, già analizzata su queste colonne (Dongo, 2019). Il considerando 22 fa espressamente salva la facoltà degli Stati membri di adottare misure nazionali contro le pratiche sleali, ‘purché tali misure siano adeguate e proporzionate per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e siano compatibili con la direttiva (UE) 2019/633, compreso il suo articolo 9’.
Il regolamento (UE) 2026/1739 si distingue tuttavia dalla direttiva UTPs sotto un profilo di rilievo sistematico:
- la direttiva tutela i fornitori nei confronti degli acquirenti secondo soglie progressive di fatturato e non disciplina i rapporti interni tra i soci e le loro cooperative e organizzazioni di produttori (OP), rimasti di fatto esclusi dal suo campo di applicazione (con le note controversie in sede di recepimento nazionale);
- il nuovo regolamento introduce invece, per la prima volta, alcuni requisiti di base a carico delle cooperative e le OP: l’esonero dal contratto scritto per le consegne dei soci opera soltanto ‘a condizione che lo statuto di tale organizzazione di produttori o cooperativa o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tale statuto prevedano norme trasparenti e definite in modo democratico, rese note in anticipo, relative ai metodi per la determinazione del prezzo dei prodotti consegnati da tali soci, tenendo conto dell’impatto sulla remunerazione degli agricoltori, nonché ai periodi e alle procedure per il pagamento’ (articoli 148, paragrafo 5, e 168, paragrafo 5). Gli statuti devono inoltre garantire ‘il controllo democratico’ degli agricoltori sull’organizzazione, sulle sue decisioni, ‘nonché dei suoi conti e del suo bilancio’ (articolo 153). La trasparenza sui metodi di determinazione del prezzo e sui tempi di pagamento entra così anche nel rapporto mutualistico tra socio e cooperativa, a integrazione delle tutele esterne della direttiva UTPs.
Il raccordo con la direttiva (UE) 2024/825, sostenibilità ambientale e sociale
Le indicazioni ‘giusto’, ‘equo’ e ‘filiera corta’ sono asserzioni di sostenibilità a prevalente contenuto sociale ed economico. Esse ricadono perciò anche nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT), che ha modificato la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali B2C estendendo le tutele alle dichiarazioni sulle ‘caratteristiche ambientali o sociali’ di prodotti e organizzazioni. Ne derivano obblighi ulteriori e cumulativi rispetto all’articolo 88-bis:
- i ‘marchi di sostenibilità’ – definiti dalla direttiva come marchi volontari che distinguono prodotti, processi o imprese in base a caratteristiche ambientali o sociali – possono venire esibiti solo se basati su un sistema di certificazione o istituiti da autorità pubbliche;
- sono vietate le asserzioni generiche non dimostrabili, le dichiarazioni riferite all’intero prodotto quando riguardino solo un suo aspetto e i claim su requisiti già imposti dalle norme vigenti presentati come tratti distintivi dell’offerta;
- ogni dichiarazione volontaria deve essere verificabile e supportata da evidenze, secondo i principi generali di lealtà dell’informazione (articolo 7, regolamento UE n. 1169/2011).
Le dichiarazioni relative alla sostenibilità sociale delle filiere – equa remunerazione degli agricoltori, condizioni di lavoro, sviluppo delle comunità rurali – diviene così oggetto di un doppio binario di conformità: le condizioni sostanziali dell’articolo 88-bis del regolamento OCM e le regole di comunicazione della direttiva ECGT. Alle quali si aggiunge, per le imprese di maggiori dimensioni, il dovere di diligenza prescritto dalla direttiva (UE) 2024/1760.
Implicazioni per gli operatori, il ruolo di FARE
I due anni che separano dall’applicazione delle nuove norme sono il tempo utile per adeguare contrattualistica e informazione commerciale. Gli operatori – agricoltori, cooperative, OP, trasformatori, distributori e insegne della GDO – dovranno rivedere i contratti di fornitura (prezzo, indicatori, clausole di revisione e risoluzione, forza maggiore, registrazione), gli statuti di cooperative e organizzazioni di produttori e ogni claim di equità e prossimità su etichette, pubblicità e documenti commerciali. Il team di FARE (Food and Agriculture Requirements) offre consulenza strategica, legale e tecnica per la redazione dei contratti di filiera conformi ai nuovi articoli 148 e 168 del regolamento OCM e per la verifica di conformità dell’informazione commerciale – su prodotti e organizzazioni – rispetto al regolamento (UE) 2026/1739, alle direttive (UE) 2019/633 e 2024/825 e al regolamento (UE) n. 1169/2011, ivi comprese le dichiarazioni di sostenibilità ambientale e sociale delle filiere.
Dario Dongo
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Riferimenti normativi
Regolamenti dell’Unione europea
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. OJ L 304, 22.11.2011. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products. OJ L 347, 20.12.2013. Consolidated text: 18/03/2026 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2026-03-18
Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods. OJ L 327, 11.12.2015. Consolidated text: 27/03/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/2021-03-27
Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for CAP strategic plans. OJ L 435, 6.12.2021. Consolidated text: 18/03/2026 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2026-03-18
Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 on the financing, management and monitoring of the CAP. OJ L 435, 6.12.2021. Consolidated text: 18/03/2026. Consolidated text: 18/03/2026 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2026-03-18
Regulation (EU) 2026/1739 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2021/2115 and (EU) 2021/2116 as regards the strengthening of the position of farmers in the food supply chain. OJ L, 2026/1739, 29.7.2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1739/oj
Direttive dell’Unione europea
Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. OJ L 111, 25.4.2019. http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence. OJ L, 2024/1760, 5.7.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.








